Decreto del
Ministro per i Beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294
Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici.
(G.U. n. 246 del 20 ottobre
2000)
Sono così
evidenziate le modifiche apportate dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420 (G.U. n.
280 del 1 dicembre 2001)
- Art. 1.
- Ambito di applicazione
- 1. Il presente regolamento individua, ai sensi
dell'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo superiore ai 150.000 euro di
restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 [Testo
Unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali].
- 2. Per i lavori di cui al comma 1 di importo pari o
inferiore ai 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo
10.
- 3. In relazione ai lavori previsti dai commi 1 e 2 trovano
applicazione, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nei limiti
in cui siano compatibili con la specificità della materia, le disposizioni del
decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di seguito indicato come
"decreto n. 34".
- Art. 2.
- Requisiti generali
- 1. I requisiti di ordine generale per la qualificazione
necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono stabiliti
dall'articolo 17 del decreto n. 34.
- 2. L'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso
la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta
dall'articolo 17, comma 1, lettera f), del decreto n.
34, deve essere conseguita nella
specifica attività economica "conservazione e restauro di opere d'arte".
- Art. 3.
- Requisiti speciali
- 1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione
necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono:
- a) adeguata idoneità tecnica;
- b) adeguata idoneità organizzativa per le imprese con
più
di quattro addetti;
- c) adeguata capacità economica e finanziaria.
- Art. 4.
- Idoneità tecnica
- 1. L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata dalla
presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:
- a) presenza di un direttore tecnico, eventualmente
coincidente con il titolare dell'impresa, restauratore di beni culturali;
- b) avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data
di sottoscrizione del contratto con una Società organismo di attestazione (SOA), di
lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al novanta per
cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione;
- c) fermo quanto previsto alle lettere a) e b), avvenuta
esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, nell'ultimo dei cinque anni, per un importo
complessivo non inferiore ad un terzo dell'importo della classifica per cui
è chiesta la
qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo complessivo non
inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui è chiesta la qualificazione,
ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore
al sessanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.
- Art. 5.
- Idoneità organizzativa
- 1. Le imprese con più di quattro addetti devono avere una
adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei
requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7, in numero non inferiore al venti per
cento dell'organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori
restauratori di beni culturali [così dopo le
modifiche apportate dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420 - N.d.R.]
ai sensi
dell'articolo 8, in numero non inferiore al quaranta
[così dopo le modifiche apportate dal D.M. 24 ottobre
2001, n. 420 - N.d.R.] per cento del medesimo organico.
- 2. In alternativa a quanto
previsto dal comma 1, l'idoneita' organizzativa dell'impresa e' dimostrata
dall'aver sostenuto per il personale dipendente con
qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali,
come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di
quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento
dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato
A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione [così
dopo le modifiche apportate dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420 - N.d.R.].
- 3. Il calcolo delle unità previste dai commi 1 e 2
è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore.
- 4. I
restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al
comma 1 devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero
complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore a un
anno [così
dopo le modifiche apportate dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420 - N.d.R.].
-
[Si confronti la determinazione 6/2001]
- Art. 6.
- Capacità economica e finanziaria
- 1. L'adeguata capacità economica e finanziaria
è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio di
attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
ovvero, in alternativa, ai sensi dell'articolo 18,
comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34 [così
dopo le modifiche apportate dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420 - N.d.R.].
- Art. 7.
- Restauratore di beni culturali
- 1. Ai fini del presente regolamento, nonché ai fini di cui
all'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, per
restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma
presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni,
ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico.
- 2. Per restauratore di beni
culturali s'intende altresì colui che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento:
- a) ha conseguito un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a
due anni e ha svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente e
in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità
preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di
tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non
inferiore a due anni;
- b) ha svolto attività di
restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno
di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta
alla tutela dei beni sui quali e' stato eseguito il restauro;
- c) ha conseguito un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a
due anni ovvero ha svolto attività di restauro di beni mobili o superfici
decorate per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in
proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità di
tutela, ove ne venga accertata l'idoneità o venga completato il percorso
formativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001.[così
dopo le modifiche apportate dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420 - N.d.R.].
-
[Si confronti la determinazione 6/2001]
- Art. 8.
- Collaboratore restauratore di beni culturali
- 1. Agli effetti del presente
regolamento, per collaboratore restauratore di beni culturali si intende:
- a) colui che ha conseguito
un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di
Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;
- b) colui che ha conseguito
un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a tre anni;
- 2. Per collaboratore
restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di
beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici
decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in
proprio.
- L'attività svolta è
dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata
dall'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi
rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro. [così
dopo le modifiche apportate dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420 - N.d.R.].
-
[Si confronti la determinazione 6/2001]
- Art. 9.
- Lavori utili per la qualificazione
- 1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui
all'articolo 4 è redatta in conformità a quanto previsto
dall'articolo 22, comma 7 del
decreto n. 34.
- 2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo
committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un
unico certificato con la specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni.
- 3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento, se accompagnati o integrati dalla
dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui
i lavori sono stati realizzati.
- 4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui
all'articolo 5 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche per effetto di
subappalto. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i
lavori affidati in subappalto.
- 5. Per i lavori eseguiti all'estero si applica la
disciplina prevista dall'articolo 23 del decreto n.
34.
- Art. 10.
- Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro
- 1. Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di
beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici di importo pari o
inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
- a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel
corso dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito
alla gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli che si affidano, per un importo non
inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore
tecnico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
- b) avere un organico determinato secondo quanto previsto
dall'articolo 5. Per le imprese fino a quattro addetti è comunque richiesta la presenza
in organico di almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti
dall'articolo 7.
- 2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o
in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori
rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro
effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti
disposizioni in materia.
- Art. 11.
- Specificità degli interventi
- 1. Ferma restando la disciplina dettata
dall'articolo 13,
comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e delle relative norme di esecuzione,
qualora i lavori previsti dal presente regolamento costituiscano parte non prevalente di
un'opera o di un lavoro, essi sono comunque indicati nel bando di gara qualunque sia il
relativo importo, e sono eseguiti esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti
stabiliti dal presente regolamento. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di
procedere al loro autonomo affidamento.
- Art. 12.
- Norma transitoria
- 1. Fino al 31 dicembre 2001, le imprese che eseguono lavori
di restauro o manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni
architettonici e che non hanno conseguito l'attestazione da parte delle
Società organismi
di attestazione (SOA) sono ammesse alle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici qualora siano in possesso dei requisiti fissati dal presente regolamento. Le
percentuali fissate dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), sono riferite all'importo
dei lavori da affidare, ed il periodo di attività documentabile coincide con il
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara
ufficiosa.
- 2. La sussistenza dei requisiti è determinata, documentata
e accertata secondo quanto stabilito dal presente regolamento e, per quanto da esso non
disposto, dalle disposizioni vigenti in materia.