COMUNICATO
del
24 gennaio 2002
Certificati Esecuzione Lavori
PREMESSO
§
che sono stati inviati a questa
Autorità, da parte delle Stazioni Appaltanti di cui all’art.
2, comma 2, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni, numerosi “Certificati
esecuzione lavori” redatti, ai sensi dell’art. 22, comma 8, del DPR
34/2000,
in conformità all’allegato “D” previsto dal medesimo DPR ma privi
dell’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
CONSIDERATO
§
che l’art. 7, comma 6, del DPR
554/99 prevede che: “i
soggetti non tenuti all’applicazione dell’art. 7 della legge, devono in ogni
caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del
procedimento dalle norme della legge e del regolamento che li riguardano”;
§
che
in merito all’invio delle informazioni da
parte del responsabile del procedimento, l’Autorità con determinazione n.
10/2001, ha stabilito che: “i soggetti che per legge non sono tenuti
all’obbligo di nominare il responsabile del procedimento secondo quanto
previsto dall’art. 7, comma 1, della legge 109/94 e s.m.i., dovranno comunque
inviare i dati all’Osservatorio, incaricando della trasmissione un proprio
dirigente o funzionario, anche per singole fasi, che assumerà la responsabilità
relativa al corretto e tempestivo invio”.
COMUNICA
Le
stazioni appaltanti di cui all’art. 2, comma 2, lett.
b), della legge 109/94 e
successive modificazioni dovranno indicare nei prospetti relativi ai certificati
di esecuzione il nominativo del funzionario incaricato del corretto e tempestivo
invio in luogo del responsabile del procedimento.
Roma,
24.01.2002