COMUNICATO

del 24 gennaio 2002

Certificati Esecuzione Lavori

PREMESSO

 

§         che sono stati inviati a questa Autorità, da parte delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni, numerosi “Certificati esecuzione lavori” redatti, ai sensi dell’art. 22, comma 8, del DPR 34/2000, in conformità all’allegato “D” previsto dal medesimo DPR ma privi dell’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

 

CONSIDERATO

 

§         che l’art. 7, comma 6, del DPR 554/99 prevede che:  i soggetti non tenuti all’applicazione dell’art. 7 della legge, devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della legge e del regolamento che li riguardano”;

§         che in merito all’invio delle informazioni  da parte del responsabile del procedimento, l’Autorità con determinazione n. 10/2001, ha stabilito che: “i soggetti che per legge non sono tenuti all’obbligo di nominare il responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, della legge 109/94 e s.m.i., dovranno comunque inviare i dati all’Osservatorio, incaricando della trasmissione un proprio dirigente o funzionario, anche per singole fasi, che assumerà la responsabilità relativa al corretto e tempestivo invio”.

COMUNICA

Le stazioni appaltanti di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni dovranno indicare nei prospetti relativi ai certificati di esecuzione il nominativo del funzionario incaricato del corretto e tempestivo invio in luogo del responsabile del procedimento.

 

Roma, 24.01.2002

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