NOTA ILLUSTRATIVA AI BANDI TIPO
1. Premessa
Le profonde innovazioni apportate al sistema di qualificazione delle imprese dalla legge n. 109/94 e successive modificazioni e dal DPR 554/99 (regolamento generale di attuazione della suddetta legge 109/94) nonché dal DPR n. 34/2000 (regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione), determinano certamente per gli operatori del settore alcune difficoltà operative.
Le incertezze applicative riguardano soprattutto la fase transitoria – stabilita, per gli appalti di importo pari o inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (diritti speciali di prelievo) equivalenti a lire 10.374.830.909, fino al 31 dicembre 2001 e, per gli appalti di importo superiore a tale valore, fino al 28 febbraio 2001 - durante la quale è affidato alle stazioni appaltanti la verifica del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel DPR 34/2000 come condizione necessaria e sufficiente per l’affidamento di lavori pubblici. Tali requisiti sono indicati nella allegata tabella A.
Uno dei molteplici compiti che il legislatore ha assegnato all'Autorità, è costituito dalla "formazione di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate" (art. 4, comma 16, lett. g) della legge 109/94 e successive modificazioni). L'Autorità, nell'ambito di tale disposizione, ha deliberato di fornire un contributo di studio relativamente alle nuove norme, elaborando modelli di bandi di gara che possano servire da linee-guida per le stazioni appaltanti nella gestione della delicata fase dell'affidamento.
I documenti predisposti riguardano le procedure del pubblico incanto e della licitazione privata che sono individuate dall'articolo 20 della legge 109/94 come ordinari sistemi di affidamento.
Sono stati predisposti due modelli per ciascuna delle due procedura di affidamento.
La necessità di elaborare due diversi modelli è dovuta alla circostanza che gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro, essendo fuori dal sistema unico di qualificazione, richiedono una diversa impostazione di parti essenziali del bando.
Per gli appalti di importo superiore a 150.000 euro- poiché le modalità e le procedure per la qualificazione sono analoghe sopra e sotto la soglia del controvalore in euro di 5 milioni di DSP (diritti speciali di prelievo) equivalenti a lire 10.374.830.909, si è ritenuto sufficiente elaborare per ogni procedura un unico modello di bando di gara- che dovrà essere adattato dalle stazioni appaltanti alle diverse soglie di importo per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e la valutazione delle offerte anomale.
Gli schemi di bando di gara per pubblico incanto sono accompagnati da un disciplinare di gara che contiene norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione alla gara e di presentazione dell'offerta nonché alle procedure di aggiudicazione. Quelli per la licitazione privata sono corredati della lettera di invito contenente le medesime indicazioni previste dal disciplinare di gara, adattate al diverso sistema di affidamento.
A tutti i modelli sono allegati fac-simili di dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali necessari per la partecipazione alla gara e fac-simili di dichiarazione da presentare all'atto dell'offerta.
Gli schemi indicano i punti soggetti a modifica. Le opzioni in relazione al periodo transitorio introdotto dal DPR 34/2000 (inasprimento dei parametri nel 2001 nonché quelle relative alle differenti previsioni in ragione degli importi dei lavori (requisiti ed offerte anomale) sono evidenziate nei modelli in carattere corsivo e grassetto. Le variabili che devono essere definite dalle stazioni appaltanti sono, invece, vuote.
Ai fini di una maggiore chiarezza dei modelli sono state, inoltre, predisposte tre tabelle: nella tabella B sono indicati i diversi contenuti dei bandi che sono ipotizzabili alla luce delle disposizioni previste nella legge 109/94 e nel DPR 554/1999, nella tabella C sono illustrate le categorie dei lavori e nella tabella D sono indicati i soggetti che possono partecipare alle gare nonché sintetizzati in tre casi tutti i possibili oggetti dei bandi.
Nella tabella F sono indicate, per tutte le categorie generali e specializzate, le diverse prescrizioni (obbligo o facoltà di subappalto o di scorporo) che si applicano ad esse.
I modelli proposti per appalti di importo da zero a 150.000 euro potranno essere utilizzati anche dopo la fine del regime transitorio in quanto questi appalti non sono condizionati da detto regime.
2. Principi, regole ed oggetto dei bandi di gara
La predisposizione dei modelli è stata condotta tenendo conto che l’articolo 18, comma 3, della legge 55/90 e l'articolo 30 del DPR 34/2000 nonché l’art. 73, del DPR 554/99 dispongono che i bandi devono specificare l'importo totale dei lavori, la categoria prevalente e le eventuali ulteriori categorie relative a tutte le altri lavorazioni previste in progetto. Le disposizioni prevedono che la individuazione delle suddette categorie deve essere effettuata sulla base delle declaratorie contenute nell'allegato A al DPR 34/2000.
Va sottolineato che per cogliere appieno il senso delle suddette declaratorie va tenuto presente che l’articolo 9, comma 3, della legge 109/94. ha disposto una bipartizione delle categorie delle opere pubbliche o dei lavori pubblici tra categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Questa suddivisione è stata attuata, per la prima volta, dal DM 304/1998. che però, non specificava in che si differenziavano le due categorie. Tale specificazione è, oggi, contenuta nelle premesse all’allegato A del D.P.R. 34/2000 e nell’articolo 72, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999.
In particolare la prima alinea delle premesse dell’allegato A del D.P.R. 34/2000 stabilisce che si intende per opera o intervento un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.
L’articolo 72, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999 suddivide le opere in quelle generali ed in quelle specializzate e stabilisce che si intendono per:
Si può, quindi, concludere, che in base alle suddette disposizioni:
Nella predisposizione dei modelli si è, inoltre, tenuto presente che, in connessione alle suddette definizioni, la seconda, la terza e la quinta alinea delle premesse del suddetto allegato A del D.P.R. 34/2000 specificano che:
In connessione alle suddette disposizioni la quarta alinea delle premesse del richiamato
allegato A del D.P.R. 34/2000 - poiché le declaratorie previste dai DD.MM. 770/82 e 304/98 sono in parte diverse da quelle previste nel medesimo allegato - stabilisce che la qualificazione avviene nelle nuove categorie generali o specializzate se le lavorazioni effettivamente realizzate dalle imprese negli anni antecedenti all’entrata in vigore del suddetto D.P.R. 34/2000 in base alle qualificazioni, ovvero alle iscrizioni all’Albo Nazionale dei Costruttori, possedute, riguardano lavorazioni previste dalle nuove declaratorie.Per effettuare tale valutazione occorre tenere conto delle indicazioni contenute nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie facente parte del suddetto
allegato A. Va però considerato che la tabella, per quanto riguarda la corrispondenza fra le categorie di cui al D.M. 304/98 e al D.M. 770/82, riporta quella contenuta nel medesimo D.M. 304/98 che è da considerarsi puramente indicativa poiché, in questo decreto, la suddetta informazione aveva la sola finalità di permettere il trasferimento diretto delle iscrizioni all’A.N.C. dalle vecchie categorie alle nuove categorie. Quello che rileva per la nuova qualificazione è, invece, l’effettivo contenuto delle lavorazioni eseguite.Al fine di fare in modo che le stazioni appaltanti possano predisporre i bandi di gara nel rispetto delle disposizioni prima richiamate, va esaminata ed interpretata la disposizione di cui alla seconda alinea delle premesse al suddetto allegato A che stabilisce che ciascuna categoria di opere generali individua attività non comprese nelle altre categorie generali.
Tale norma potrebbe far sorgere alcuni interrogativi, in particolare con riferimento alle categorie generali OG1 e OG11, in quanto le lavorazioni di cui alla categoria OG11 fanno parte delle lavorazioni previste nella categoria OG1.
Tale fatto non pone, però, alcun problema se si tiene conto che, in base alle altre disposizioni prima richiamate, ogni intervento può essere costituito da lavorazioni appartenenti ad una sola categoria di opera generale o, anche, ad un insieme di categorie di opere generali che, a loro volta, sono costituite da lavorazioni proprie e da un insieme di lavorazioni appartenenti, invece, a diverse categorie di opere specializzate.
Un intervento autostradale può, infatti, prevedere la esecuzione di rilevati, viadotti e gallerie naturali. I rilevati ed i viadotti appartengono alla categoria generale OG3 e le gallerie naturali alla categoria generale OG4. A loro volta sia le OG3 e sia le OG4 possono prevedere lavorazioni appartenente ad una categoria di opere specializzate (ad esempio lavori in terra (OS1), impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico (OS9), segnaletica stradale non luminosa (OS10), apparecchiature strutturali speciali (OS11), barriere e protezioni stradali (OS12), ecc.). Si sottolinea che le disposizioni prevedono che la categoria prevalente è unica ed è quella di importo più elevato.
E’, infatti, proprio in conseguenza dell’esistenza di tali possibilità oggettive e del fatto di ritenere necessario che la maggior parte delle lavorazioni costituenti un’opera generale siano eseguite da imprese adeguatamente e specificatamente qualificate, che le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 55/90, all’articolo 13, comma 7, della legge 109/94, agli
articoli 73, commi 2 e 3, 74, commi 1 e 2, e 95 del D.P.R. 554/1999 nonché all’articolo 30, commi 1 e 2, del D.P.R. 34/2000, prevedono:a) che nel bando di gara siano indicate:
b) che le categorie di opere specializzate si suddividano in quelle a qualificazione non obbligatoria ed in quelle a qualificazione obbligatoria;
c) che le lavorazioni delle categorie specializzate a qualificazione obbligatoria, qualora l’aggiudicatario sia privo di adeguata qualificazione, devono essere affidate in subappalto;
d) che vi siano alcune lavorazioni appartenenti quasi tutte a categorie specializzate da considerarsi strutture, impianti ed opere speciali caratterizzate, sotto il profilo ingegneristico, da notevole contenuto tecnologico o da rilevante complessità tecnica, (individuate all’
articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999) per le quali - qualora tutte quelle previste nel bando di gara siano, singolarmente considerate, di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori - vi sia un particolare divieto di subappalto.Quindi nel caso di un intervento appartenente alla categoria generale OG1 (edifici civili ed industriali) il bando di gara deve indicare, ove previste, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 (impianti tecnologici), sempre che esse siano di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto e comunque superiore a 150.000 Euro, indipendentemente dal fatto che la declaratoria della categoria OG1 parla di impianti tecnologici. Questa indicazione è, infatti, conseguenza del fatto che la definizione di opera generale prevede che essa sia finita in ogni sua parte e sia pronta all’uso da parte dell’utilizzatore sia, cioè, di per sé capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.
Va anche rilevato che, ai sensi del suddetto articolo 18, comma 3, della legge 55/90, si ritiene sia possibile indicare nel bando di gara anche lavorazioni di importo inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto oppure a 150.000 euro che, però, sono soltanto subappaltabili.
Per quanto riguarda gli impianti tecnologici da realizzarsi in opere generali occorre, però, tenere presente che l’
allegato A del D.P.R. 34/2000 parla di questi impianti oltre che nella declaratoria relativa alla categoria OG11 anche nelle declaratorie relative alle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30. E’ possibile, pertanto, nei bandi riferirsi o alla categoria OG11 o alle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30. La scelta fra le due ipotesi deve essere effettuata tenendo conto che la declaratoria della categoria OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente. Ove non si ricada in tale situazione gli impianti vanno singolarmente presi in esame e, di conseguenza, considerati appartenenti alle specifiche categorie specializzate quali le OS3, OS5, OS28 e OS30 ed in tal modo indicati nel bando di gara sempre che siano singolarmente di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto e comunque di importo superiore a 150.000 Euro. Tali impianti, logicamente, potranno essere realizzati anche da imprese in possesso di attestazione che preveda la qualificazione nella categoria OG11.Per quanto, invece, riguarda le strutture, impianti ed opere speciali caratterizzate, di cui all’articolo 13, comma 7, della legge 109/94, elencate all’
articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999 – dato che le disposizioni di cui all’articolo 73, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999 e all’articolo 30, commi 1 e 2, del D.P.R. 34/2000, come già rilevato, prevedono che le parti dell’intervento da realizzare siano sempre indicate nel bando di gara con riferimento alle categorie generali e/o specializzate di cui al suddetto D.P.R. 34/2000 - vi è la necessità di individuare a quale categoria corrisponda ognuna delle voci del suddetto elenco. Tale corrispondenza deve essere effettuata comparando le indicazioni dell’elenco con le declaratorie dell’allegato A al citato D.P.R. 34/2000.Sulla base di tale comparazione si può stabilire che:
Va, inoltre, tenuto conto che, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 13, comma 7, della legge 109/94, nel caso di cui all’
articolo 72, comma 4, lettere b) ed f) la condizione che gli importi, singolarmente considerati, siano superiori al 15% dell’importo complessivo dell’intervento deve riferirsi ad ognuna delle due categorie cui si riferiscono le due lettere.Altro aspetto che è stato esaminato riguarda l’articolo 24 del D.P.R. 34/2000. Esso stabilisce come va determinato l’importo dei lavori contrattuali utilizzabile ai fini della qualificazione.
In particolare è stato necessario stabilire quale criterio si debba seguire per determinare la quota parte dell’importo contrattuale che sia utilizzabile ai fini della qualificazione nel caso siano state subappaltate lavorazioni a qualificazione non obbligatoria insieme a lavorazioni a qualificazione obbligatoria e queste siano entrambe di importo superiore alle due diverse franchigie previste dal suddetto articolo (30% dell’importo complessivo dell’appalto nel caso di lavorazioni a qualificazione non obbligatoria e 40% dell’importo complessivo dell’appalto nel caso di lavorazioni a qualificazione obbligatoria).
Per definire il criterio si è tenuto conto che:
E’ stato, pertanto, ritenuto rispondente alle norme stabilire che l’eventuale eccedenza deve essere determinata con riferimento ad una percentuale (compresa fra il 30% ed il 40%) che tenga adeguatamente conto dei due diversi importi delle opere subappaltate. Tale percentuale, è determinabile in uno dei due seguenti modi:
Nel fac-simile allegato ai bandi si è seguita la prima ipotesi.
Nella predisposizione dei modelli si è, inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5 della legge 109/94 i modi di determinazione del corrispettivo sono tre (a corpo e a misura (caso A), a corpo (caso B), a misura (caso C)).
La scelta tra i contratti con corrispettivo a corpo, con corrispettivo a corpo e a misura o con corrispettivo a misura, in relazione alla natura delle opere, è rilevante perché la legge ne fa derivare diversi effetti. Ai fini del bando di gara tale scelta determina, infatti, una diversa modalità di articolazione del criterio di aggiudicazione, descritto al punto 13. del modello del pubblico incanto ed al punto 11. del modello della licitazione privata, secondo quanto previsto dall’articolo 21 della legge 109/94: per i contratti a corpo e a misura (caso A) l’aggiudicazione va effettuata con il metodo dell’offerta a prezzi unitari; per i contratti a corpo (caso B) mediante offerta a prezzi unitari (alternativa 1) ovvero mediante massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara (alternativa 2); per i contratti a misura mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (alternativa 1) oppure mediante offerta a prezzi unitari (alternativa 2).
Tali alternative sono considerate anche al punto 5. del modello di bando per il pubblico incanto che indica la documentazione di cui i concorrenti devono tenere conto al fine della formulazione dell’offerta che, per il caso di offerta a prezzi unitari, comprende anche la lista delle categorie e lavorazioni.
I tre diversi modi di determinazione del corrispettivo ed i due diversi criteri di aggiudicazione hanno effetto anche sulle modalità con cui viene effettuata la contabilità dei lavori in particolare per quanto riguarda il pagamento degli oneri di attuazione dei piani della sicurezza che, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge 109/94 e dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 494/96 e successive modificazioni, non sono soggetti a ribasso. Le disposizioni prevedono, infatti, che i prezzi costituenti l’offerta a prezzi unitari siano al netto dei suddetti oneri, mentre l’offerta di ribasso sul prezzo complessivo dei lavori o sull’elenco prezzi posti a base di gara riguardano valori che comprendono i suddetti oneri di sicurezza. E’, inoltre, stabilito che la contabilità:
articolo 45, comma 6, del D.P.R. 554/1999 da applicarsi all’importo complessivo offerto che costituisce quello contrattuale;Le
suddette norme hanno reso necessario, prevedere nei modelli di bando di gara
apposite disposizioni. E’ stato stabilito al punto 15. (lettera j) di quello
per pubblico incanto ed al punto 12. (lettera j) di quello per licitazione
privata che nel:
Per quanto riguarda il problema prospettato circa l’ammissibilità di una dimostrazione del possesso del requisito della cifra d’affari con riferimento anche ad un solo anno va rilevato che esso ha due profili completamente differenti: uno riguarda l’esibizione della documentazione, l’altro le verifiche della stazione appaltante.
Sotto il primo profilo non si può prescindere dalla disposizione riguardante il costo del lavoro e l’ammortamento che richiedono necessariamente l’esibizione dei bilanci per un quinquennio che debbono, pertanto, essere esibiti.
Sotto il secondo profilo, invece, non è da escludere che la stazione appaltante, di fronte a risultanze di bilanci che evidenziano come già in uno solo dei cinque anni si raggiunga l’importo della cifra d’affari, possa omettere la verifica degli altri bilanci anche se occorre tenere conto che queste verifiche devono essere effettuate ai fini del costo del personale e dell’ammortamento.
In base a queste considerazioni la possibilità di documentare il possesso dei requisiti anche con riferimento ad un solo anno deve essere limitata agli appalti di importo pari o inferiore 150.000 euro.
Per quanto riguarda la richiesta di prevedere la possibilità di autodichiarare il rispetto della legge 68/99 e di individuare un periodo di validità della relativa certificazione non si ritiene che possa essere accolta in quanto la disposizione dell’articolo 17 della legge 68/99 deve essere considerata norma speciale che deroga al principio generale in materia di autocertificazione. In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro con circolare n.41 del 26/6/2000.
Per quanto riguarda le cause di esclusione dalle gare si è tenuto conto che la mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della disposizione contenuta nell’articolo 75 del testo originario del D.P.R. 554/1999 ha fatto permanere in vita l’efficacia dell’articolo 17 del D.P.R.34/2000 e, pertanto, è a questa disposizione che fino a nuove norme va fatto riferimento. Si deve comunque considerare che la disposizione regolamentare non era altro che trascrizione normativa di principi giurisprudenziali pacifici.
E’ stato, inoltre, previsto nei modelli che nel momento in cui si conclude il procedimento relativo a nuove norme regolamentari che riproducano più o meno il detto articolo 75, è a queste norme che occorrerà fare riferimento nei bandi. Ciò soltanto dal giorno della loro entrata in vigore e non dalla data di mera approvazione.
3. Appalti di importo superiore a 150.000 euro
3.1. Bando di gara (pubblico incanto e licitazione privata)
Per la redazione dei modelli di bando si è fatto riferimento agli allegati "L" e "M" del DPR 554/99, che recepiscono indicazioni della direttiva 97/52/CEE. I modelli proposti sono stati elaborati in modo da essere concisi – come richiesto dalla normativa comunitaria - ma sufficientemente chiari e contenenti tutte le informazioni essenziali per mettere i concorrenti in condizione di formulare l’offerta o la richiesta di invito.
Per quanto riguarda la licitazione privata, la procedura di aggiudicazione è articolata, secondo quanto previsto dall’articolo 23 della legge 109/94, in una prima fase di verifica dei requisiti di qualificazione ed una seconda fase di presentazione e valutazione delle offerte.
Tale modalità procedimentale si esplica nella pubblicazione di un bando di gara sulla base del quale il concorrente che ritenga di avere i requisiti può presentare domanda; la stazione appaltante deve invitare tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. A differenza del pubblico incanto, si operano, sostanzialmente, due ammissioni: pre-ammissione e ammissione all’apertura delle buste, mentre nel pubblico incanto esiste solo la seconda.
Si è ritenuto - per tener conto della semplificazione apportate all’ordinamento dal DPR 403/98 e per non imporre ai concorrenti adempimenti che sono ripetitivi - di anticipare alla fase della prequalificazione la presentazione delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali, speciali e al divieto di partecipazione per le imprese in situazioni di controllo. In tal modo si realizza uno snellimento della fase istruttoria da parte della stazione appaltante, eliminando subito i concorrenti privi di requisiti.
Nei modelli di bando è stata, pertanto, previsto:
Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità alla gara queste sono state indicate al punto 11. del bando per pubblico incanto ed al punto 10. del bando per licitazione privata, tenendo conto che, per il regime transitorio, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono quelli previsti dagli articoli 31 e 32 del DPR 34/2000, in ragione delle diverse soglie di importo. E’ sempre prevista la possibilità di partecipare alla gara qualora in possesso dell’attestazione SOA.
Il punto 10. del modello di bando per pubblico incanto ed il punto 5. del modello di bando per licitazione privata individuano i soggetti ammessi alla gara. E’ stata inoltre precisata, per il caso di associazione temporanea di impresa o consorzi (articolo 95 del DPR 554/1999) la misura dei requisiti che devono possedere l’impresa mandataria e le mandanti.
3.2. Documenti complementari al bando di gara
3.2.1 Disciplinare di gara
La prima parte del disciplinare indica dettagliatamente la documentazione amministrativa richiesta e la modalità di presentazione dell'offerta economica. La documentazione amministrativa riguarda il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria previsti dalla legge per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica.
In questa fase sono stati eliminati gli oneri documentali non strettamente necessari, semplificando la gara e favorendo così la più ampia concorrenzialità. Pertanto è prevista l'autodichiarazione per le cause di esclusione e per i requisiti speciali e, come sancito dall'articolo 6 del DPR 403/98, sono stati predisposti fac-simili della modulistica necessaria. Tutte le dichiarazioni (esclusa quella relativa al subappalto in quanto dipendente dalle scelte del concorrente) sono state ordinate in un modello unico che facilita certamente l'accesso alla gara e l'esame istruttorio della documentazione da parte della stazione appaltante.
E’ comunque stato precisato che la domanda, le dichiarazioni e la documentazione devono contenere quanto prescritto nel disciplinare stesso o nella lettera di invito.
Si evidenzia che la dichiarazione relativa alle opere da subappaltare è necessaria, a pena di esclusione, qualora il concorrente non sia qualificato per le lavorazioni, previste al punto 3.5 del bando di gara, appartenenti a categorie di opere generali o di opere specializzate a qualificazione obbligatoria.
Le modalità di formulazione dell'offerta economica sono diverse in relazione alla diversa determinazione del criterio di aggiudicazione nei tre casi ipotizzati nel bando ( "A", "B" e "C"). In particolare, nel caso di offerta a prezzi unitari il concorrente dovrà presentare la lista delle lavorazioni e delle forniture redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 90 del DPR 554/99.
La seconda parte del disciplinare, a garanzia della trasparenza della procedura e della “par condicio” dei concorrenti, stabilisce dettagliatamente il procedimento di aggiudicazione e la documentazione da presentare nel caso di verifica a campione ex articolo 10, comma 1- quater della legge 109/94.
Si prevede che il soggetto che presiede la gara il giorno fissato per l'apertura delle offerte, sulla base della documentazione contenuta nel plico "A", verifichi il possesso dei requisiti, nonché l’assenza di offerte da parte di imprese che sono tra loro in situazioni di controllo ovvero da parte di consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Successivamente si procede al sorteggio di una percentuale, stabilita nel disciplinare, del numero dei concorrenti ammessi ai quali è richiesta la trasmissione della documentazione indicata nel disciplinare stesso.
Il disciplinare prevede la presentazione di documentazione integrativa rispetto a quella prevista dal DPR 34/2000, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Ciò perché sia i dati dei bilanci, sia quelli delle dichiarazioni fiscali non sono sempre sufficienti a dimostrare completamente i requisiti della cifra d'affari in lavori, del personale dipendente e degli ammortamenti.
Si è ritenuto opportuno, pertanto, integrare la documentazione con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà esplicitanti la cifra d'affari, il personale dipendente e gli ammortamenti. Tali dichiarazioni devono essere "asseverate" dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o da un consulente del lavoro iscritto al corrispondente Albo. La documentazione è modulata per ciascun tipo di società. Sono allegati al disciplinare i fac-simile di dichiarazione.
Si segnala che l’elenco dei lavori eseguiti è integrato da quello dei lavori diretti dal direttore tecnico, come previsto dall’articolo 18, comma 14, del DPR 34/2000 e ciò al fine di permettere la partecipazione alle gare anche di concorrenti che non abbiano realizzato direttamente lavori appartenenti alla categoria generale o specializzata prevista dal bando.
Si forniscono, inoltre, alcune precisazioni per chiarire a quale voci del bilancio o delle dichiarazioni dei redditi ci si deve riferire per individuare la cifra d’affari , l’ammortamento ed il costo del personale; a tale scopo sono fornite le tabelle F, G e H che, si sottolinea, non sono parte dei modelli di bando.
E’ poi ammessa la possibilità per il concorrente di adempiere all’obbligo probatorio avvalendosi dell’articolo 7 del DPR 403/1998, nel caso in cui abbia già presentato la documentazione alla medesima stazione appaltante o ai suoi uffici (per il concetto di uffici si veda l’atto di regolazione n. 15/2000 dell’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici).
Per esigenze di economia del procedimento è poi previsto che la stazione appaltante possa procedere, contemporaneamente alla verifica a campione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, anche alla verifica dei requisiti di ordine generale, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del DPR 403/98; gli effetti della verifica sono diversi e, in questo caso, qualora vi sia discordanza tra il dichiarato e l’accertato, la sanzione consiste soltanto nell’esclusione dalla gara, oltre alle conseguenze previste dalla legge per le dichiarazioni false.
E’ infine disciplinato il procedimento di valutazione delle offerte anomale in relazione all’importo dell’appalto, secondo le modalità previste nell’atto di regolazione n. 15/2000 dell’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici.
3.2.2 Lettera di invito
La lettera di invito specifica sia i documenti sia le dichiarazioni da presentare unitamente all’offerta sia il procedimento di aggiudicazione.
Alla lettera di invito, per il caso di offerta prezzi unitari, è altresì allegata la lista delle lavorazioni e forniture.
L’offerta economica è presentata con le stesse modalità previste nel disciplinare di gara per il pubblico incanto.
Il procedimento di aggiudicazione prevede la verifica della correttezza formale delle offerte e della documentazione ed il sorteggio ex art. 10, comma 1 quater della legge 109/94.
La documentazione da trasmettere e le relative modalità e condizioni sono le medesime indicate nel disciplinare di gara del pubblico incanto.
4. Appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro
4.1. Bando di gara (pubblico incanto e licitazione privata)
Gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro sono fuori dal sistema unico di qualificazione e sono disciplinati dall’articolo 28 del DPR 34/2000 secondo un regime semplificato che prevede requisiti ridotti per le imprese. Ciò comporta, ai fini della redazione del bando di gara, che non occorre indicare la categoria delle lavorazioni. Tuttavia, l’articolo 8, comma 1, della legge 109/94 impone comunque il possesso di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri.
Pertanto, nel modello di bando (punto 3.3.) è specificata la natura dei lavori intesa come appartenenza ad una tipologia individuata per grandi insiemi di lavori; tale tipologia è elencata, a titolo di esempio, tra parentesi.Tale previsione si riflette anche sulle condizioni minime di partecipazione alla gara, ove è richiesto espressamente che i lavori eseguiti nel quinquennio anteriore al bando di gara (articolo 28, comma 1, lettera a) devono riferirsi al lavori della stessa natura prevista al punto 3.3 del bando stesso. Tali requisiti devono essere valutati, quindi, non solo con riferimento all’importo dell’appalto da affidare ma anche alla natura dell’intervento. Ciò comporta, al fine dell’eventuale subappalto, che il limite del 30% previsto dall’articolo 34 della legge 109/94 si deve riferire all’importo del contratto da stipulare.
Alla luce di queste considerazioni, non è quindi prevista l’indicazione delle lavorazioni subappaltabili o scorporabili ai fini della qualificazione, fatta eccezione per le lavorazioni richiedenti una specifica qualificazione resa indispensabile da norme speciali (legge 46/90). Tale indicazione non è obbligatoria, ma è opportuna poiché, in caso contrario queste lavorazioni andrebbero ad incidere sulla quota del 30% dell’importo di contratto che l’aggiudicatario può subappaltare con la possibilità che sorgano difficoltà, nel caso che tali lavorazioni superino la suddetta percentuale e l’aggiudicatario non sia in possesso di questa specifica qualificazione.
Ai fini del rilascio del certificato dei lavori eseguiti è stato, però, previsto che il bando indichi a quale categoria i lavori appartengano.
4.2. Documenti complementari al bando di gara
Il disciplinare di gara e la lettera di invito sono state redatte in modo analogo a quelle prima descritte con riferimento agli appalti di importo superiore ai 150.000 euro.
Le differenze più rilevanti si riscontrano nella parte relativa alla documentazione dei requisiti tecnico-organizzativi. La documentazione è semplificata e comprende un elenco dei lavori eseguiti, un elenco dei lavori diretti dal proprio direttore tecnico, i bilanci, una dichiarazione relativa alla consistenza dell’organico ed una dichiarazione relativa all’attrezzatura posseduta.