del
27 marzo 2002
Documenti soggetti all'imposta di bollo relativi all'esecuzione di opere pubbliche
Con l’istanza di interpello presentata il 28 novembre 2001, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e del Decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209, il Ministero della Difesa - Direzione generale del Demanio e della Difesa espone il seguente
QUESITO
sull’applicazione dell’imposta di bollo. Preliminarmente fa presente che l’attività svolta dalla direzione è incentrata sulla realizzazione di opere pubbliche destinate alla difesa militare, secondo i principi generali fissati nella legge 11 febbraio 1994, e quelli speciali, in relazione alla peculiarità del settore, di cui al regolamento per i lavori del genio militare, approvato con R.D. 17 marzo 1932, n. 365. Precisa che nella formazione e nell’esecuzione del contratto di appalto vengono prodotti documenti e atti soggetti all’imposta di bollo disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Chiede pertanto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo dei seguenti documenti: contratto di appalto ed eventuali atti aggiuntivi; capitolati di oneri e relative tariffe; verbale di concordamento nuovi prezzi; progetti, disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie; piano di sicurezza; tariffe; giornale del direttore dei lavori; verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione lavori; verbali di constatazione delle misure, libretto delle misure, note settimanali, registro delle misure, certificati di acconto, conto finale; certificato di collaudo e certificato di regolare esecuzione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Ministero della Difesa ritiene che, per il disposto della parte prima della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio: - il contratto di appalto e gli eventuali atti aggiuntivi, in quanto atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali (art. 1 della tariffa); - capitolati di oneri, che contengono le condizioni negoziali dei contratti di un determinato genere ovvero di un singolo contratto di appalto (art. 2 della tariffa); - il verbale di concordamento nuovi prezzi (art. 40 del regolamento lavori genio militare), poiché si tratta di dichiarazione diretta a modificare un preesistente rapporto giuridico (art. 2 della tariffa). Il Ministero della Difesa ritiene che gli altri documenti oggetto dell’interpello sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo in caso d’uso, che si verifica con la presentazione dei medesimi documenti all’ufficio delle entrate per la registrazione, nella misura di euro 0,31 (lire 600) ai sensi dell’articolo 28 della tariffa. Il motivo di tale soluzione interpretativa è che i documenti sono redatti da ingegneri, architetti, geometri, periti o misuratori e non hanno carattere negoziale.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento al contratto e agli eventuali atti aggiuntivi, ai capitolati di oneri e al verbale di concordamento nuovi prezzi questa Direzione centrale condivide le motivazioni del Ministero della Difesa circa la natura (art. 2699 Cc), il contenuto degli atti in argomento e la conseguente applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 10,33 ai sensi degli articoli 1 e 2 della tariffa parte prima. Per gli altri documenti si richiamano le seguenti disposizioni: - legge 11 febbraio 1994, n. 109 - legge quadro in materia di lavori pubblici - la quale all’articolo 31 (modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, articolo 9), stabilisce che il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza (nonché il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo) "formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione ...(omissis)... . Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore (...) costituiscono causa di risoluzione del contratto ...(omissis)... . I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo l’entrata in vigore del regolamento (...) se privi dei piani di sicurezza (...) sono nulli"; - Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - (Modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528), il quale all’articolo 4, comma 1, lettera a) stabilisce che il coordinatore per la progettazione "Redige il piano di sicurezza e di coordinamento..." e al successivo articolo 10 individua i requisiti professionali del coordinatore. - Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni - che all’articolo 110 stabilisce "Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: a) il capitolato generale; b) il capitolato speciale; c) gli elaborati grafici progettuali; d) l’elenco dei prezzi unitari; e) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 31 della legge; f) il cronoprogramma". Per stabilire l’imposta di bollo dovuta sui piani di sicurezza e sugli altri documenti elencati dalla lettera a) alla lettera f) si deve riscontrare se i documenti stessi siano riconducibili tra le tipologie alternative di seguito precisate: - "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali, con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti", individuati dall’articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del DPR 642 del 1972, per le quali è dovuta l’imposta di bollo fin dall’origine di euro 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio; - "Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori;...", individuati dall’articolo 28 della tariffa, allegato A, parte seconda del DPR 642 del 1972, per i quali è dovuta l’imposta di bollo in caso d’uso di euro 0,31 (lire 600) per ogni foglio o esemplare. I documenti individuati alle lettere a), b), d) ed f) - che non hanno i requisiti necessari per l’applicazione dell’articolo 28 - sono riconducibili all’articolo 2 della tariffa poiché disciplinano particolari aspetti del contratto (termine entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell’appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell’appalto, indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie fasi di esecuzione), pertanto sono soggetti all’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio. Gli elaborati grafici progettuali (lettera c) ed i piani di sicurezza (lettera e) sono invece riconducibili all’articolo 28, che disciplina l’imposta di bollo per elaborati tecnici propri di categorie di professionisti individuate dallo stesso articolo. I piani di sicurezza devono essere redatti da soggetti in possesso dei seguenti requisiti "diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali ... diploma universitario in ingegneria o architettura ... diploma di geometra o perito industriale o agrario o agrotecnico" (articoli 4 e 10 del Dlgs. n. 494 del 1996). I soggetti, che redigono piani di sicurezza, e che sono in possesso di titolo di studio diverso da quelli delle figure professionali espressamente individuate dall’articolo 28 della tariffa allegata al DPR 642 del 1972 (laureati in geologia in scienze agrarie e scienze forestali) sono da considerare tra i periti: individui competenti in un determinato campo. L’articolo 10 del Dlgs. n. 494 del 1996 stabilisce, infatti, che il coordinatore per la progettazione (redige il piano di sicurezza), oltre ad uno dei titoli di studio indicati, deve possedere altri particolari requisiti professionali, certificati dai datori di lavoro o committenti e attestati di frequenza a specifici corsi (art. 10, comma 2). Chi redige i piani di sicurezza, quindi, è certamente in possesso dei requisiti specificati nell’articolo 28, pertanto i piani di sicurezza sono soggetti in caso d’uso all’imposta di bollo di euro 0,31. Del resto la normativa che regola i piani di sicurezza è stata modificata - con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti per la redazione del piano - dal Dlgs 19 novembre 1999 n. 528, che è successivo all’approvazione dell’attuale tariffa allegata al DPR 642 del 1972 (Dm 20 agosto 1992).Allo stesso trattamento previsto per i piani di sicurezza (articolo 28 della tariffa) sono assoggettati i disegni, i computi metrici, le relazioni tecniche e le planimetrie poiché sono elaborati tecnici predisposti da ingegneri, architetti, periti, geometri o misuratori.
Altri documenti inerenti l’esecuzione dei lavori per i quali è stato chiesto il trattamento ai fini dell’imposta di bollo, con riferimento al regolamento per i lavori del genio militare R.D. 17 marzo 1932, n. 365 (in seguito R.D.) e al regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici DPR 554 del 1999 (in seguito DPR) sono:
Circa i documenti sopraindicati inerenti l’esecuzione dei lavori, questa Direzione osserva che gli stessi comportano conseguenze per i rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti. I documenti dal I al III, infatti, sono rilevanti per il rispetto del termine utile per il compimento dei lavori, il documento indicato al punto IV incide sui corrispettivi stabiliti nel contratto, il documento del punto V attesta tra le parti la correttezza delle misurazioni, infine i documenti indicati ai punti VI e VII riguardano il rispetto delle prescrizioni contrattuali nell’esecuzione dei lavori. La rilevanza di questi documenti nel rapporto contrattuale comporta che gli stessi rientrano nella disciplina dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 642 del 1972, sopra riportato che stabilisce l’imposta di bollo di euro 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio.
Il Ministero della Difesa ha chiesto inoltre se i documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto di seguito riportati sono soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 28 della tariffa allegato A, parte seconda, al DPR n. 642 del 1972.
I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto (documenti da 1 a 8) non sono riconducibili alla previsione dell’articolo 28 della tariffa, parte seconda, allegata al DPR 642 del 1972 come proposto dal Ministero della Difesa, poiché non hanno peculiarità tecniche dei documenti individuati dallo stesso articolo e pertanto agli stessi si applica l’articolo 32 della stessa tariffa, che prevede il pagamento dell’imposta di bollo in caso d’uso di euro 10,33 per "Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell’imposta sin dall’origine ovvero l’esenzione".
Riepilogando questa Direzione precisa che i sottoindicati atti sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine di euro 10,33 per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima allegata al DPR n. 642 del 1972:
Sono invece soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso - quando vengono presentati all’ufficio delle entrate per la registrazione- nella misura di euro 10,31 per ogni foglio o esemplare i seguenti documenti:
Sono soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso, nella misura di euro 10,33 (art. 32 della tariffa) per ogni esemplare dell’atto, documento o altro scritto e per ogni cento pagine o frazione di cento pagine o del relativo estratto i seguenti documenti:
La presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all’istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dal Ministero della Difesa.