Al Segretario generale
Ai dirigenti delle direzioni generali
Ai soprintendenti regionali
Ai dirigenti delle soprintendenze
territoriali di settore
Ai direttori delle biblioteche pubbliche
di Stato
Ai direttori degli archivi di Stato
Ai dirigenti degli istituti centrali
Al presidente del servizio di controllo
interno
Al comandante del nucleo di tutela del
patrimonio artistico dell'Arma dei
Carabinieri
1. Le numerose incertezze emerse nell'applicazione della normativa
sui compensi per l'attività di collaudo prestata da professionisti
pubblici dipendenti, hanno reso opportuna la formulazione di un
quesito al Consiglio di Stato. Le difficoltà applicative, nel caso
di specie, derivavano da un contrasto interpretativo in ordine al
combinato disposto degli articoli 188, terzo comma, e
210, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori
pubblici, e successive modificazioni».
Sulla questione, il Consiglio di Stato si è espresso con parere n.
4559/2003, reso dalla Sezione II in data 28 novembre 2003.
E' quindi doveroso recepire tale avviso, individuando gli
adempimenti procedimentali ad esso collegati.
La presente circolare, tenendo conto della prassi difforme finora
eventualmente seguita da taluni uffici, è volta a puntualizzare la
disciplina dei compensi per le prestazioni di collaudo rese da
professionisti pubblici dipendenti.
In particolare, viene considerata la posizione dei professionisti
incaricati dell'attività di collaudo appartenenti al ruolo
dell'Amministrazione dei beni e delle attività culturali, ma non
incardinati nelle Soprintendenze che hanno appaltato i lavori e ne
controllano l'esecuzione.
2. L'art. 188, citato, nel dare attuazione
all'art. 28 della legge
n. 109/1994 (cd. legge Merloni), disciplina i criteri e il
procedimento di nomina del collaudatore, stabilendo, al comma 3, che
il collaudatore venga nominato «dalle stazioni appaltanti all'interno
delle proprie strutture, sulla base dei criteri che le stesse sono
tenute a fissare preventivamente»
Il riferimento alle «strutture» della stazione appaltante contenuto
nella norma deve essere inteso come sinonimico del concetto di
«organico del plesso ministeriale, complessivamente considerato».
Questa interpretazione, secondo il Consiglio di Stato, è l'unica
coerente con le finalità di migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni e di razionalizzazione del
costo del lavoro pubblico, mediante il contenimento della spesa
complessiva, diretta e indiretta, per il personale.
In sintesi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame, è dipendente della stazione appaltante non solo il personale
incaricato dell'attività di collaudo formalmente inquadrato presso
la Soprintendenza che ha appaltato i lavori e ne controlla
l'esecuzione, ma anche colui che, più in generale, appartiene
all'organico del Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Di conseguenza, la previsione di cui all'art. 210, citato, che stabilisce che il compenso spetta ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo nella misura determinata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 109/1994, si applica a tutti i professionisti comunque inquadrati nell'organico dell'Amministrazione dei beni e delle attività culturali. Diversamente, i compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si quantificano ai sensi dell'art. 210, comma 2, ossia applicando le tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'art. 17 della legge n. 109/1994.
4. La stazione appaltante, pertanto, ai fini dell'assegnazione
dell'incarico relativo all'attività di collaudo, è tenuta a
verificare la presenza di soggetti idonei a svolgere la predetta attività all'interno dell'organico complessivo del Ministero per i
beni e le attività culturali, e soltanto in caso contrario potrà
attribuire l'incarico a professionisti esterni.
La verifica dovrà essere effettuata seguendo la cadenza
procedimentale di seguito descritta.
Non appena individuato esattamente l'incarico da conferire, ogni
stazione appaltante verifica la presenza di soggetti qualificati per
l'esecuzione del collaudo fra il personale incardinato nella
Soprintendenza (o nel diverso ufficio dirigenziale, centrale o
periferico) che ha appaltato i lavori e che ne controlla
l'esecuzione.
Nel caso in cui tale verifica preliminare sortisca esito negativo,
la stazione appaltante dovrà provvedere ad individuare ulteriori
dipendenti idonei all'interno dell'organico complessivo del
Ministero, mediante interpello diramato per il tramite della
rispettiva Direzione generale e indirizzato al personale in possesso
di idonea qualifica professionale.
Le domande degli interessati, in riscontro dell'interpello,
dovranno essere corredate da un curriculum aggiornato e dal nulla
osta (o visto) all'assunzione dell'incarico, firmato dal dirigente
responsabile dell'ufficio presso il quale il funzionario presta
servizio (attestante la compatibilità dell'eventuale assunzione
dell'incarico con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio
assegnati).
Qualora all'esito dell'interpello emerga una pluralità di
dipendenti qualificati per l'espletamento dell'incarico in questione,
la stazione appaltante redigerà un apposito elenco, nel quale
verranno indicati i funzionari disponibili, sulla base dei seguenti
criteri di valutazione:
a) rispondenza all'incarico da conferire delle specifiche
competenze professionali, accertate attraverso un attento esame del
curriculum personale;
b) effettiva opportunità del conferimento dell'incarico al
funzionario, in ragione del complesso delle attività già
assegnategli e risultanti dal curriculum;
c) rotazione degli incarichi, anche al fine di salvaguardare il
buon andamento dell'attività svolta in via ordinaria dagli
interessati.
5. In alternativa all'interpello effettuato in vista dell'attribuzione di un incarico specifico, la stazione appaltante potrà effettuare un interpello generale preventivo, al fine di formare elenchi dei funzionari disponibili, sulla base dei quali procedere più sollecitamente all'attribuzione degli incarichi nel momento in cui la relativa esigenza diventerà attuale. Anche in tale ipotesi, ferma restando la diramazione dell'interpello mediante la Direzione generale, le domande dovranno essere corredate del curriculum nonché del nulla osta del dirigente e verranno valutate secondo i criteri indicati al punto precedente. Gli elenchi dovranno essere periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.
6. Soltanto nell'ipotesi di carenza nell'organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore potrà essere affidato a soggetti esterni. Resta aperta la possibilità che, per incarichi che richiedono professionalità specifiche del settore dei beni culturali, la stazione appaltante, laddove negli elenchi suindicati dette professionalità non siano reperibili, si rivolga motivatamente ad operatori esterni non inseriti negli elenchi.
Roma, 16 febbraio 2004