MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
CIRCOLARE 28 febbraio 2008 - , n. 2169
Decreto 21 dicembre 2007, n. 272. - Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri,
modalità e procedure per la verifica
dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006).
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 35
dell'11 febbraio 2008, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 n.
272, concernente l'oggetto, si ritiene opportuno, previa intesa con
l'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, fornire alcuni chiarimenti con riferimento alla durata
della verifica straordinaria ed al limite temporale per la trasmissione dei dati relativi ai certificati di lavori ed alle
fatture utilizzati per il rilascio delle attestazioni SOA.
Al riguardo, la disposizione contenuta nel comma 2, dell'art. 2 del
predetto decreto prevede che: «Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le SOA trasmettono all'Osservatorio
presso l'Autorità, di seguito denominato "Osservatorio", i dati previsti dall'art. 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle
fatture di cui all'art. 1, utilizzando i predetti modelli informatici
di comunicazione.» Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni puo' comportare l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 3.
Preliminarmente va precisato che, sebbene le attestazioni SOA abbiano efficacia quinquennale, la disposizione legislativa
(art. 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163) non limita la verifica alle attestazioni vigenti, ma la estende a tutte quelle rilasciate nel periodo dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006
(data quest'ultima di entrata in vigore del codice), e dunque anche a quelle non
più efficaci al momento in cui la verifica straordinaria ha inizio. A tale previsione si conforma
l'art. 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, n. 272.
Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, per la comunicazione dei dati da parte
delle SOA, esso coincide con la trasmissione dei modelli informatici da parte dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture. Detta trasmissione avverrà, nel rispetto del principio della
simultaneità per tutte le SOA destinatarie, per periodi di tempo omogenei, che l'autorità, di
volta in volta, individuerà, anche alla luce dell'esperienza operativa dell'andamento della verifica straordinaria e delle
eventualità criticità segnalate dai soggetti chiamati a confermare i dati relativi ai certificati di lavori ed alle fatture. Su tale
via, se l'autorità di vigilanza trasmetterà, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, il modello informatico relativo alle attestazioni rilasciate nel corso dell'anno 2005, le SOA, entro sessanta giorni, dovranno
trasmettere all'osservatorio i certificati e le fatture relativi a quella
annualità. Questo consentirà anche di programmare e scaglionare, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia
ed efficienza, l'attività di tutti i soggetti coinvolti dalla verifica straordinaria di cui
all'art. 253, comma 21, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Roma, 28 febbraio 2008
Il Ministro: Di Pietro