CIRCOLARE n. 31/5079/2002
del 26 novembre 2002
DM 4 aprile 2001 (tariffe progettazione lavori pubblici)
In
riferimento alla nota prot. 7967/U/SP/02 del 18.11.2002 contenente la richiesta
di parere in ordine all'applicabilità dell'art.
7 - comma 1 - lettera l) della legge 166/2002 in riferimento all'oggetto,
si rappresenta quanto segue.
La norma sopra citata stabilisce, fra l'altro che " Fino
all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto
del Ministero della giustizia del 4 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001". Come è noto, il T.A.R. Lazio, Sez. I,
con Sentenza dell'8 agosto 2002, numero 7067 aveva accolto i ricorsi contro la
legittimità del decreto del 4 aprile 2001, annullandolo. Nella motivazione
della sentenza, però, il Giudice amministrativo ha posto in evidenza come resta
salvo ".....il
potere discrezionale dell'Amministrazione di introdurre una regolamentazione di
natura transitoria della materia anche se, del caso, differenziata per categorie
professionali, a questi limitati fini avvalendosi eventualmente anche dei
contenuti del decreto in epigrafe".
In riferimento anche a quanto
precede deve, ritenersi corretta la disposizione di cui al citato articolo
7, che ha previsto il rinvio, al solo contenuto del
D.M. 4 aprile 2001,
facendolo proprio, per cui non appare rilevante l'annullamento del provvedimento
operato dal giudice amministrativo.
In considerazione del tenore letterale della legge in questione,
si ritiene che una interpretazione diversa porterebbe ad una disapplicazione
arbitraria di una norma che mira legittimamente a regolare per un periodo
transitorio una determinata materia in attesa dell'emanazione del decreto
definitivo.
[Sul punto
si vedano anche:
— la Circolare 17 settembre 2002
del Consiglio Nazionale Ingegneri;
— la Circolare 30 ottobre 2002 dell'ANCI;
— la determinazione 27/2002
dell'Autorità.]