CIRCOLARE N. 34/E Roma, 25 maggio 2007
OGGETTO : Art. 38, comma 1, lett. g), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture) – Requisito di regolarità fiscale
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
25 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2001, è stato approvato, tra l’altro, il modello di “Certificazione
dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria”
con
le relative istruzioni – contenute nell’allegato “C” al provvedimento - per gli
Uffici locali competenti al rilascio.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, con il quale è stato approvato il “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito,
Codice
dei contratti pubblici),
alcuni Uffici operativi hanno chiesto di conoscere se il predetto modello di certificazione dei “carichi
pendenti” e le relative istruzioni possano considerarsi ancora validi ed
attuali.
Il richiamato Codice dei contratti pubblici, in attuazione dei principi e criteri direttivi individuati dall’articolo 25 della legge delega 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per l’anno 2004), costituisce un testo organico e coordinato delle norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture.
Il comma 1, lett. g), dell’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici esclude i soggetti che “hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”:
• dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
• dall’affidamento dei relativi subappalti;
• dalla stipula dei relativi contratti.
Ai sensi del successivo comma 2, l’interessato attesta il
possesso dei requisiti “mediante
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
…”.
Può accadere, quindi, che, relativamente ai tributi
amministrati dall’Agenzia delle entrate, venga richiesto al competente
Ufficio locale il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale, in particolare da
parte della stazione appaltante in sede di controllo dell’autocertificazione
prodotta dall’interessato.
Dal disposto della norma richiamata si desume che la regolarità
fiscale richiesta dal Codice
dei contratti pubblici possa
essere certificata, in riferimento alla data o al periodo indicati dal richiedente, dall’Ufficio
locale competente secondo il domicilio fiscale del soggetto d’imposta quando
risulti, in base alle informazioni ed ai documenti di cui dispone, che l’Amministrazione
finanziaria non abbia contestato al contribuente una qualsiasi violazione di
obblighi in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate,
mediante atto che si sia reso definitivo per effetto del decorso del termine di
impugnazione ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in
giudicato della pronuncia giurisdizionale (cfr. ris. n. 2/E del 3 gennaio 2005).
Si ritiene, inoltre, che l’irregolarità fiscale viene meno
qualora, alla data rispetto alla quale viene richiesta la certificazione, la
pretesa dell’Amministrazione finanziaria sia stata integralmente
soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.
Ciò premesso, si conferma l’attualità del citato
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001 cui,
in via generale, occorre fare riferimento in tutte le ipotesi in cui l’Agenzia
delle entrate è tenuta a certificare i c.d. carichi pendenti.
In conformità al predetto provvedimento, gli Uffici
indicheranno separatamente, nel richiesto certificato, anche le violazioni
che non risultano ancora definitivamente accertate. Ciò in quanto la valutazione
della sussistenza del requisito della regolarità fiscale di cui, in particolare,
al Codice dei contratti pubblici
spetta
comunque alla stazione appaltante, alla quale l’Agenzia delle entrate deve fornire tutte le informazioni utili alla verifica
dello stesso, sia in relazione alla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti, nonché dei subappalti, sia in relazione alla
successiva stipula dei relativi contratti.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.