Camera arbitrale

Comunicato n. 16

"Riapertura delle iscrizioni all’Albo degli arbitri"

Il Consiglio della Camera Arbitrale:

· premesso che, a seguito e in ottemperanza del giudicato amministrativo di parziale annullamento degli artt. 150 e 151 D.P.R. 554/99 (Cons. Stato 17 ottobre 2003 n,. 6335), è stato emesso il comunicato n. 13, col quale si rendeva noto che non si dava più corso alla già sospesa iscrizione all’Albo degli arbitri;

· visto l’art. 5, co. 16 sexies e septies, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione con modifiche del D.L. 14 marzo 2005, n. 35), a norma del quale: " 2 ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

· ritenuto che, avuto riguardo all’ambito di previsione della norma legislativa testé riferita, il giudicato amministrativo di annullamento risulta travolto dal ripristinato vigore ope legis della normativa contenuta nel suddetto DPR 554/99 che, stante il richiamo operato dalla fonte primaria, deve essere applicato nei termini ivi indicati;

· considerato, pertanto che, a far tempo dall’entrata in vigore della suddetta legge, cessa di avere efficacia il precedente comunicato n. 13, per essere sostituito dall’odierno comunicato

DELIBERA

A) E’ abrogato il comunicato n. 13 e si dispone che in calce al medesimo sia annotata l’avvenuta abrogazione;

B) sono riaperte le iscrizioni all’Albo degli Arbitri camerali in conformità a quanto disposto dall’art. 151 DPR 21 dicembre 1999, n. 554 ed alle istruzioni contenute nel precedente comunicato n. 1 di questa Camera arbitrale di cui si riportano qui i punti salienti:

I

Requisiti

1. Soggetti legittimati (art. 151, comma 5, Reg.)

"Possono essere ammessi all’albo degli arbitri della Camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio nel numero fissato dal Consiglio della Camera arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;

b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi;

d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici".

 

2. Requisiti di onorabilità degli arbitri (fissati dal Consiglio Arbitrale: art. 151, comma 7).

"Non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione; non aver riportato pena detentiva applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi; non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento".

3. Presupposti per l’iscrizione nell’albo (art. 151, comma 7).

I soggetti appartenenti alla categoria sub a), prima parte (magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato in servizio), sono iscritti su designazione degli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti e nel numero che è stato in atto fissato dalla Camera arbitrale..omissis...

Non possono ovviamente essere iscritti d’ufficio i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione, i quali pertanto debbono presentare domanda.

Tutti gli altri soggetti hanno l’onere di presentare "domanda corredata da curriculum e adeguata documentazione"; ma hanno interesse e sono quindi facultati a produrre curriculum e documentazione anche gli appartenenti alla categoria sub a).

I soggetti che sono professionalmente qualificati per essere ammessi tanto all’Albo degli arbitri quanto all’Elenco dei periti (art. 151, comma 5, lett. c)), non potendo contemporaneamente appartenere all’uno e all’altro, debbono optare per l’iscrizione o all’Albo degli arbitri o all’Elenco dei periti.

II

Domande per l’ammissione all’Albo.

Le domande di ammissione all’Albo degli arbitri debbono essere presentate alla Camera arbitrale per i lavori pubblici (Via di Ripetta, 246 – 00186 – Roma), corredate da curriculum e da adeguata documentazione.

L’istante deve provare di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per la categoria di appartenenza (v. supra punto 1), e dei requisiti di onorabilità (v. punto 2 ), unendo alla domanda le corrispondenti attestazioni o sostituendole con "autocertificazione" ai sensi con i limiti e per gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

Per quanto riguarda specificatamente la domanda di ammissione all’albo degli arbitri, i professori universitari di ruolo (di prima o di seconda fascia) debbono dimostrare una "particolare competenza nella materia dei lavori pubblici" (art. 151, comma 5, lett. d), con l’onere, quindi, di indicare in domanda, ed eventualmente produrre in allegato, i titoli comprovanti tale competenza. Ne è dispensato il professore che rivesta anche e faccia valere la qualità di professionista legale o tecnico (art. 151, lett. b e c ), che lo legittima all’ammissione indipendentemente dalla particolare competenza.

Peraltro, essendo la competenza in materia di lavori pubblici (e di arbitrato) uno dei criteri oggettivi e predeterminati per la nomina del terzo arbitro, è interesse di tutti gli iscritti all’albo darne dimostrazione. Ne hanno perciò facoltà anche gli appartenenti alla categoria sub a), che o non debbono presentare domanda (magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato in servizio) o che, pur dovendo presentarla, non hanno l’onere di documentare una "particolare competenza" ai fini della iscrizione all’albo.

C) Le domande di ammissione che, anteriormente all’odierno Comunicato, siano state dichiarate sospese e/o inammissibili, debbono essere ripresentate con aggiornate autocertificazioni ed eventuali documentazioni integrative.

Roma, 18 maggio 2005

                                        IL PRESIDENTE

Prof. Antonio LA TORRE

Il Segretario

dott.ssa Matilde Mira

Deliberato dal Consiglio della Camera Arbitrale nella seduta del 18 maggio 2005.

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