Comunicato
del 12 novembre 2002
- che il decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 225, recante “ Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, all’art. 2 prevede espressamente che “le imprese edili che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell’affidamento”;
Considerato
- che la fattispecie prevista dalla norma in questione rientra nelle ipotesi di cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettera e) del D.P.R. 554/99, che devono formare oggetto di apposita comunicazione da parte delle stazioni appaltanti all’Autorità, al fine dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di propria competenza, come previsto nelle determinazioni di questa Autorità n. 16-23 del 2 dicembre 2001 e n. 10 del 29 maggio 2002.;
Comunica che
le stazioni appaltanti provvederanno alla comunicazione all’Autorità dei casi di revoca degli affidamenti dovuta alla mancanza di certificazione attestante la regolarità contributiva di cui all’art. 2 del citato D.L. 210/2002, entro 10gg. dall’emanazione del provvedimento di revoca.
Roma, 12.11.2002