Comunicato n°
22
Ulteriori indicazioni relative alle modalità di
attestazione.
Sono stati formulati dalle SOA alcuni quesiti inerenti le modalità di attestazione delle imprese. E’ stato richiesto:
a) se
l’assimilazione operata dal regime fiscale tra collaboratori assunti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e
collaboratori dipendenti agisce anche ai fini della composizione dello staff
tecnico di un impresa, di cui all’art. 18, comma7, del
DPR 34/2000;
b) se la
disposizione di cui all’art. 18,
comma 10, ultimo periodo, del DPR 34/2000, è estensibile ai collaboratori
familiari delle imprese familiari;
c) con
quali modalità dovrà procedersi alla valutazione dei lavori eseguiti in proprio,
qualora gli stessi non siano ancora conclusi alla data di stipula del contratto
di attestazione;
d) con
quali modalità procedere alla qualificazione delle imprese
extracomunitarie;
e) quali
debbano essere i criteri, in ordine
alla certificazione dei lavori eseguiti all’estero, in base ai quali il
Consolato deve procedere al rilascio della certificazione dei lavori, ed in
particolare nel caso in cui nel Paese non esista il Consolato Italiano o non si
sia in grado di individuare un tecnico di fiducia dello stesso;
f)
se, qualora il
totale della lett. A) del passivo dell’ultimo bilancio chiuso alla fine
dell’anno, sia negativo e l’assemblea ordinaria dei Soci ha deliberato il
ripianamento dell’intera perdita, il
requisito di cui all’art.18, comma 2, lett. c), del DPR 34/2000 possa
considerarsi soddisfatto;
g)
se sia possibile stipulare un
contratto di rinnovo parziale dell’attestazione rilasciata, lasciando invariate
le qualificazioni già riconosciute e le rispettive scadenze, per l’attestazione
in nuove categorie, previa verifica dei requisiti riferiti al quinquennio
antecedente la data del contratto di rinnovo parziale;
h)
se sia possibile che
un’impresa controllata nomini quale direttore tecnico un dipendente dell’impresa
controllante distaccato presso l’impresa controllata.
Il
Consiglio dell’Autorità, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui
all’art. 5 del DPR 34/2000, con delibere del
6
dicembre 2001
e del 10 gennaio 2002 ha ritenuto che:
a)
l’assimilazione operata dal regime fiscale tra collaboratori assunti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e
collaboratori dipendenti, non può agire ai fini della dimostrazione del
requisito di cui all’art. 18, comma 7, del DPR
34/2000, dato che la finalità
della norma è quella di
riconoscere, ai fini della redazione del progetto, solo ad imprese strutturate stabilmente una specifica
abilitazione;
b) la
disposizione di cui all’art.
18, comma 10, ultimo periodo, del DPR 34/2000, relativamente alla possibilità
prevista per le imprese individuali e per le società di persone di considerare
moltiplicata per cinque volte la retribuzione convenzionale INAIL del titolare o
dei soci, non risulta estensibile ai collaboratori familiari, dato che la stessa
risulta espressamente riferita al titolare.
Ciò in quanto l’impresa familiare non configura, in nessun caso,
un’ipotesi di società di persone rimanendo invece ferma la sua natura di impresa
individuale.
Ai fini del computo del costo sostenuto dall’impresa, dunque, il
valore della retribuzione pari a cinque volte il valore della retribuzione
convenzionale INAIL è ammesso solo nei riguardi del titolare dell’impresa
individuale (quindi anche a conduzione familiare) e ai soci delle società di
persone;
c) i
lavori eseguiti in proprio, non conclusi alla data di stipula del contratto di
attestazione, possono essere valutati sulla base di prescrizioni o indici
ufficiali; gli importi presuntivamente calcolati potranno essere riscontrati
sulla base della certificazione rilasciata dal direttore dei lavori e delle
fatture, relative alle quantità di materiali acquistati, di importo
proporzionale al quantitativo dei lavori eseguiti.
Analogamente anche gli importi relativi a lavori di
ristrutturazione potranno essere calcolati riferendosi ai parametri del CTN,
CTP, CTS, per l’edilizia abitativa, eventualmente moltiplicati per 1,3 o 0,70
qualora si tratti rispettivamente di edilizia commerciale o industriale,
opportunamente riscontrati dall’esame dell’anzidetta documentazione;
d) 1. l’impresa extracomunitaria, secondo quanto disposto dall’art.1, comma 3, del DPR 34/2000, per partecipare alle gare d’appalto e per l’affidamento dei subappalti deve possedere l’attestazione SOA.
Tali imprese, al fine di ottenere l’attestazione, possono assumere la residenza in Italia trasferendo la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività (ex art. 25 della legge 218/95) oppure istituire in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile (ex art. 2506 c.c.). L’apertura di una semplice unità locale, non avente le caratteristiche della sede secondaria, non è ritenuta, al contrario, sufficiente in quanto in tale ultima circostanza, non vi è luogo all’iscrizione dell’impresa estera nel registro delle imprese, ma solo nel REA e, conseguentemente, non si attivano gli oneri di pubblicità legale degli atti sociali (tra i quali anche i bilanci) ancorché riferiti all’impresa estera nel suo complesso.
Per conseguire l’attestazione da una Soa l’impresa extracomunitaria, pertanto:
- deve avere la residenza in Italia, oppure costituire una sede secondaria con rappresentanza stabile (art. 2506 c.c.);
- deve avere gli amministratori muniti di potere di rappresentanza residenti in Italia; tale condizione deve riferirsi ai legali rappresentanti della società estera, qualora la stessa abbia in Italia la sede amministrativa o l’oggetto principale di attività ed alle persone che la rappresentano stabilmente nello Stato, qualora la società estera abbia in Italia una o più sedi secondarie;
- deve essere costituita in uno Stato che concede il trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani con riferimento allo specifico settore d’interesse appalti pubblici;
- deve dimostrare il possesso dei requisiti generali con la documentazione prevista per le imprese italiane. In particolare per quanto riguarda i requisiti riferiti a persone fisiche, la documentazione deve riguardare le persone che hanno la rappresentanza stabile della sede secondaria dell’impresa estera nel territorio dello Stato (ex art. 2506 c.c.), ovvero nel caso di impresa estera con sede amministrativa o attività prevalente in Italia (ex art. 25 della legge 218/95), detti requisiti devono riguardare i legali rappresentanti dell’impresa in quanto tale;
- può dimostrare il possesso dei requisiti speciali con riferimento all’attività nel complesso e non con la sola attività svolta in Italia o nell’Unione Europea. Per la dimostrazione assumono rilevanza i bilanci complessivi dell’impresa estera la cui pubblicità è assicurata dal deposito presso il registro delle imprese ove si trova la sede secondaria in Italia;
- dovrà applicare per i lavori eseguiti al di fuori dal territorio italiano, l’art. 23 del DPR 34/2000, relativo ai lavori all’estero di imprese con sede legale in Italia.
2. Le imprese appartenenti all’Unione Europea non hanno l’obbligo per la partecipazione alle gare di appalto o concessione di lavori pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti, di qualificarsi ai sensi del DPR 34/2000.
Qualora tali imprese intendano acquisire l’attestazione di qualificazione potranno:
- avere sede in uno Stato dell’UE, ex art. 3, comma 7, terzo periodo del DPR 34/2000, senza la necessità di assumere la “residenza” in Italia oppure di trasferirvi la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività (ex art. 25 della legge 218/95), o di istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile (ex art. 2506 c.c.);
- documentare alla Soa i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale, necessari per l’attestazione richiesta, con le stesse modalità consentite per la qualificazione “in gara”, di cui all’art. 8, comma 11 bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, del DPR 34/2000; tali documenti sono, in particolare, ricavabili – per quanto attiene i requisiti di ordine generale – dall’art. 24, commi 2 e 3 della direttiva 93/37/CEE, mentre per i requisiti di ordine speciale rilevano i bilanci (depositati presso il registro professionale dello Stato di stabilimento), la documentazione scolastica e/o professionale del direttore tecnico ed i certificati concernenti i lavori eseguiti dall’impresa, ex artt. 26 e 27 della direttiva 93/37/CEE;
e) per i lavori eseguiti all’estero, per i quali il Consolato italiano dovrebbe procedere al rilascio della certificazione dei lavori, valgono le seguenti disposizioni:
- il tecnico di fiducia del Consolato può essere il tecnico che ha diretto i lavori, a meno che non vi siano ragioni ostative;
- il valore da attribuire al visto del Consolato è limitato a certificare la data e la veridicità delle firme sul documento;
- il certificato, può essere in lingua diversa da quella italiana, ma tradotto con traduzione giurata;
- il tecnico di fiducia può essere di nazionalità diversa da quella italiana;
- la retribuzione del tecnico deve essere a carico dell’impresa che richiede la certificazione, sul presupposto che non vi sono ragioni per porre l’onere in capo al Ministero degli esteri;
- ove non esista nel Paese né Consolato Italiano né Ambasciata Italiana, l’Autorità, su richiesta dell’impresa che richiede la certificazione, richiederà al Ministero degli Esteri la sede diplomatica alternativa;
f) non si ritiene che il versamento effettuato dall’impresa contestualmente all’approvazione del bilancio, ai fini del ripianamento di passività risultanti dal bilancio, sani eventuali situazioni di passività, in quanto il requisito, di cui all’art. 18, comma 2, lett.c), del DPR 34/2000 deve essere rispettato alla data del 31 dicembre, data che costituisce il momento di chiusura del bilancio;
g) non è possibile stipulare un contratto per la qualificazione in nuove categorie, lasciando invariate le qualificazioni già riconosciute e le rispettive scadenze, dato che non risulta possibile procedere a frazionare o parzializzare l’attestazione e ciò alla luce di quanto disposto dall’art. 15, commi 5 e 7, del DPR 34/2000;
h) non è
possibile per una società controllata di avvalersi del direttore tecnico
dipendente della società controllante, dato che la condizione di distacco
non soddisfa il requisito previsto dall’art. 26, comma 3, del DPR
34/2000.
Si coglie l’occasione per sottolineare che i quesiti proposti
dalle SOA spesso non sono supportati da tutti gli elementi necessari per la loro
soluzione e ciò rende difficile il loro esame.
Per
evitare tali difficoltà operative è necessario che le problematiche da
sottoporre all’Autorità siano sempre opportunamente circostanziate anche con la
prospettazione delle ragioni di incertezza, delle possibili soluzioni del
problema giuridico e delle eventuali conseguenze pratiche che ciascuna di esse
comporta.
Emilio PASCALE