Camera
Arbitrale per i Lavori Pubblici
(Roma,
Via di Ripetta, 246)
COMUNICATO
del 29 novembre 2000.
SOMMARIO: I. Costituzione dell’Organo. – II. Albo degli Arbitri camerali. – III. Scelta del terzo arbitro. – IV. Elenco dei periti. – V. Avvertenze per gli interessati. – VI. Pubblicità del comunicato.
1. Premessa.
In esecuzione della “legge quadro in materia di lavori pubblici” (11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni) e del “regolamento di attuazione” (d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) è stata costituita in Roma, presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la CAMERA ARBITRALE: organo collegiale preposto alla disciplina della definizione delle controversie che, in materia, siano deferite ad arbitri.
Fra i suoi compiti istituzionali, “secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza”: a) formazione e tenuta dell’Albo degli arbitri camerali; b) redazione del relativo codice deontologico; c) nomina del terzo arbitro, con funzione di presidente di ogni singolo collegio giudicante da scegliere nell’ambito dell’Albo camerale; d) adempimenti occorrenti per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali; e) tenuta dell’Elenco dei periti, al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; f) liquidazione del compenso per lo svolgimento dell’incarico arbitrale ai componenti del collegio giudicante (art. 32 della legge e art. 150-151 del regolamento sopra citt.).
2. Attività dell’organo.
La Camera arbitrale, nominata il 28 luglio 2000, si è insediata il 2 agosto successivo e, nel corso di 15 sedute collegiali, ha provveduto agli adempimenti necessari per la organizzazione della struttura e per la concreta funzionalità dell’organo, adottando le determinazioni di competenza al fine di rendere pienamente operativo il nuovo sistema di giustizia arbitrale in materia di lavori pubblici.
ALBO
DEGLI ARBITRI CAMERALI
1. Soggetti legittimati (art. 151, comma 5, Reg.)
“Possono essere ammessi all’albo degli arbitri della Camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio nel numero fissato dal Consiglio della Camera arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici”.
2. Requisiti di onorabilità degli arbitri (fissati dal Consiglio Arbitrale: art. 151, comma 7).
“Non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione; non aver riportato pena detentiva applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi; non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento”.
3. Presupposti per l’iscrizione nell’albo (art. 151, comma 7).
I soggetti appartenenti alla categoria sub a), prima parte (magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato in servizio), sono iscritti su designazione degli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti e nel numero che è stato in atto fissato dalla Camera arbitrale nella seguente misura: n. 25 unità per i magistrati amministrativi; n. 30 unità per i magistrati contabili; n. 19 unità per gli avvocati dello Stato.
Non possono ovviamente essere iscritti d’ufficio i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione, i quali pertanto debbono presentare domanda.
Tutti gli altri soggetti hanno l’onere di presentare “domanda corredata da curriculum e adeguata documentazione”; ma hanno interesse e sono quindi facultati a produrre curriculum e documentazione anche gli appartenenti alla categoria sub a).
4. Codice deontologico degli arbitri camerali (art. 151, comma 1).
Per il solo fatto di essere iscritti nell’albo e per tutta la durata di permanenza in esso (tre anni, salvo reiscrizione decorsi due anni dalla scadenza del triennio), gli arbitri camerali, oltre alle limitazioni di attività professionali loro imposte dalla legge (art. 151, comma 8), sono soggetti all’osservanza delle regole etiche di condotta sancite dal seguente “Codice deontologico”:
Art.
1 “Indipendenza e imparzialità”
L’arbitro
camerale garantisce con la propria coscienza e difende da ogni tipo di
pressione, diretta o indiretta, l’indipendente esercizio delle proprie
funzioni.
Ispira
le sue convinzioni alla più assoluta imparzialità e cura di rispecchiarne
anche all’esterno la fedele immagine.
A
tal fine valuta col massimo
rigore l’esistenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni
di opportunità Egli ha il dovere di astenersi quando abbia o abbia avuto
rapporti professionali con una delle parti in causa.
Esamina
i fatti della controversia senza pregiudizi ed interpreta le norme da applicare
con serena obiettività.
Art. 2 “Comportamento
nel giudizio arbitrale”
L’arbitro
camerale si comporta sempre con riserbo, provvede all’ordinato svolgimento
del giudizio e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, svolgendo
il proprio ruolo nel rispetto di quelli altrui.
Nel
redigere o nel controllare le motivazioni dei provvedimenti collegiali, fa sì
che siano esposte fedelmente le ragioni della decisione, esaminati
adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, raggiunti
esiti di giustizia nella leale osservanza della legge.
Nelle
motivazioni saranno evitati giudizi irriguardosi su persone estranee
all’oggetto della causa, come pure apprezzamenti personali sulle capacità
professionali di altri arbitri o dei difensori o dei periti, contenendo in
garbata misura le espressioni di dissenso coerenti con la decisione
adottata.
L’arbitro
camerale non sollecita né ricerca notizie informali o informazioni private
su fatti riguardanti la controversia sottoposta al suo giudizio.
Art. 3 “Correttezza”
L’arbitro
camerale non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi.
Egli
non utilizza indebitamente le notizie di cui dispone per ragioni del suo
ufficio o per le funzioni esercitate; non fornisce, né richiede
informazioni confidenziali; si astiene da segnalazioni dirette ad influire
sullo svolgimento o sull’esito di altri giudizi.
Art. 4 “Rapporti con la
stampa”
Nei
contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione l’arbitro
camerale non sollecita la pubblicità di notizie sull’esito del giudizio
in corso.
Fermo
il principio della libertà di manifestazione del pensiero, l’arbitro
camerale dovrà ispirarsi a criteri di equilibrio e continenza nel
rilasciare dichiarazioni o interviste agli organi di informazione.
1. Presupposti procedurali
(art. 32 Legge; art. 150, commi 1-3,
Reg.)
Quando sussiste la competenza arbitrale, il giudizio, che ha natura di “arbitrato rituale”, è demandato a un collegio arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale. Qui pervenuti gli atti di nomina dei due arbitri di parte e l’istanza per la nomina del terzo arbitro, “con funzioni di presidente del collegio”, questo viene “scelto nell’ambito dell’albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati”.
2.
Criteri oggettivi e predeterminati per la scelta.
I
criteri che, nella leale osservanza dei principi di “trasparenza, imparzialità
e correttezza”, il Consiglio arbitrale ha adottato ed applicherà per la
nomina del terzo arbitro – coniugando il massimo di vincolatività con quel
margine di discrezionalità funzionale a una scelta che sia rispettosa delle
competenze rapportate alla natura della controversia da decidere – sono i
seguenti:
A)
Si procede preliminarmente al sorteggio di venti nomi estratti
dall’Albo degli arbitri in una urna unica, ossia indipendentemente dalle
categorie professionali di appartenenza;
B)
Nell’ambito dei venti nomi sorteggiati e solo entro questo ambito si
dovrà scegliere il terzo arbitro designato a presiedere il collegio arbitrale
in questione;
C)
La scelta dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri predeterminati
ed oggettivi:
1)
“competenza”, avuto
riguardo alle attitudini derivanti da studi scientifici o esperienza
professionale, in rapporto alla natura della controversia da decidere;
2)
a parità o equivalenza di
competenza, la maggiore anzianità di esercizio professionale;
3)
a parità anche di
anzianità di esercizio, la priorità della domanda di ammissione all’Albo
quale risulta dal protocollo e, in caso di istanze in pari data, secondo
l’ordine di assunzione al protocollo.
D) La scelta del terzo arbitro è comunque subordinata alla verifica di
compatibilità avuto riguardo ai seguenti criteri in negativo, nel senso cioè
che si deve escludere dall’incarico di terzo arbitro per incompatibilità
colui il quale si trovi in presenza di una delle seguenti situazioni:
a)
Avvocato dello Stato, sia quando una delle parti in causa è patrocinata
dall’Avvocatura dello Stato, sia quando un arbitro di parte appartiene a tale
categoria;
b)
magistrato amministrativo o contabile o avvocato dello Stato quando, per
ragioni del suo ufficio, abbia comunque conosciuto della vicenda da cui trae
origine la controversia;
c)
magistrato o avvocato dello Stato in pensione quando, per ragioni del
pregresso ufficio, abbia conosciuto di vicende connesse a quella da cui trae
origine la controversia, ovvero, indipendentemente dal pregresso ufficio, abbia
dato consiglio ad una parte o sia stato con essa in rapporti professionali;
d)
avvocato, tecnico, o professore universitario (di cui alle categorie b) c) d) dell’art. 151 comma 5 d.P.R. 554/99) quando abbia
conosciuto o dato parere in merito alle vicende da cui trae origine la
controversia, ovvero abbia avuto od abbia rapporti professionali con una delle
parti in causa.
3.
Sfera di applicazione della procedura camerale; diritto
intertemporale.
In
sede di risoluzione di massima (n. 1
del 10 novembre 2000) il Consiglio arbitrale ha dato risposta negativa al
duplice quesito se la competenza “camerale” possa essere esclusa: a) ratione
materiae, dal contenuto della clausola compromissoria; b) ratione
temporis, da una domanda di arbitrato attivata prima del 28 luglio 2000 ma
senza che, a tale data, fosse stato ancora costituito il collegio arbitrale.
Si
riporta qui di seguito, omessa la motivazione, il dispositivo della suddetta
risoluzione:
“a) Quando le parti abbiano comunque deferito ad arbitri la definizione delle controversie in materia di lavori pubblici (di cui alla legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni), la procedura applicabile è quella “camerale” (ex art. 32 legge cit., artt. 150-151 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e norme integrative richiamate).
b) L’ipotesi di un collegio arbitrale non ancora formatosi nella sua integrità alla data del 28 luglio 2000 è una situazione non definita né esaurita sotto la disciplina previgente e, pertanto, va regolata alla stregua della nuova disciplina, restando quindi soggetta alla procedura “camerale”: dalla nomina del terzo arbitro allo svolgimento del giudizio, fino alla sua definizione”.