del 15 maggio 2002.
Richiedenti:
Consorzio ASI di Avellino
e Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica
Riferimento normativo:
articolo 4, comma 1, DPR 34/2000.
Il
Consiglio
Vista
la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici appresso riportata
Considerato
in fatto
Sono pervenuti alcuni quesiti riguardanti il possesso del sistema di qualità.
In particolare, il Consorzio ASI di Avellino ed il Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica chiedono:
- se, in caso di Associazione, il possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità debba essere dimostrato da tutti i partecipanti all’ATI ovvero sia sufficiente il possesso da parte di un solo componente, nonché se detta norma si applichi anche nei confronti del subappaltatore;
- se la dimostrazione del possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità debba essere richiesta alle imprese concorrenti anche con riferimento alle procedure di gara iniziate anteriormente all’1/1/2002 e conclusesi in data successiva.
Ritenuto
in diritto
A decorrere dal 1/1/2002, secondo la cadenza temporale di cui alla tabella B allegata al DPR 34/2000, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dello stesso DPR, ai fini della qualificazione, le imprese debbono possedere elementi significativi e correlati del sistema di qualità per la partecipazione ad appalti pubblici per i quali sia richiesta l’attestazione SOA dalla classifica VI alla VIII.
Per “sistema di qualità” deve intendersi la struttura organizzativa,
le procedure, i processi e le risorse, necessari ad attuare la gestione della
qualità; la certificazione del sistema di garanzia della qualità è l’atto
finale attraverso il quale un organismo di certificazione all’uopo preposto
esamina, attraverso propri ispettori qualificati, che i piani della qualità, il
manuale della qualità e le conseguenti organizzazioni strutturali, di
controllo, di trattamento delle non conformità e di registrazione della qualità
posti in essere siano conformi alle norme della serie 9000 prescelte a seconda
della diversa attività aziendale. Per quanto riguarda i lavori pubblici,
l’Autorità, con determinazione 56/2000 ha precisato che il possesso del
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui all’articolo 4 del D.P.R.
34/2000 si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione è
stato rilasciato da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo
operante in un paese dell’Unione Europea) per la classifica n. 28; a decorrere
dal 1/1/2002 è a regime il sistema di qualificazione SOA, e pertanto a
tali organismi di attestazione è demandato il compito di attestare
l’esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, degli elementi di
qualificazione, fra i quali anche il possesso del sistema di qualità o degli
elementi correlati.
Indipendentemente dalla sua dimostrazione, per cui il DPR 34/2000 ha previsto una gradualità temporale di durata quinquennale, sembra indubbio che il requisito inerente il possesso del “sistema di qualità” mira ad assicurare che l’impresa esegua un lavoro secondo un livello minimo di prestazioni, secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano l’organizzazione complessiva dell’attività e l’intero svolgimento nelle diverse fasi.
Deve
quindi ritenersi che la
stazione appaltante deve ricevere assicurazioni circa l’esecuzione dei lavori
secondo un livello minimo di prestazioni, da tutti i soggetti tenuti alle
prestazioni contrattuali e cioè da tutte le imprese componenti
l’associazione, atteso che ciascuna di loro sarà esecutrice di una certa
parte di lavori.
Tuttavia
occorre osservare che, dall’esame della tabella “B” allegata al DPR
34/2000 emerge che il legislatore ha previsto, al termine della fase
transitoria, che il possesso del sistema di qualità sia obbligatorio per le
classifiche di attestazione SOA a decorrere dalla III, restando esente da detto
obbligo la qualificazione nella classifiche I e II (da 0 a 1 miliardo di lire).
Sulla base di quanto sopra esposto, pertanto, in caso di associazioni temporanee di tipo verticale - stante il diverso regime di responsabilità esistente nel caso di tali associazioni, che presuppongono una specializzazione diversificata delle associate e, quindi, una suddivisione qualitativa del lavoro - qualora l’impresa mandante assuma lavorazioni di una categoria scorporabile che, nel quinquennio di vigenza della fase transitoria prevista dall’articolo 4 del DPR 34/2000, sia di importo inferiore ai limiti e secondo le scadenze temporali previste dalla suddetta tabella “B” e, al termine della fase transitoria, sia di importo pari o inferiore alla classifica II, il possesso del sistema di qualità o degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità, non deve essere dimostrato.
Analogamente
deve ritenersi per le lavorazioni assunte dal subappaltatore, qualora i lavori
ad esso affidati rientrino nei limiti di importo e scadenze temporali della
tabella “B” sopra richiamata ovvero, a regime, risultino di importo pari o
inferiore alla classifica II.
Per
quanto attiene al secondo quesito, relativo alla necessità di dimostrare il
possesso del sistema di qualità anche per gli appalti aggiudicati
successivamente al 1/1/2002, pur se il bando di gara è stato pubblicato in
vigenza del regime di qualificazione transitorio, sembra che la problematica
possa essere risolta facendo ricorso al principio di carattere generale secondo
il quale, nella fase relativa alla gara, per l'individuazione del contraente si
applica la legge vigente alla data di pubblicazione del bando di gara; e questo,
con riferimento alle procedure di affidamento sia tramite asta pubblica sia a
mezzo di licitazione privata; in queste ultime, infatti, pur se la lex
specialis è completata con la lettera di invito, non può ritenersi che
questa ultima possa avere contenuto e portata difformi da quelle del bando di
gara; e del resto “la materia della contrattazione ad evidenza pubblica è
particolarmente sensibile allo jus superveniens, trattandosi di un
procedimento spesso lungo ed elaborato, nel quale è però necessaria la
rigorosa unità della normativa applicabile, in quanto la presenza di più fasi
distinte all'interno del suo sviluppo (bando, procedura di valutazione,
approvazione, risultanze valutative della Commissione) non conferisce mai alle
stesse un'autonomia subprocedimentale tale da poter applicare a ciascuna di esse
il principio del tempus regit actum” (TAR Milano 2162 – 23/9/1998).
L’Autorità si è espressa nei suddetti sensi con la determinazione n.54 del 7
dicembre 2000
In
base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
-
accerta che il possesso della certificazione del
sistema di qualità o di elementi significativi e correlati del sistema di
qualità, secondo la cadenza temporale prevista dalla tabella “B” allegata
al DPR 34/2000, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dello stesso DPR,
deve essere dimostrato, in caso di associazione temporanea d’imprese
orizzontale e verticale, da ciascuna impresa componente, fatto salvo che, in
caso di associazione verticale, l’importo delle lavorazioni di una categoria
scorporabile rientri, nella fase transitoria, nei
limiti e secondo le scadenze temporali della tabella “B” allegata al DPR
34/2000, oppure, al termine della fase transitoria, sia di importo pari o
inferiore alla classifica II;
- accerta che il subappaltatore, nel caso che l’importo delle
lavorazioni subappaltate rientri, nella fase transitoria, nei limiti e secondo
le scadenze temporali della tabella “B” allegata al DPR 34/2000, oppure, al
termine della fase transitoria, sia di importo pari o inferiore alla classifica
II, non è tenuta alla dimostrazione del possesso del certificato di qualità
aziendale o del possesso degli elementi
significativi e correlati del sistema di qualità;
-
accerta che la dimostrazione del possesso della
certificazione di qualità o degli elementi significativi e correlati del
sistema di qualità deve essere richiesta alle imprese concorrenti alle
gare d’appalto il cui bando di gara è pubblicato in data successiva
all’1/1/2002;
-
manda all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente
deliberazione ai soggetti istanti.