Adunanza del 25 giugno 2002
POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA ESECUTIVO
Riferimenti
normativi:
Art. 30 co. 5 L. 109/94 e s.m.i. ed artt. 105 e
106 del D.P.R. 554/99 e s.m.i..
Nell’ambito
dello svolgimento della propria attività, l’Autorità ha rilevato delle
difficoltà interpretative, da parte delle stazioni appaltanti, in relazione al
combinato disposto dell’art. 30 comma 5 della L. 109/94 e s.m. e degli
artt. 105
e 106 del D.P.R. 554/99, in materia di polizza assicurativa del progettista.
In
particolare, oggetto di valutazione è l’ampiezza della copertura della
suddetta polizza, che appare diversificata a seconda che si faccia riferimento
al tenore letterale del citato art. 30 comma 5
, primo periodo, ed al combinato
disposto dei commi 3 e 5 dello stesso, ovvero al tenore letterale degli
artt. 105
e 106 del Regolamento. Secondo una prima interpretazione, la polizza dovrebbe
coprire i rischi base (ad es.: lesioni personali e morte di persone, danni
materiali a terzi compresi i danni all’opera ed alle eventuali opere
preesistenti), garantendo così l’Amministrazione appaltante dai rischi di
esecuzione che possono derivare dal difetto della progettazione esecutiva, nonché
da taluni rischi speciali (ossia, per i progettisti esterni: le nuove spese di
progettazione ed i maggiori costi come definiti dall’art. 105 D.P.R. 554/99;
e, per i progettisti interni, solo il maggior costo per eventuali di cui
all’art. 25 comma 1 lett. d) L. 109/94).
Sulla
base della seconda interpretazione, invece, la polizza opererebbe esclusivamente
per i c. d. rischi speciali, espressamente elencati nel D.P.R. 554/99, agli artt.
105 e 106.
Stante
il carattere generale della problematica in questione, si è ritenuto di
chiedere il contributo dei firmatari dei Protocolli d’Intesa con questa
Autorità, i quali hanno formulato le proprie valutazioni.
L’ANCE
ha affermato che il contrasto tra le citate disposizioni del Regolamento e
l’art. 30 comma 5
della L. 109/94 è solo apparente, in quanto tali norme si
integrano vicendevolmente.
Ciò
in considerazione del fatto che il D.P.R. 554/99, pur avendo funzione
delegificante, come stabilito dall’art. 3 della L. 109/94, non potrebbe
legittimamente restringere la portata di quest’ultima, e se ciò facesse,
dovrebbe essere disapplicato non soltanto dal giudice ma dalla stessa
amministrazione operante. Gli artt. 105 e 106 del Regolamento, pertanto,
costituiscono una più dettagliata specificazione della copertura assicurativa
relativa ai c. d. rischi speciali, già prevista dalla fonte primaria.
L’ALA
Assoarchitetti, invece, ha evidenziato
come la copertura della polizza dovrebbe essere modellata sulle effettive
competenze del professionista e sulle mansioni da questi assunte, debitamente
distinte quando egli operi in qualità di progettista e/o di direttore dei
lavori, in quanto alle competenze ed alle mansioni sono collegate le diverse
responsabilità. In ogni caso, la polizza professionale per i progettisti deve
obbligatoriamente coprire sia i rischi base sia i rischi speciali elencati nel
D.P.R. 554/99. Ciò in relazione alla “valutazione e gestione del rischio”
collegato alla prestazione di servizi di ingegneria ed architettura che, secondo
la stessa Associazione comporta la necessità di coperture assicurative
proporzionate e congruenti con la probabilità dei rischi professionali
derivanti.
Ritenuto
in diritto
L’art. 30 comma 5
della L. 109/94 e s.m., dispone che il progettista o i progettisti
incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti (....) di una
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
(....). E’ previsto, inoltre, che tale polizza deve coprire, oltre alle nuove
spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve
sopportare per le varianti di cui all’art. 25
comma1 lett. d), resesi necessarie
in corso di esecuzione.
Il
Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 554/99, all’art. 105 ha completato
la disciplina in materia di “polizze del progettista” prevedendo le relative
modalità di esecuzione. L’art. 105 dello stesso Regolamento, infatti,
specifica, al comma 1, che la polizza copre la responsabilità professionale del
progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella
redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi,
mentre i due commi seguenti forniscono una definizione di queste ultime due
nozioni. All’art. 106, infine, il regolamento dispone che, qualora il
progettista sia un dipendente, la stazione appaltante rimborsa a quest’ultimo
il premio corrisposto da questi per la garanzia assicurativa relativa ai rischi
professionali per il maggior costo per le varianti di cui all’art. 25 comma 1
lett. d) L. 109/94 e s.m..
Al fine di esaminare le suddette disposizioni, occorre preliminarmente richiamare l’art. 3 comma 6 lett. t) della L. 109/94, in base al quale il regolamento definisce in particolare, tra le altre materie, “le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;». Si rileva, dunque, come il suddetto art. 3 comma 6, della legge quadro, demandi alla potestà regolamentare le sole modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 30 comma 5, in materia di polizze assicurative dei progettisti.
Pertanto,
deve ritenersi che gli artt. 105 e 106 del Regolamento non abbiano una funzione
“sostitutiva o restrittiva” dell’art. 30 comma
5 L. 109/94, bensì
integrativa e di completamento di quest’ultimo. Conseguentemente non può
sussistere tra le suddette disposizioni alcun contrasto.
A
ben vedere, infatti, l’art. 30 comma
5 non dispone che la polizza del
progettista incaricato debba coprire i rischi base: l’inciso, in esso
contenuto, per cui “gli incaricati della progettazione esecutiva devono essere
muniti….di una polizza…per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività di propria competenza” non implica l’obbligo di sottoscrizione di
una polizza per i rischi base. Ciò può evincersi in maniera chiara ed
esplicita dal secondo periodo del comma 5, il quale stabilisce che “tale polizza
deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art.
25 comma 1 lett. d)…”. Quest’ultimo inciso indica, dunque, i rischi che la
polizza in esame deve coprire e, precisamente, quelli c. d. speciali, derivanti
dalla progettazione.
Si
ritiene, pertanto, che, ex art. 30 comma
5 della L. 109/94 e s. m., la polizza del
progettista incaricato deve coprire i seguenti rischi c. d. speciali:
- per i progettisti esterni, i maggiori costi per varianti e/o le nuove spese di progettazione, così come precisato dall’art. 105 del D.P.R. 554/99, derivanti da errori od omissioni commessi durante l’attività di progettazione;
-
per i progettisti interni solo il maggior costo per le varianti di cui
all’art. 25 comma 1 lett. d) della L. 109/94 e
s. m., così come precisato
dall’art. 106 del citato D.P.R..
Gli
artt. 105 e 106 del Regolamento, quindi, quali disposizioni di attuazione delle
garanzie disposte dall’art. 30, precisano il contenuto di quest’ultimo,
indicando, in maniera analitica, i rischi c. d. speciali coperti dall’apposita
polizza: l’art. 105 puntualizza il significato, nei
commi 2 e 3, di “maggior
costo” e “nuove spese di progettazione”, egualmente citati nel suddetto
art. 30, mentre l’art. 106 indica con maggior precisione il contenuto della
polizza del dipendente incaricato.
Alla
luce delle suesposte considerazioni, pertanto, si ritiene che, ai sensi della
normativa sui lavori pubblici, la
polizza del progettista incaricato debba coprire i c. d. rischi speciali
individuati mediante il combinato disposto dell’art. 30 comma 5 L. 109/94 con
gli artt. 105 e 106 del D.P.R. 554/99.
In
base a quanto sopra considerato,
Il
Consiglio
-
accerta che la polizza di
responsabilità professionale del progettista deve coprire solo i c. d. rischi
speciali di cui all’ art. 30 comma 5 L. 109/94 e
s. m. e di cui agli artt. 105 e
106 D.P.R. 554/99, derivanti dall’attività di progettazione da questi svolta;
essi consistono, per i progettisti esterni, nei maggiori costi per varianti e/o
nelle nuove spese di progettazione, così come precisato dall’art. 105 del
D.P.R. 554/99, derivanti da errori od omissioni commessi durante l’attività
di progettazione; per i progettisti
interni, solo nel maggior costo per le varianti di cui all’art. 25
comma 1 lett.
d) della L. 109/94 e s. m., così come precisato dall’art. 106 del citato D.P.R..
-
manda
all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente deliberazione ai
soggetti interessati.