Adunanza del 12 novembre 2003
OGGETTO: tempi e modalità di invio delle informazioni che le società d’ingegneria e le società professionali devono trasmettere all’autorità.
Riferimento normativo: articoli 53 e 54 del D.P.R. 554/99
Il Consiglio
Vista la
relazione del Settore Valutazione di Processo
Considerato in fatto
Nella G.U. del 20 dicembre 2000 n. 296 l’Autorità ha dato comunicazione della scheda e delle istruzioni per l’invio delle informazioni che i soggetti di cui all’art. 17 comma 1 lettere e) ed f) [testo così modificato con delibera 57/2004] della legge 109/94 (società d’ingegneria e società professionali) devono trasmettere, ai sensi degli articoli 53 e 54 del DPR n. 554/1999. Con comunicazione integrativa del 14 febbraio 2001 l’Autorità ha stabilito che l’invio della relativa scheda poteva essere effettuato entro il 19 aprile 2001 sempre che la richiesta di utenza fosse stata effettuata entro la data del 19 febbraio 2001.
Il termine per la richiesta dell’utenza presso il sistema di trasmissione, necessaria per trasmettere la scheda con le informazioni richiamate agli articoli 53 e 54 del D.P.R. 554/1999, era stabilito al 14 febbraio 2001 per tutte le società di ingegneria e le società professionali che a tale data risultavano già costituite, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità con propria comunicazione del 14 febbraio 2001.
Per l’invio delle suddette informazioni la procedura attivata dall’Autorità comporta due distinti livelli di adempimento, corrispondenti alla preventiva richiesta di autorizzazione e quindi all’effettivo invio on line dei dati.
La definizione univoca del termine di scadenza per l’invio delle informazioni di cui ai richiamati articoli 53 e 54 del DPR 554/1999 assume carattere di rilevanza ai fini della verifica del livello di adempimento da parte delle società di ingegneria e delle società professionali.
Ritenuto in diritto
Al fine di realizzare il casellario informatico delle società di ingegneria e professionali da mettere a disposizione delle stazioni appaltanti per le verifiche in fase di affidamento, hanno rilievo le disposizioni in merito a: limiti di partecipazione alle gare (D.P.R. 554/1999, art. 51, comma 2), requisiti delle società di ingegneria (D.P.R. 554/1999, art. 53, comma 3 ai fini dell’art. 10 comma 1 quater della legge 109/94 e s.m.), requisiti delle società professionali (D.P.R. 554/1999, art. 54), servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP (D.P.R. 554/1999, art. 62, comma 2, art. 63, comma 8), servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP (D.P.R. 554/1999, artt. 66 e 70), ipotesi di esclusione dalle gare (D. Lgs. 157/1995, art. 12 così come modificato dal D. Lgs. 65/2000)
In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
Prende atto delle difficoltà oggettive riscontrate nella trasmissione e, conseguentemente, nell’elaborazione dei dati relativi alle società di ingegneria e professionali e delibera che:
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1-12-2003
Il Segretario