Oggetto: certificazioni di qualità rilasciate dall’European Institute for Quality Certificate (IECQ)
Riferimenti normativi: art. 4, del DPR 25 gennaio 2000 n° 34; art. 8, comma 11-quater, della Legge 11 febbraio 1994 n°109 e s.m.
Il Consiglio
Vista la relazione del Settore qualificazione e vigilanza sulle Imprese
Considerato in fatto
L’Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Torino ha comunicato che in sede di esperimento delle procedure di gara per i lavori di ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato in via Leini, l’aggiudicataria ITE Impianti srl di Pianezza ed altre imprese Tekno 3 Sas, Tecnocap srl e B.O.M.A.R. Sas hanno esibito ai fini della riduzione della cauzione provvisoria le certificazioni del possesso del sistema di qualità rilasciate dall’European Institute for Quality Certificate, di seguito denominato come IECQ.
LA S.A. ha comunicato che dalle verifiche attivate è emerso che la suddetta società IECQ non è accreditata né dal Sincert, né da altri organismi operanti nello Spazio Economico Europeo, aderenti all’accordo Multilaterale EA ed ha, pertanto, richiesto a questa Autorità di fornire delle specifiche indicazioni.
L’art. 8, comma 11-quater, della L.109/94, dispone che le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità possono usufruire in sede di partecipazione alle gare di particolari benefici.
L’art. 4, del DPR del 25 gennaio 2000 n°34 dispone che il possesso della certificazione del sistema di qualità o degli elementi significati di tale sistema è condizione necessaria per la qualificazione delle imprese, secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B del DPR 34/2000.
Ritenuto in diritto
La questione riguardante gli organismi abilitati a rilasciare le certificazioni relative al possesso del sistema di qualità, come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. l), del DPR 34/2000, è stata oggetto di un tavolo di concertazione attivato da questa Autorità con l’Ispettorato tecnico del Ministero dell’Industria (attualmente Ministero delle Attività produttive), cui è attribuita la competenza in materia di norme che regolamento il settore delle certificazioni di qualità.
Le conclusioni di tale tavolo di concertazione sono confluite nel comunicato n. 8 inviato alle SOA, in data 15 maggio 2001, successivamente aggiornato con il comunicato n° 11 del 2 luglio 2002, alla luce di una successiva integrazione dell’elenco dei soggetti abilitati all’accreditamento comunicata dal suddetto del Ministero.
Attualmente, dunque, gli Organismi abilitati all’accreditamento dei soggetti che possono rilasciare le certificazioni previste dall’art. 4 del DPR 34/2000 sono i seguenti:
Sincert Italia
BMWA Austria
Belcert Belgio
COFRAC Francia
DANAK Danimarca
DAR-TGA Germania
ENAC Spagna
FINAS Finlandia
NA Norvegia
NAB Irlanda
RVA Paesi Bassi
SAS Svizzera
SWEDAC Svezia
UKAS Regno Unito
Il Consiglio
accerta che la società European Institute for Quality Certificate (IECQ) non è accreditata né dal Sincert, né da altri organismi operanti nello Spazio Economico Europeo, aderenti all’accordo Multilaterale EA;
delibera
a) le Soa, qualora abbiano rilasciato attestazioni di qualificazione in presenza di certificazioni del sistema di qualità certificato da Enti che non risultano accreditati dai suddetti Organismi, devono procedano alla loro revisione;
b) le Stazioni Appaltanti, ai fini della dimostrazione di quanto previsto dell’art. 8, comma 11-quater, della Legge 109/94 e dall’art. 4, del DPR 34/2000, non possono accettare le certificazioni del sistema di qualità rilasciate da Enti che non risultano accreditati dai suddetti Organismi;
c) manda ai settori competenti per la pubblicazione della presente deliberazione sulla G.U.R.I. e per l’invio diretto alle Soa autorizzate ed alla stazione appaltante richiedente.