DELIBERAZIONE n. 377
del 5 novembre 2001
Associazioni temporanee d’imprese
Esponente:
Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani
Riferimento
normativo: art. 13 legge
109/94 e art. 95 del D.P.R. 554/99.
Il
Consiglio
Considerato
in fatto
L’A.C.A.I.
ha inviato una richiesta di chiarimenti in tema di associazioni temporanee,
articolata sui seguenti punti:
1. se sia dimostrabile il possesso dei requisiti di partecipazione tramite
il certificato SOA nel caso di ATI orizzontale costituita, per l’esecuzione
delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente, da tre imprese, ciascuna con
requisiti per 5 miliardi;
2. se sia possibile che la mandante, esecutrice delle lavorazioni di cui
alla categoria scorporabile, sia un
ATI orizzontale;
3. se l’aumento del quinto della classifica, di cui all’art. 3, comma 2,
del D.P.R. 34/2000, sia applicabile alle
imprese associate sia orizzontalmente che verticalmente;
4. quale sia il requisito minimo che deve possedere la capogruppo nella
categoria prevalente.
Considerato
in diritto:
1. Per quanto attiene alla dimostrazione del possesso dei requisiti mediante il certificato SOA, occorre rilevare che la questione ha già formato oggetto della determinazione n. 15/2001 con la quale l’Autorità ha stabilito che, stante il periodo transitorio, nel caso in cui “le mandatarie o le mandanti assumano l’esecuzione di lavorazioni di importo inferiore a 5 milioni di DSP possono dimostrare i requisiti economico-finanziari e tecnico-amministrativi mediante l’attestazione SOA oppure con le modalità o misure previste dal D.P.R. 34/2000”.
2.
Per associazione verticale si intende quella in cui un'impresa, che sia capace
per l'intera categoria prevalente, ha bisogno di associarsi ad altra impresa che
abbia la capacità di realizzare la categoria delle opere scorporabili.
Il problema correlato alla possibilità di consentire che un ATI orizzontale operi come mandante per l’esecuzione di lavorazioni scorporate va analizzato alla luce di quanto dispone l’articolo 13 della legge 109/94 e successive modificazioni in materia di associazioni temporanee nonché 95, comma 3, del DPR 554/1999 che ricollega una sola mandante ad ogni opera scorporata.
La costituzione di Associazioni Temporanee c.d. di “tipo misto” è stata già legittimata più volte dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Nell'ipotesi di appalto di opere pubbliche che preveda, oltre ai lavori della categoria prevalente, anche parti scorporabili dell'opera, è infatti consentita la partecipazione di associazioni temporanee sia in via orizzontale sia in linea verticale.
La
possibilità di associazioni cd. di tipo misto non è quindi esclusa dalla
normativa vigente che, pertanto, ammette che la mandataria assuntrice delle
lavorazioni della categoria prevalente sia una ATI orizzontale e che le mandanti
assuntrici delle lavorazioni di categorie diverse dalla prevalente siano anche
più di una impresa per ognuna di queste categorie, semprechè riunite in
raggruppamento orizzontale.
L’utilizzazione
di tale istituto consente d’altra parte di aprire il mercato degli appalti
pubblici al più alto numero di imprese possibili favorendo la più ampia
concorrenza.
Occorre
ora considerare l’aspetto relativo al regime di responsabilità che nel caso
di associazioni verticali la norma prevedere essere diretta nei confronti della
S.A.
Il
problema può comunque essere risolto nel senso che, mentre non potrebbe essere
consentita un’associazione con regime di responsabilità non solidale fra i
membri della stessa, perché in tal modo si tratterebbe di una pluralità di
soggetti che farebbe venire meno la necessità di un unico centro di imputazione
giuridica nei confronti della S.A., può considerarsi ammissibile la
costituzione quale mandante di un’ATI orizzontale con conseguente
responsabilità solidale restando in tal modo salva l’imputazione giuridica
unitaria richiesta dalla norma. Da ciò ne consegue che la mandataria dell’ATI
orizzontale costituita per l’esecuzione della categoria scorporabile avrà
rilievo solo ed unicamente nei confronti della capogruppo esecutrice della
categoria prevalente cui si riferisce l’appalto. Si tratta invero di un
rapporto giuridico interno all’organizzazione di impresa che si è costituita
per eseguire l’intera opera; mentre per quanto attiene ai rapporti con la S.A.
l’esecutrice della scorporabile rimane solidalmente ed unitariamente
responsabile senza la possibilità di agire mediante una mandataria, intesa
quale rappresentante dell’intero raggruppamento.
Occorre
peraltro aggiungere che la possibilità di costituire ATI miste nei sensi sopra
indicati non può essere richiesta ovvero imposta dall’amministrazione
aggiudicatrice, restando unicamente rimessa alla autonoma iniziativa dei
concorrenti.
In
sostanza, la scelta di un’impresa o di un’associazione di imprese per le
lavorazioni di ognuna delle categorie scorporabili ed anche il numero delle
imprese di ciascun raggruppamento va collegata alla spontanea capacità di
autorganizzazione del mercato. D’altro canto permane la garanzia data
dall’unicità del responsabile verso l’amministrazione, e cioè l’impresa
mandataria, nonché tutte le misure stabilite nel procedimento di esecuzione dei
lavori e derivanti anche dalle prescrizioni di natura tecnica contenute nei
capitolati speciali d’appalto. La soluzione appare coerente con il principio
comunitario di agevolare l’accesso agli appalti.
Per
quanto attiene le qualificazioni che le imprese associate debbono possedere ai
fini della partecipazione alle gare, si devono richiamare le disposizioni in
materia di associazioni temporanee: l’importo di ciascuna categoria
scorporabile può essere coperto anche da un’associazione temporanea di tipo
orizzontale purché almeno uno dei componenti l’associazione stessa sia
qualificato per una classifica pari almeno al 40% dell’importo della categoria
scorporabile ed i restanti componenti per una classifica pari almeno al 10%
dello stesso importo, fermo restando la necessità che l’associazione, nel suo
complesso, risulti qualificata con riferimento all’intero importo della
categoria scorporabile.
3.
Per quanto riguarda la disposizione di cui all’art. 3, comma 2, del D.P.R.
34/2000 che permette alle imprese raggruppate o consorziate di considerare la
propria classifica incrementata di un quinto, qualora qualificate per almeno un
quinto dell’importo a base di gara, si precisa che detta disposizione è
applicabile anche alle ATI verticali o miste; in tal caso è però evidente che
la suddetta condizione va riferita ai singoli importi della categoria prevalente
e delle altre categorie scorporabili;
4.per quanto riguarda il requisito minimo che deve possedere la capogruppo si precisa che la mandataria di un’ATI mista deve possedere i requisiti prescritti in misura non inferiore al 40% di quelli previsti per il soggetto singolo in funzione della categoria prevalente.
In base a quanto sopra considerato,
Il
Consiglio
accerta che le mandatarie o le mandanti che assumano l’esecuzione di
lavorazioni di importo inferiore a 5 milioni di DSP, stante il regime
transitorio, possono dimostrare i requisiti economico-finanziari e
tecnico-amministrativi mediante l’attestazione SOA oppure con le modalità o
misure previste dal D.P.R. 34/2000;
accerta che la possibilità di associazioni cd. di tipo misto non è
esclusa dalla normativa vigente che, pertanto, ammette che la mandataria
assuntrice delle lavorazioni della categoria prevalente sia una ATI orizzontale
e che le mandanti assuntrici delle lavorazioni di categorie diverse dalla
prevalente siano anche più di una impresa per ognuna di queste categorie,
semprechè riunite in associazioni di tipo orizzontale in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente per detto tipo di associazioni;
la mandataria delle ATI orizzontali costituite per l’esecuzione di
categorie scorporabili rappresenta le imprese riunite solo ai fini interni
dell’associazione mista e non nei confronti della stazione appaltante;
accerta che la disposizione di cui all’art. 3, comma 2, del D.P.R.
34/2000 che permette alle imprese raggruppate o consorziate di considerare la
propria classifica incrementata di un quinto, qualora qualificate per almeno un
quinto dell’importo delle lavorazioni assunte, è applicabile anche alle ATI
verticali o miste.
accerta che la mandataria deve possedere i requisiti prescritti in misura
non inferiore al 40% di quelli previsti per il soggetto singolo in funzione
della categoria prevalente;
manda all’Ufficio affari giuridici perché comunichi la presente
deliberazione al soggetto istante