DETERMINAZIONE
N.10/2000
del 17 febbraio 2000
Con riferimento all’incarico di direzione dei lavori al progettista è
stata prospettata all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la
questione relativa ad un possibile contrasto dell’art. 27, comma 2 lett.
b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni con la
normativa comunitaria in materia di appalti di servizi. E ciò in quanto
l’affidamento diretto al progettista, di cui alla richiamata lett. b),
non sarebbe coerente con la direttiva 18 giugno 1992, n. 92/50/CEE che
limita a specifiche, individuate ipotesi - tra cui non è ricompresa
quella indicata - la possibilità del ricorso alla procedura negoziata.
Tanto
premesso, va tenuto presente che, in
base al generale principio della conservazione dei valori giuridici, la
coerenza tra detta norma nazionale e la citata direttiva comunitaria può
essere rinvenuta in una interpretazione dell’art. 27, comma 2 lett. b)
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni la quale precisi che all’affidamento diretto si
può procedere soltanto nell’ipotesi in cui lo stesso sia stato
esplicitamente previsto nel bando di gara di progettazione.
Nella definizione della relativa procedura dovrà tenersi, comunque, conto, ai sensi dell’articolo 17, comma 12 bis e 14 della legge 109/94, dell’importo totale delle competenze di progettazione e direzione lavori.