DETERMINAZIONE
N.13/2000
dell’8
marzo 2000
Con
nota del 29 dicembre 1999, il Comune di Monopoli prospettava un problema
insorto in sede di applicazione dell’art. 17, comma
1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Il problema risulta
avere un rilievo e portata diffusa, per cui è funzionale un intervento
dell’Autorità.
A
norma del disposto di cui all’art. 17, comma 1 e
4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, gli incarichi esterni di
progettazione, direzione lavori ed attività di supporto alle attività
del responsabile del procedimento possono essere affidati a “liberi
professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni”, “società di
professionisti”, “società di ingegneria”, relativi
“raggruppamenti temporanei”.
Ciò
comporta che affidamenti collettivi a più professionisti di un unico
incarico sono consentiti nella sola ipotesi in cui gli stessi abbiano dato
vita ad una società, ovvero ad un raggruppamento, o comunque abbiano
realizzato una forma di associazione del tipo previsto dall’art. 1 della
legge n. 1815/1939 in precedenza indicata. A tale conclusione si perviene
sulla base, innanzitutto, del criterio letterale di interpretazione, non
potendosi ritenere espletato da “singoli” professionisti un incarico
conferito congiuntamente ad una pluralità di essi.
Allo
stesso risultato conduce, poi, anche l’interpretazione logico
sistematica, in considerazione della riconosciuta caratterizzazione
personale ed individuale della prestazione inerente alle tradizionali
professioni liberali; caratterizzazione, derogata nei soli casi in cui
l’attività di progettazione venga svolta non singolarmente, ma a mezzo
di una organizzazione (società o raggruppamento o associazione in
precedenza individuati) ma che trova nuova valorizzazione nella regola
secondo cui l’incarico deve essere concretamente espletato da singolo professionista che, con la sottoscrizione del progetto, se ne assume la
responsabilità (comma 8 indicato art. 17).
Infine,
il rinvio - con riferimento ai raggruppamenti di professionisti -
effettuato dalla lett. g. del comma 1 dell’art. 17 indicato, alla
disciplina di cui al precedente art. 13
consente di ritenere, ai sensi del
relativo comma 5, che alla riunione dei concorrenti, appunto in
raggruppamento, si possa pervenire anche successivamente alla formulazione
delle offerte e sempre che nelle offerte stesse venga assunto l’impegno
da parte di ciascuno offerente che, in caso di aggiudicazione della gara,
sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza di uno di
essi nei confronti della committenza.
Conclusivamente,
nel caso un incarico di progettazione si intenda conferire a due o più
professionisti, questi prima della presentazione delle offerte e comunque
successivamente devono assumere l’impegno sopra precisato.
Il Segretario
Il Presidente