del
30 marzo 2000
“Organo
comunale competente ad approvare il progetto preliminare”
Il Comune di Pieve a Nievole ha sottoposto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un quesito circa l’esatta individuazione dell’organo comunale competente ad approvare il progetto preliminare.
La questione ha
valenza generale e richiede un’apposita determinazione.
Va
preliminarmente ricordato che l’articolo 4, comma 2, della legge 415/98
ha sostituito la lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 della legge
142/90 stabilendo che rientrano nella competenza del Consiglio comunale
“ i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani
finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori
pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti
consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri
da rendere nelle dette materie”.
Pertanto,
mentre nella stesura precedente alla novella suindicata, l’approvazione
dei progetti preliminari era espressamente attribuita al Consiglio, nella
attuale stesura detta competenza non è stata espressamente prevista.
Essendo
le competenze consiliari tipiche e nominate, ne discende che il
legislatore ha voluto espressamente trasferire alla Giunta la competenza
ad approvare i progetti preliminari, organo cui competono gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, ai sensi
dell’art. 35, comma 2, della legge 142/90.
Questo
allo stato attuale della legislazione. Se questa interpretazione sarà
suscettibile di modifiche andrà valutata alla luce di quanto dispone
l’art.14 della legge 109/94 e successive modificazioni, recante la
disciplina della programmazione delle opere pubbliche (che subordina
l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale, la cui approvazione
rientra tra le competenze del Consiglio comunale, alla preventiva
approvazione del progetto preliminare) solo quando sarà emanato il
decreto del Ministero dei lavori pubblici previsto dall’art. 14, comma
11 della legge 109/94 e successive modificazioni.
L’approvazione
dei progetti preliminari è oggi deferita alla Giunta comunale, organo cui
compete deliberare nelle materie diverse da quelle che per espressa
previsione normativa siano attribuite al Consiglio.
Il
Segretario
Il Presidente