ATTO
DI REGOLAZIONE n. 14
del
5 luglio 2001
Precisazioni
funzionali ad eliminare le remore alla piena operatività del sistema della
finanza di progetto
In
base a segnalazioni pervenute e relative a difficoltà incontrate da promotori,
ai sensi dell’art.
37 bis della legge quadro, ad ottenere l’asseverazione da parte
degli istituti di credito prevista dalla normativa vigente a corredo della
proposta presentata ad iniziativa del privato, il Consiglio ha preso in esame le
problematiche concernenti l’attuazione dell’istituto del project
financing, al fine di individuare l’esistenza o meno di cause di remora
alla diffusione di questo sistema di realizzazione delle opere pubbliche, nonché
per verificare le concrete esigenze nel mercato degli appalti con riferimento
alle posizioni dei protagonisti della finanza di progetto.
Stante
il rilievo che riveste la questione ed il coinvolgimento di molteplici interessi
del settore degli appalti pubblici, in conformità a quanto disposto nel
Regolamento sul funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, secondo il quale ogni valutazione dei problemi e delle prassi va
condotta in base agli apporti delle Amministrazioni ed enti rappresentativi di
apparati e interessi del settore dei lavori pubblici, è stata convocata
un’audizione, tenutasi in data 4 maggio 2001.
Sono
stati, poi, acquisiti memorie e documenti dei partecipanti all’audizione e di
quelli che ne avevano fatto riserva di presentazione: Banca d’Italia, Unità
Tecnica Finanza di Progetto, Associazione Bancaria Italiana, Associazione
nazionale costruttori edili, Associazione grandi infrastrutture, Finpublic.
Sulla
base di tutti questi elementi il Consiglio ha deliberato il seguente atto.
*
* *
Deve
essere, preliminarmente, depurato l’ambito della problematica emersa da
questioni le quali hanno già trovato concorde soluzione nella prospettazione
degli enti ed associazioni intervenuti. Così è a dire in ordine all’attuale
opportunità di tenere separate le attività di asseverazione e di
finanziamento. Soprattutto è da ritenere che talune questioni considerate molto
rilevanti si dimensionano nella loro effettiva portata. Così è in ordine alla
natura giuridica dell’asseverazione. L’Autorità nell’atto
di regolazione n. 34/2000 ha posto in rilievo la rilevanza pubblicistica
dell’asseverazione stessa; al riguardo è opportuno evidenziare che detta
rilevanza debba intendersi non come attribuzione al sistema bancario di una
nuova e differente posizione giuridica, in quanto essa rimane, anche a seguito
delle innovazioni normative, una situazione giuridica di diritto privato
afferente ad un rapporto giuridico
tra privati, cioè tra l’istituto di credito ed il soggetto promotore.
La
rilevanza pubblicistica va intesa, invece, in relazione all’importanza che
l’attività dell’istituto di credito riveste per l’operato della pubblica
amministrazione in quanto quest’ultima trova una conferma ovvero un supporto
per le sue autonome valutazioni, come previste nella procedura di finanza di
progetto, nell’attestazione professionalmente qualificata che l’istituto di
credito rilascia circa la correttezza del piano e la congruità degli elementi
che lo compongono sotto il profilo economico-finanziario.
Ciò
che invero è da escludere è che questa attività determini un rapporto diretto
tra amministrazione pubblica e sistema bancario, in quanto l’amministrazione
utilizza per una propria autonoma valutazione le risultanze di un’attività di
diritto privato posta in essere dalle banche, che non per questo muta il proprio
carattere privatistico originario.
La
rilevanza pubblicistica, pertanto, riguarda il fatto che l’asseverazione e le
relative attestazioni rese da un soggetto privato nei confronti di altro
soggetto privato costituiscono elemento necessario perché da parte della
pubblica amministrazione possa ritenersi ammissibile una procedura di finanza di
progetto.
L’amministrazione
infatti, pur nell’assoluta autonomia della propria valutazione sulla proposta,
assume le proprie determinazioni senza rivalutare il contenuto
dell’asseverazione, ma utilizzando la stessa come uno degli elementi su cui
basare le successive decisioni.
Peraltro,
quali che possono essere le qualificazioni assegnate in sede interpretativa ed
anche qual che possa essere il contenuto di clausole contenute in lettere di
asseverazione, il problema, ove si dovesse porre, troverebbe nella sede
giudiziale quella della sua naturale definizione, come è fisiologico che
avvenga ogni volta che si tratti di valutare problemi di giurisdizione per
fattispecie inquadrabili in previsioni normative o di carattere privatistico o
con contenuto di diritto pubblico.
*
* *
La
maggior parte dei partecipanti all’audizione negli interventi orali e negli
atti scritti ha convenuto sul fatto che l’attività di asseverazione non si
sostanzia in una mera verifica di massima sulla sostenibilità delle proposte;
ma che, al contrario, essa deve attestare la correttezza del piano economico
finanziario e la congruità delle relative poste utilizzate per la sua
elaborazione. Così, con diverse formulazioni, l’Unità Tecnica Finanza di
Progetto del Ministero del Tesoro, l’Associazione nazionale costruttori edili,
l’Associazione imprese generali.
Tra
l’altro troviamo affermato che l’attività di asseverazione rappresenta un
esame critico ed analitico del progetto in cui vengono valutati gli aspetti
legati alla fattibilità dell’intervento, alla sua remuneratività ed alla
capacità di generare flussi di cassa positivi. In altri termini, si tratta di
assicurare, da parte dell’asseverante, la “bancabilità” dell’iniziativa
ovvero la sua proponibilità alla comunità dei finanziatori (AGI).
Si
legge anche negli atti di intervento che l’asseverazione deve consistere
nell’attestazione da parte dell’istituto di credito della correttezza della
compilazione del piano e della congruità delle poste economico-finanziarie
utilizzate nella sua elaborazione (ANCE).
La
Banca d’Italia ha auspicato una soluzione volta a contemperare le esigenze
della pubblica amministrazione e del sistema bancario ponendo soprattutto
l’accento sui compiti che spettano alla pubblica amministrazione, ma
significativamente ha affermato “come l’utilizzo del termine asseverazione,
che richiama concetti non tipici del diritto privato, non consente probabilmente
di ridurre a una mera attività di consulenza al promotore il compito delle
banche, conferendo piuttosto a quest’ultimo carattere di attestazione
qualificata”.
L’Associazione
Bancaria Italiana con successive comunicazioni e, da ultimo, con nota del 15
giugno 2001 ha predisposto uno schema di lettera di asseverazione che, a parte i
presupposti enunciati, per i quali valgono le iniziali argomentazioni del
presente atto, sta a dimostrare che la banca non si limita ad analisi formali
(correttezza matematica delle voci) ma è chiamata ad effettuare valutazioni
sugli elementi economici (costi e ricavi del progetto) e finanziari
(composizione delle fonti di finanziamento) contenuti nel piano presentato dal
promotore ed a verificarne l’equilibrio in relazione, tra l’altro, ai flussi
di cassa generati dal progetto. Soluzione affermata come funzionale, a
legislazione vigente, a rendere coerenti le esigenze della pubblica
amministrazione, soprattutto di quelle meno organizzate per il coinvolgimento di
capitali privati nel finanziamento di infrastrutture e servizi pubblici, e
l’attività del sistema bancario.
L’ABI
riconosce che occorrerebbe, perché sia distinta l’attività di consulenza
alla pubblica amministrazione da quella al promotore, una modifica dell’art.
37 bis della legge quadro.
Può
convenirsi con le indicazioni dell’Associazione Bancaria Italiana, circa
l’ambito della valutazione economica e finanziaria dei seguenti elementi, in
ogni caso necessari:
prezzo
che il promotore intende chiedere all’Amministrazione aggiudicatrice;
prezzo
che il promotore intende corrispondere all’Amministrazione per la
costituzione o il trasferimento dei diritti;
canone
che il promotore intende corrispondere all’Amministrazione;
tempo
massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della
gestione;
durata
prevista della concessione;
struttura
finanziaria dell’operazione (elemento riassuntivo rilevante);
costi/ricavi
e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto (pacifico il riferimento
alle tariffe).
Imprescindibile
è altresì la verifica della congruenza dei dati forniti nel piano
economico-finanziario con la bozza di convenzione.
Per
gli elementi non espressamente indicati, la valutazione tecnico-economica
propria della stazione appaltante, sarà però supportata dalla valutazione da
parte della banca dai dati suindicati dei quali non è possibile ignorare gli
effetti sul piano economico-finanziario generale.
Alla
luce di quanto sin qui precisato in termini di contenuto dell’atto di
asseverazione, se può trovare giustificazione un deferimento ai dati forniti
dall’impresa, per quanto ne riguarda la veridicità e la congruità, questo
non può che riferirsi a quegli elementi che per essere relativi ad accertamenti
di fatto posti in essere dall’impresa debbono darsi per veri e congrui, se ed
in quanto non oggetto di possibile riesame, costituendo profili di scelta
industriale propri dell’impresa stessa. La verifica di congruità riguarderà
invece la struttura finanziaria dell’opera, nonché i costi ed i ricavi da
valutarsi con riferimento ai dati elementari esposti dall’impresa.
In
ogni altro senso, l’indicazione riportata nello schema di asseverazione
proposto dall’ABI (“Nello svolgimento dell’attività di cui sopra, la
banca si è basata su dati e documentazione relativi al progetto da voi
fornitici che non sono stati sottoposti a verifiche di congruità. La vostra
società si assume pertanto ogni responsabilità circa la veridicità e congruità
dei suddetti dati e dei documenti presentati al riguardo nonché, più in
generale, di qualsiasi altra informazione comunicata alla banca ai fini della
redazione del presente documento.”) priverebbe di effettività
l’asseverazione stessa.
Sempre
in detto documento, per le ragioni esposte all’inizio del presente atto,
risulta carente di specifici effetti l’avvertimento “ la banca non svolge
alcuna funzione di natura pubblica”.
*
* *
Proceduto
all’esame dello schema della lettera di asseverazione proposta
dall’Associazione Bancaria Italiana sono utili precisazioni ulteriori, sia
sull’effettiva portata delle affermazioni contenute nell’atto
di regolazione n. 34/2000 sia sulla finalità ultima dell’asseverazione la
cui portata si è venuta precisando in sostanziale concorde valutazione.
Sotto
questo secondo profilo ciò che assevera la banca è la validità del piano
economico finanziario per la sua rispondenza a criteri e regole, validità che
può essere oggetto di “attestazione” – come affermato dalla Banca
d’Italia – “qualificata”. Questa attestazione qualificata giova alla
pubblica amministrazione nelle sue autonome valutazioni, giova al mercato che
risulta in presenza di un piano economico finanziario “proponibile” alla
comunità dei finanziatori.
Sotto
il primo profilo è da precisare che con il riferimento contenuto nell’atto
di regolazione n. 34/2000 agli elementi che formano oggetto dell’attività
di asseverazione quali indicati nell’art.
85 del D.P.R. 554/99, come elementi che vengono posti nel bando di gara come
base su cui valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa, si sono voluti
indicare tutti gli aspetti che possono formare oggetto di valutazione in
progetti in cui gli stessi necessitino di una valutazione economico finanziaria.
Pertanto,
poiché la finanza di progetto, può applicarsi alla realizzazione di opere di
diversa importanza e rilievo ed a correlate gestioni più o meno complesse,
taluni degli elementi di cui all’art.
85 del D.P.R. 554/99 possono non richiedere una specifica valutazione, bensì
una mera indicazione dei dati di base inseriti nella proposta del promotore, che
siano di riferimento per l’Amministrazione al fine di individuare gli elementi
da porre a base di gara per la scelta dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Ferma
restando l’indicazione degli elementi che devono comunque formare oggetto di
asseverazione prima elencati, le indicazioni di cui all’art.
85 del D.P.R. 554/99 non hanno carattere tassativo, non debbono essere cioè
elementi che formino obbligatoriamente oggetto di valutazione nell’attività
di asseverazione. L’ambito di questa valutazione può essere convenuto tra
istituto di credito e promotore purchè sia accertata la coerenza degli elementi
tipici e necessari del piano dal punto di vista economico-finanziario.
L’amministrazione potrà, ove lo ritenga, richiedere integrazioni
all’asseverazione qualora in relazione alla tipologia del progetto presentato
ravvisi la necessità di una valutazione ulteriore su particolari elementi.
*
* *
Un’ultima
considerazione conclusiva.
E’
stato già previsto nel comunicato dell’Autorità del 21 giugno 2001, stante
la scadenza del 30 giugno 2001 per la presentazione delle proposte e poiché
l’asseverazione, come in precedenza affermato, è un elemento necessario delle
stesse, che è consentita la presentazione dell’offerta da parte del soggetto
privato promotore anche priva dell’asseverazione, purchè quest’ultima, già
richiesta, venga prodotta ad integrazione della proposta in tempo utile per
consentire la valutazione complessiva da parte dell’Amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi dell’art.
37 ter della legge quadro.