del 22 ottobre 2003
Ambito soggettivo di applicabilità dell’incremento convenzionale premiante, previsto dall’art. 19 del “Regolamento recante l’istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ( D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34)"
I. Con comunicato n°18, inviato alle Soa in data 20.11.01, questa Autorità, in risposta a richieste di chiarimenti e nell’intento di indicare uniformi modalità operative per l’espletamento dell’attività di attestazione, ha fornito la propria indicazione interpretativa dell’art. 19 del DPR 34/2000, in merito all’attribuzione dell’incremento convenzionale premiante.
L’Autorità riteneva che l’indicato incremento è un beneficio attribuibile alle società la cui natura giuridica impone l’obbligo del deposito del proprio bilancio: tale assunto giustificato alla luce del richiamo agli artt.2424 e 2425 del Codice Civile espresso dall’art. 19 suddetto.
A seguito, tuttavia, di successivo contenzioso insorto sull’applicazione del beneficio in esame anche alle società di persone, l’Autorità con comunicato n°29/2002, si è riservata di disporre ulteriori determinazioni all’esito della definizione giurisdizionale della questione.
Con decisione n. 3020 del 31 maggio 2003, trasmessa all’Autorità in data 4 agosto 2003, il Consiglio di Stato -sez. IV- ha respinto l’appello prodotto dall’Autorità confermando la sentenza n.8720 del 16.10.2002 del Tribunale Amministrativo Regionale, secondo cui il D.P.R. 25 gennaio 2000, n°34, nel definire le “imprese”, che possono usufruire del beneficio dell’incremento convenzionale premiante, fa riferimento ai “soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della legge” 11 febbraio 1994, n. 109, tra i quali sono comprese, non soltanto le società commerciali, ma anche le imprese individuali.
Secondo il Consiglio di Stato, in particolare, il richiamo al termine “imprese” operato dal suddetto art. 19 non può riferirsi alle sole società di capitali, in quanto con esso è stata in realtà qualificata l’attività dell’imprenditore, di colui cioè che esercita professionalmente un’attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, che non è giuridicamente esclusiva dell’imprenditore commerciale – società di capitali.
Se è, infatti, vero - continua la sentenza - che i requisiti e gli indici economico-finanziari da tenere presente per attribuire il predetto incremento premiale sono riferiti allo stato patrimoniale (art. 2424) ed al conto economico (art. 2425), che costituiscono, insieme con la nota integrativa, il bilancio delle società per azioni, quest’ultimo documento – cioè il bilancio - deve essere redatto da ogni impresa commerciale.
Ciò implica che il richiamo operato dall’articolo 19 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, agli articoli 2424 e 2425 del codice civile non è di tipo “soggettivo”, relativo cioè alle sole società di capitali, come unico soggetto che può essere beneficiario dell’incremento, ma “oggettivo”, riferito cioè alle specifiche caratteristiche ed ai puntuali contenuti dei documenti contabili delle società per azioni, che costituiscono il necessario parametro obiettivo, cui devono essere improntati anche i bilanci delle altre imprese, che non sono società di capitali, se intendono conseguire l’incremento premiale ivi previsto.
II. Ciò premesso, al fine di evitare disparità di trattamento nel mercato degli appalti pubblici di lavori, si forniscono di seguito le indicazioni in ordine alle condizioni da osservarsi per l’applicazione dell’art. 19 del DPR 34/2000.
L’incremento convenzionale premiante può essere attribuito anche alle società di persone purché le stesse abbiano predisposto ed approvato i documenti di bilancio previsti per le società.
Conseguentemente le Soa possono, su richiesta degli interessati, riemettere le attestazioni rilasciate nel rispetto di quanto disposto dal Consiglio di Stato.
Per l’adeguamento va corrisposta la tariffa prevista dal punto 7, lettera d) della determinazione dell’Autorità n. 6 dell’8 febbraio 2001 .
il Relatore il Presidente