DETERMINAZIONE
N. 18/2002
del
24 luglio 2002
Affidamento di progettazione e direzione dei lavori di interventi finanziati con fondi comunitari
Riferimenti
normativi: Art.17, comma 12, legge
11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. - art. 62
e segg. D.P.R. 2i dicembre 1999 n.554
Considerato
in fatto e diritto
L’Autorità,
nell’espletamento dei compiti ad essa demandati dalla legge 11 febbraio 1994
n. 109, ha avuto modo di accertare che si va
diffondendo tra le stazioni appaltanti la prassi del ricorso ad
affidamenti diretti di servizi attinenti all’ingegneria ed
all’architettura pur in carenza dei presupposti di legge, prassi che è da
considerarsi distorsiva del libero mercato. Tali affidamenti avvengono con una
certa frequenza a seguito di inserimenti di interventi di varia natura e
tipologia in programmi di finanziamento utilizzanti fondi comunitari, che
impongono, qualora non portati a tempestiva conoscenza delle stazioni
appaltanti, tempi del procedimento non sempre compatibili con quelli tecnici
inerenti la progettazione esecutiva e l’appalto delle relative opere.
L’affidamento
dei servizi in questione a trattativa privata viene giustificata in dipendenza
dell’urgenza determinatasi a seguito della comunicazione dell’inserimento
anzidetto inviata alla stazione appaltante con la prescrizione di un termine
molto breve per inoltrare, pena la perdita del finanziamento stesso, gli
elaborati tecnico amministrativi atti a rendere l’opera cantierabile, e di
conseguenza istruibile per la successiva valutazione della competente
commissione tecnica dell’ente finanziatore.
Di
qui il comportamento delle stazioni appaltanti che, per non perdere il
finanziamento, con le sue ricadute anche a livello occupazionale, deroga alle
norme per l’affidamento formale dell’incarico di progettazione e
commissiona direttamente il progetto esecutivo dei lavori.
Questa
situazione si determina spesso perché l’esigenza della realizzazione
dell’intervento è rappresentata in maniera informale all’ente
finanziatore e questo, sempre in maniera informale, dà assicurazione del
finanziamento e propone e conferma gli interventi da finanziare senza azione
di verifica sull’effettiva cantierabilità degli stessi.
Sulla
base di tali circostanze è comprensibile quanto, in concreto, si verifica. Le
stazioni appaltanti al fine di non perdere l’opportunità presentatasi, pur
in carenza dei previsti presupposti di legge, operano in difformità di quanto
indicato all’art. 17, comma 12
della legge quadro e dei correlati articoli del regolamento attuativo e
provvedono ad acquisire la progettazione esecutiva degli interventi
suscettibili di finanziamento nei ristretti tempi concessi dal procedimento di
finanziamento in essere. Il tutto viene giustificato con l’urgenza. Ma, in
questi casi, l’urgenza deve essere considerata come “indotta” in quanto
deriva da precedenti comportamenti non conformi ai principi di legalità,
Occorre,
inoltre, tenere presente che tale modalità operativa determina
il mancato rispetto
del principio della libera concorrenza tra gli operatori e, di conseguenza, può
comportare eventuali problemi in sede di esame da parte della Commissione
Europea ai fini della concessione del finanziamento.
In
base a quanto sopra considerato si rileva che:
a)
l’urgenza rappresentata dalle stazioni appaltanti in ordine ad
affidamenti fiduciari di servizi attinenti
all’ingegneria e all’architettura eventualmente connessa a situazioni
riconducibili a quella in esame, non può ritenersi giustificativa del
comportamento derogatorio della norma;
b)
sussiste l’esigenza che gli enti finanziatori preposti al settore
perfezionino la propria azione di controllo sullo stato delle progettazioni
degli interventi finanziati con fondi comunitari;
c) attuino tutte le iniziative atte a disincentivare il ricorso a procedure di “urgenza” nell’affidamento dei servizi e dei connessi lavori.