del
5 aprile 2000
Il
Comune di Castelfranco Veneto prospettava a questa Autorità quesito
relativo all’interpretazione dell’art. 18 comma 3 n. 2 della legge
19/3/1990 n. 55.
L’articolo 18 modificato, prima, dall’art. 34 del decreto legislativo 19/12/1991 n. 406 e, successivamente, dall’art. 34 della legge 11/2/1994, n. 109, e dall’art. 9, comma 66 della legge 18/11/1998, n. 415, elenca al comma 3 le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto ed al comma 9, nella nuova formulazione, parla esplicitamente di autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante, che deve essere rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga per giustificati motivi; trascorso il termine di legge o quello prorogato senza un provvedimento espresso della stazione appaltante l’autorizzazione si ha per rilasciata.
Sulla base di
questa disciplina normativa può essere individuata la procedura del
subappalto.
Di regola, in
sede di offerta le imprese che intendono subappaltare i lavori, debbono
dichiarare le parti degli stessi a cui intendono affidare in sede di
appalto, in esse comprese quelle categorie che lo sono per legge (con
riferimento a tali ultime categorie, peraltro, non vi è un obbligo
specifico).
Successivamente
all’aggiudicazione dei lavori e nel corso dei lavori stessi, l’impresa
che ha chiesto di subappaltare i lavori deve chiedere l’autorizzazione
alla stazione appaltante, corredando la richiesta con l’indicazione del
soggetto a cui intende subappaltare i lavori medesimi e con uno schema di
contratto di subappalto che rispetti tutte le prescrizioni dell’art. 18.
Il deposito
oltre che dello schema del contratto deve essere corredato dalla
documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti
i requisiti generali e speciali per partecipare all’appalto, richiesti
dalla normativa della legge quadro per l’esecuzione dei lavori pubblici.
Dalla data di
ricevimento della predetta istanza decorre il termine di trenta giorni per
il rilascio dell’autorizzazione che è da considerare assentita se in
esso l’amministrazione non provvede al diniego dell’autorizzazione
stessa.
Un successivo
adempimento autonomo è quello del deposito del contratto di subappalto,
una volta stipulato, presso la stazione appaltante.
Un termine di
giorni 20 deve decorrere prima dell’inizio dei lavori ed è inteso ad
assegnare all’amministrazione un ulteriore spatium deliberandi
per la verifica del contratto stipulato e comporta un divieto per
l’appaltatore di consentire l’effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni da parte del subappaltatore.
Questa procedura che viene in via ordinaria seguita non esclude – in mancanza di divieto normativo in proposito – che possa essere depositato, all’atto della richiesta di autorizzazione, non lo schema, ma il contratto di subappalto stipulato. In tal caso il termine di 30 giorni anzidetto copre sia lo spazio lasciato all’amministrazione per concedere o negare l’autorizzazione, sia il termine di 20 giorni prescritto come attesa prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori.
Nel caso di
subappalto senza autorizzazione dell’amministrazione subappaltante gli
effetti sono chiaramente indicati per legge. A parte l’obbligo di
denuncia al magistrato penale, ove ricorrano gli estremi relativi, è
rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione l’avvalersi delle facoltà che la legge le assegna di far valere
l’invalidità del contratto, di chiederne la risoluzione, a seguito di
una ponderata valutazione degli interessi dell’amministrazione stessa.
In ordine,
infine, alla possibilità di autorizzazione a sanatoria, va considerato
che la funzione della norma a contenuto di prevenzione, come risulta dalla
stessa intitolazione della legge, ed il principio che l’autorizzazione
deve precedere l’attività e non seguirla, inducono a ritenere
inammissibile la sanatoria stessa, salva l’adozione di provvedimenti per
la definizione di rapporto patrimoniale, ancorché si debba ritenere che
gli stessi intercorrono, in via principale, tra l’appaltatore ed il
subappaltatore.