DETERMINAZIONE n. 21 

del 7 novembre 2001.

Chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla validità delle certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità rilasciate dagli organismi accreditati dal SINCERT

(art. 19 del DPR 34/2000; art.8, comma 11-quater, della Legge 109/94 e s.m.)

Premesso che:

- sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste in merito alle certificazioni del sistema di gestione per la qualità di cui alle norme UNI EN ISO 9000, in particolare alla validità delle stesse;

- l’Autorità ha convocato in audizione, tenuta il 17 ottobre u.s., il SINCERT, responsabile, per l’Italia, dell’accreditamento degli organismi di certificazione;

Ritenuto che:

-     l’art. 8, comma 11-quater, della Legge 109/94 e s.m. stabilisce che le  imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e, tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei benefici seguenti:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2  dell’art. 30 della presente legge, sono ridotte al 50%;

b)  nel caso di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell’art. 21 della Legge 109/94 e s.m.;

-   l’art.19 del DPR 34/2000 dispone che il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 è condizione necessaria  per il riconoscimento dell’incremento convenzionale premiante;

-   la determinazione n° 56/2000, al punto 11, precisa che “la data di scadenza dell’attestazione di qualificazione, qualora essa sia rilasciata sulla base dell’incremento convenzionale premiante, deve coincidere con la data di scadenza del certificato o dichiarazioni relative al possesso di qualità aziendale UNI EN ISO 9000”.

Considerato  che:

Il Sincert, nell’audizione tenutasi presso questa Autorità, ha depositato il documento relativo alle scadenze delle certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità rilasciate da Organismi accerditati  SINCERT, riferendo che il riconoscimento dei requisiti connessi alla gestione in qualità del processo produttivo risulta legato  alla eventuale perdita dei requisiti - accertata nel corso delle periodiche visite ispettive, nonché, principalmente alla scadenza del rapporto contrattuale tra organismo certificatore e società certificata; ne deriva che la data di scadenza della certificazione di qualità, salvo rinnovo della stessa, coincide con il triennio di validità del rapporto contrattuale stesso;

Tale data di scadenza viene riportata sulla certificazione di qualità, come stabilito  nei regolamenti Sincert, secondo due modalità:

a)      il certificato riporta esplicitamente, oltre alla data di prima emissione e di emissione corrente, anche la data di scadenza, che coincide con il periodo di validità del Certificato, di norma triennale.

La data di scadenza indicata sul Certificato coincide, generalmente, con il termine del contratto esistente tra Organismo e Azienda certificata, tramite apposita visita ispettiva, detta di rinnovo.

A seguito di esito positivo di detta verifica, l’Organismo emette un nuovo Certificato e procede al rinnovo, esplicito o tacito, del Contratto;

b)      il certificato, in cui è sempre presente la data di prima emissione  e di emissione corrente,  non riporta in modo esplicito la data di scadenza.

Tale data risulta, tuttavia, indicata, in termini impliciti, tramite la dizione prevista dal regolamento SINCERT per l’accreditamento degli organismi di certificazione: “La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (6 mesi o un anno)  ed al riesame completo del sistema di gestione per la qualità (o altro sistema di gestione aziendale) con periodicità triennale“.

La scadenza del certificato è pertanto implicitamente stabilita a tre anni decorrenti dalla data di emissione (prima o corrente) e ciò anche qualora il contratto tra organismo e azienda non preveda esplicitamente tale scadenza come clausola contrattuale.

Il Sincert, al fine di agevolare le procedure di accertamento della validità della certificazione di qualità, provvederà affinché le nuove certificazioni, emesse da organismi accreditati, saranno integrate con la dicitura : “Per una informazione puntuale ed aggiornata circa la validità del presente Certificato, si prega di contattare il seguente numero telefonico… o indirizzo e-mail…”.

Il Sincert, inoltre, nel corso dell’audizione si è impegnato ad informare questa Autorità, che ne farà oggetto di specifica comunicazione alle Soa, relativamente a tutti i procedimenti di revoca o di modifica delle Certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità già rilasciate dagli Organismi di certificazione.

Dalle considerazioni svolte, al fine di garantire i principi di uniformità di comportamento e di libera concorrenza tra gli operatori, i criteri da tener presente in sede di esperimento delle procedure di gara sono nei termini suindicati.

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