DETERMINAZIONE n. 22
del 5 dicembre 2001.
Indicazioni relative alla soluzione bonaria di controversie
(art.
31 bis, comma 1 della Legge 109/94 )
Premesso
che:
L’Autorità, al fine di monitorare il contenzioso in materia di opere pubbliche, ha richiesto ai responsabili dei procedimenti, mediante Comunicato del 15.5.2001 pubblicato nella G.U. n. 123 del 29.5.2001 ed integrato da un successivo Comunicato del 6.6.2001 diffuso via Internet, copia dei verbali sottoscritti dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 31 bis della legge 109/94, successivamente all’entrata in vigore del regolamento attuativo della legge quadro.
Da un esame degli accordi bonari pervenuti si sono riscontrate alcune
anomalie che di seguito si riassumono:
mancata
indicazione in alcuni accordi dell’importo dei lavori appaltati,
dell’importo e dell’oggetto delle riserve trascritte nel registro di
contabilità;
attivazione
della procedura de qua a seguito dell’iscrizione sui documenti contabili
di riserve che non possono comportare un aumento dell’importo contrattuale
superiore al 10 per cento;
erronea
sottoscrizione degli accordi da parte del responsabile del procedimento;
inosservanza
dei termini fissati per lo svolgimento del procedimento di soluzione bonaria
delle controversie;
mancata
utilizzazione del fondo previsto dall’art.
12 del regolamento 554/99.
Ritenuto
in diritto:
L’art.
31 bis della legge 109/94
definisce solo in via di principio gli elementi e le procedure per la
definizione dell’accordo, mentre il regolamento ne disciplina dettagliatamente
il perfezionamento.
La
condizione fissata dalla legge quadro è che le controversie devono riguardare
la fase di esecuzione dei lavori e devono essere sostanzialmente collegate al
valore economico delle riserve, per il quale è fissata una soglia minima pari
al 10% dell’importo contrattuale dei lavori.
L’art.
149 c. 1 del reg. dispone che, se nel corso dei lavori l’appaltatore abbia
iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti
indicati dall’art.
31 bis della legge quadro,
il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del
procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione
riservata nel merito.
Il
responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, deve
valutare l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell’effettivo raggiungimento del limite di cui sopra.
Da
ciò si desume che presupposti per l’avvio del procedimento sono la espressa
dichiarazione dell’ammontare dei lavori, l’importo e l’oggetto delle
riserve, e la valutazione del responsabile del procedimento ai sensi del
succitato comma 2 dell’art. 149 del D.P.R. 554/99.
Detti
presupposti devono essere indicati compiutamente nel verbale di accordo bonario
che, rappresentando l’atto conclusivo della procedura in esame, deve
formalizzare e contenere tutti gli elementi indispensabili alla definizione
della controversia. In particolare, va data contezza del superamento del limite
quantitativo delle riserve disposto dall’art.
31 bis della legge 109/94,
con specifico riferimento all’ipotesi (eventuale) in cui con la procedura de
qua vengano concretamente risolte soltanto alcune delle riserve iscritte.
Allo
stesso modo, anche in caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, e
sempre che siano state avviate (anche se non concluse) tra le parti concrete
trattative di definizione della vertenza, le stazioni appaltanti sono tenute a
formalizzare la mancata intesa con la controparte in un apposito verbale. Ciò
anche ai fini di un eventuale successivo ricorso all’istituto dell’arbitrato
previsto dall’art.
32 della legge 109/94.
Si
rammenta, a tal fine, che il testo previgente dell’art. 32 della legge quadro,
conseguente alle modifiche apportate dalla legge 216/95, prevedeva che venisse
redatto apposito verbale anche in caso di mancato raggiungimento dell’accordo
bonario, e che lo stesso venisse trasmesso all’Osservatorio dei Lavori
Pubblici.
La
circostanza che la nuova formulazione dell’art. 32, introdotta dall’art. 10
della legge 415/98, non faccia alcun riferimento al verbale di mancato
raggiungimento dell’accordo non inficia l’argomentazione sopra richiamata,
nel caso in cui vi siano state delle concrete trattative tra il responsabile del
procedimento e l’impresa esecutrice. Viceversa, qualora tra le parti non vi
sia alcun margine di trattativa, è da ritenersi che il responsabile del
procedimento debba limitarsi a rendere edotta l’amministrazione di
appartenenza.
Secondo
la normativa di riferimento fulcro del tentativo di accordo bonario è il
responsabile del procedimento. Ai sensi dell’art.
149 c. 2 del regolamento, infatti, lo stesso deve valutare l’ammissibilità
e la non manifesta infondatezza delle riserve iscritte, ove per ammissibilità
deve intendersi la iscrizione delle riserve secondo le modalità e nei termini
prescritti dall’art. 165 dello stesso
regolamento, mentre per non manifesta infondatezza una sommaria valutazione
dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento delle riserve.
Tali
valutazioni sono espressamente finalizzate alla verifica “…dell’effettivo
raggiungimento dei limiti di valore” (art. 149, c.
2) per scongiurare l’eventualità di elusioni applicative della norma.
La
scelta del legislatore di porre in capo al responsabile del procedimento tale
incombenza è dettata dal fatto che allo stesso spetta il controllo su tutti i
fattori comportanti aumenti di spesa, anche non influenti in maniera diretta ed
immediata, ma che comunque possano gravare sul committente nella fase esecutiva
del contratto di appalto.
La
valutazione preliminare del responsabile è, peraltro, conseguente alla
comunicazione che il direttore dei lavori deve inoltrare allo stesso
immediatamente dopo l’avvenuto superamento della soglia di legge.
Compiute
le suddette valutazioni, il responsabile del procedimento, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di
collaudo, e dopo aver sentito l’appaltatore sulle condizioni ed i termini di
un eventuale accordo, formula alla stazione appaltante una proposta di accordo
bonario.
La
prevista convocazione delle “parti” ad opera del responsabile, per la
sottoscrizione del verbale, sottintende che il medesimo venga firmato unicamente
dall’appaltatore e dal rappresentante della stazione appaltante, al quale
spetta la valutazione definitiva della proposta formulata dal responsabile del
procedimento.
L’art.
31 bis assegna un termine di
novanta giorni al responsabile del procedimento per la presentazione della
proposta di accordo, decorrente dall’apposizione dell’ultima delle riserve
che abbia contribuito al superamento del limite minimo previsto dal medesimo
articolo, ed un termine di sessanta giorni all’amministrazione per deliberare
sull’anzidetta proposta.
Tali
termini hanno carattere ordinatorio e, pertanto, la loro scadenza ha solo
l’effetto sul piano contrattuale di legittimare l’affidatario alla messa in
mora del committente. Tale circostanza comporta che l’appaltatore non può
attivare innanzi all’organo giurisdizionale amministrativo la procedura del
silenzio-inadempimento.
Pur
tuttavia, è da evidenziare come un superamento consistente dei medesimi
svilisce la natura stessa dell’accordo bonario
volto ad accelerare il contenzioso in materia di opere pubbliche
attraverso un meccanismo di conciliazione avente natura negoziale che si
contrappone alla risoluzione in via amministrativa.
Analoghe
considerazioni vanno svolte in relazione ai termini indicati dall’art.
149 c. 3 reg., per il quale la stazione appaltante deve dare sollecita
comunicazione sia al responsabile del procedimento che all’appaltatore delle
proprie determinazioni in ordine alla proposta di soluzione bonaria.
Nel
termine di sessanta giorni, la stazione appaltante ha facoltà di acquisire
eventuali ulteriori pareri da essa ritenuti necessari: il regolamento lascia,
perciò, aperta la possibilità di un’ulteriore istruttoria.
L’art.
12 del D.P.R. 554/99 prevede l’obbligo di inserimento nel bilancio
dell’amministrazione aggiudicatrice di un fondo pari ad almeno il tre per
cento delle spese previste per l’attuazione degli interventi compresi nel
programma, ed il successivo comma 3 dispone, altresì, che i ribassi d’asta e
le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere
destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare detto
fondo.
Le
disposizioni della legge 109/94 in materia di programmazione trovano
applicazione a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla
pubblicazione del D.M. 21.6.2000,
avvenuta in data 27.6.2000, e recante modalità e schemi-tipo per la redazione
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali, e dell’elenco annuale
dei lavori, il cui art. 7 sancisce
un accantonamento di fondi sul programma per accordi bonari; ne consegue che a
partire dall’anno 2001 i bilanci preventivi devono contenere il fondo di cui
sopra, e che allo stesso le stazioni appaltanti debbono obbligatoriamente
attingere per dare esecuzione agli accordi bonari stipulati.
Dalle
considerazioni svolte emerge che presupposti per l’avvio del procedimento sono
la espressa dichiarazione dell’ammontare dei lavori, l’importo e l’oggetto
delle riserve, l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle
medesime in relazione al limite di valore indicato dalla norma.
Ne
consegue che detti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel verbale
di accordo bonario. Lo stesso deve essere sottoscritto dall’impresa e
dall’organo deliberante dell’amministrazione procedente anche in caso di
mancato raggiungimento dell’accordo, ove vi siano state delle concrete
trattative tra le medesime controparti.
Il
termine di novanta giorni per la presentazione della proposta di accordo da
parte del responsabile del procedimento, decorrente dall’apposizione
dell’ultima delle riserve che abbia contribuito a far raggiungere il limite
fissato dalla norma, ed il termine di sessanta giorni assegnato
all’amministrazione per l’assunzione di un provvedimento motivato, hanno
carattere ordinatorio.
La
sottoscrizione del verbale di accordo bonario è demandata al rappresentante
della stazione appaltante ed all’affidatario dei lavori.
Le
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad utilizzare il “fondo” previsto
dall’art. 12 del D.P.R. 554/99,
all’uopo istituito, per l’adempimento degli oneri conseguenti
all’esecuzione degli accordi bonari.