DETERMINAZIONE N. 2/2000
del
13 gennaio 2000
Con esposto in data 14 settembre 1999, la Società
E.G. informava l’Autorità che un bando di gara di appalto di lavori
pubblici per un importo a base d’asta di circa 7 mld, faceva obbligo ai
concorrenti - tra cui l’impresa esponente - di acquistare, a pena di
esclusione, la documentazione tecnica, verso il prezzo di Lire 2.700.000.
L’impresa
esponente lamentava che tale condizione poneva un onere eccessivo a carico
dei partecipanti e concretava, inoltre, una situazione discriminatoria a
favore delle imprese con maggiori disponibilità finanziarie, con
violazione della “par condicio” tra i concorrenti e con pregiudizio
della libera concorrenza.
La stazione appaltante, su richiesta dell’Autorità, giustificava l’inserimento della clausola nel bando, sostenendo che l’obbligo di acquisto della documentazione derivava dalla complessità dei lavori da realizzare che imponeva la perfetta conoscenza degli elaborati progettuali a garanzia della corretta riuscita delle opere. Inoltre, il rimborso delle spese per le copie della documentazione si giustificava sulla base del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, la quale non può conseguire una efficiente gestione se obbligata a sostenere un inutile aggravio di costi.
La
questione prospettata presenta rilievo di carattere generale che richiede
uno specifico esame.
Va
specificato che il bando in esame e relativa clausola che pone a carico
dei concorrenti l’obbligo: di aver “acquistato e ritirato la
documentazione di appalto” e precisa che “l’acquisto e il ritiro di
tale documentazione, analiticamente descritta nell’elenco predisposto,
sono obbligatori, pena “esclusione dalla gara: tali adempimenti dovranno effettuarsi
“perentoriamente entro il 2.9.1999 presso ditta U. B.– previa
prenotazione telefonica. Il costo della documentazione in questione
è pari a nette L. 4.500.000, oltre IVA al 20%: il committente stabilisce
peraltro di addebitare ai partecipanti esclusivamente L. 2.250.000, oltre
a Lire 450.000 per IVA al 20% e così per complessive L. 2.700.000,
assumendo a proprio carico il costo della copia del progetto costruttivo,
che fa parte di detta documentazione.
Ciò
premesso, si ricorda che la direttiva comunitaria 93/37/CEE che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
disciplina, all’articolo 12, la procedura di ricezione delle offerte
nelle procedure aperte, quale la procedura in argomento. La norma prevede
che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad inviare i capitolati
d’oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti dai
concorrenti. La stessa, quindi, pone a carico della stazione appaltante
l’obbligo di fornire ai richiedenti ogni documento od atto di gara che
possa essere necessario per formulare l’offerta.
Lo
schema di regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994
n.109
e successive modifiche, all’articolo 79, recepisce integralmente le
disposizioni dell’anzidetta direttiva e all’articolo 71, comma 2,
dispone, inoltre, che l’offerta che i concorrenti devono presentare per
l’affidamento di appalti, deve essere accompagnata da una dichiarazione
con la quale gli stessi attestino di aver esaminato gli elaborati
progettuali e di aver preso piena cognizione dello stato dei luoghi e
di tutte le condizioni che possono influire sull’offerta. In coerenza
dispone anche l’articolo 90, comma 5, dello stesso regolamento per il
caso di appalto integrato ovvero nel caso di appalti i cui corrispettivi
sono stabiliti esclusivamente a corpo, ovvero a corpo e a misura, con una
significativa previsione di “esame” degli elaborati progettuali,
“posti in visione” (ovviamente dalla stazione appaltante e
“acquisibili”).
Da
queste indicazioni normative emerge, con evidenza, che non può essere
imposto al concorrente l’obbligo di acquistare, per di più a pena
d’esclusione dalla gara, la documentazione inerente l’appalto. Al
contrario vi è l’obbligo della stazione appaltante di fornire ogni
informazione utile per la presentazione dell’offerta e sempre che il
concorrente ne faccia espressa richiesta, di rilasciarne copia con
rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione. Il che è,
inoltre, conforme alla normativa generale in materia di accesso alla
documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241.
All’elemento
di contrasto con le regole dell’ordinamento italiano della suriportata
clausola del bando se ne accompagna uno ulteriore. Questa scelta
amministrativa di sancire l’obbligo per i concorrenti di acquistare la
documentazione di gara, pena l’esclusione dalla gara stessa, contraddice
il principio della concorrenza, sancito dal diritto comunitario.
Né
la fondata esigenza che si abbia perfetta conoscenza degli elaborati
progettuali può giustificare la imposizione di modalità di adempimento
onerose, imposte dalla stazione appaltante dell’obbligo imposto dalla
legge di avere detta conoscenza da parte dei partecipanti alle gare e che
si collega già ad effetti che gravano su questi nel caso di inesatto
adempimento.
Non
è consentito, pertanto, alle stazioni appaltanti di prevedere nel bando
di gara clausola che, a pena di esclusione, fissi modalità di esame
vincolante degli atti relativi, con oneri economici che si concretizzino
in pagamenti a terzi e non nel rimborso delle spese per le copie degli
atti stessi, ove richieste dai concorrenti alla gara.