DETERMINAZIONE
n. 31/2000
del
14 giugno 2000
“D.P.C.M.
19 gennaio 1991, - n. 55 - dimostrazione di lavori eseguiti”
L'ANCE,
Associazione Nazionale Costruttori Edili, con nota n° 51 C2/V di protocollo in
data 3/2/2000 rappresentava l'anomalia riscontrata nel bando di gara per la
realizzazione della variante in galleria di Monte Zucco della linea ferroviaria
Treviso - Calalzo.
Detta
anomalia consisteva nella richiesta, ai fini della qualificazione per la
partecipazione alla gara, che il concorrente avesse eseguito nell'ultimo
quinquennio lavori di costruzione di gallerie naturali con una tecnica
determinata e con un importo pari a 0.50 volte l'importo a base d'asta se il
requisito veniva dimostrato con un solo lavoro, ovvero pari a 0.60 volte lo
stesso importo, se dimostrato con due lavori.
Il
Consiglio dell' Autorità, esaminato nell'adunanza del 29 marzo 2000 l'esposto
in oggetto e considerate le delucidazioni fornite dalla s.p.a. Ferrovie dello
Stato richiamava alla propria determinazione del 28 dicembre 1999 n.15
concernente "Previsione nei bandi dei requisiti relativi alla
capacità tecnica e finanziaria" secondo cui l'ente appaltante non può
prevedere nel bando disposizioni maggiormente onerose rispetto a quelle previste
con D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n.55 (cosiddetto decreto sui bandi-tipo), in vigore
fino alla introduzione del nuovo sistema di qualificazione delle imprese, nel
rispetto del principio generale, affermato dalla giurisprudenza, della omogeneità
di comportamento delle stazioni appaltanti in ordine alle condizioni di gara,
volte a garantire la più ampia partecipazione alle gare stesse.
Con
la indicata previsione del bando, si determinava, invece, una ingiustificata
restrizione del mercato, in contrasto con i principi enunciati dall'art.
1 della
legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni.
Si
chiedevano alla S.p.a. Ferrovie dello Stato gli ulteriori provvedimenti in
ordine alla procedura in argomento.
Detta
società riscontrava e precisava che lo stato attuale della procedura di gara
europea era in fase avanzata, in quanto la scadenza delle offerte era stata
fissata per il giorno 10/5/2000; - che delle 7 domande di invito a partecipare
alla gara d'appalto, solo 6 soggetti nazionali (sia individuali, sia raggruppati
in ATI) erano stati ritenuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti
previsti nel bando di gara.
Nel
merito affermavano che, nel bando di gara erano puntualmente rispettate le
percentuali previste dal D.P.C.M. 55/91 in ordine all'importo dei lavori
eseguiti nell'ultimo quinquennio nella categoria prevalente e che il richiesto
requisito tecnico relativo ai 5400 ml. di galleria eseguiti a fronte dei 2700
ml. previsti nel bando, “serve unicamente a definire ed accertare l'esperienza
maturata nell'attività di scavo di tipo innovativo...........appena sufficiente
a garantire, considerate le caratteristiche geologico - ambientali della zona,
adeguata esperienza in riferimento alla particolare natura degli stessi.”
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Va
premesso che il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55 recante disposizioni per
garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti, relativamente
ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché
disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per
l'esecuzione di opere pubbliche, all'art. 6 comma 1, lett d), relativo agli
appalti di importo pari o superiore ai cinque milioni di ECU ed inferiore ai
trentacinque milioni di ECU, prevede che debba essere dimostrato di avere
eseguito nell'ultimo quinquennio, uno o due lavori nella categoria prevalente o
nelle categorie d'iscrizione previste nel bando in misura variabile tra 0.40 e
0.50 volte quello a base d'asta qualora comprovato con un solo lavoro o nella
misura variabile tra 0.50 e 0.60 volte l'importo a base d'asta qualora
comprovato con due lavori.
Il
comma 4 dello stesso articolo 6 stabilisce altresì che il requisito concernente
l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico è dimostrato
mediante dichiarazione dell'interessato circa la proprietà o l'effettiva
disponibilità di essi, in relazione alle caratteristiche dei lavori da
realizzare. Non è consentito richiedere attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamenti tecnici che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o
di eliminarne altre. Infine il comma 6 prevede che “ le amministrazioni
committenti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della capacità
economica e finanziaria e capacità tecnica con modalità diverse da quelle
previste dal presente articolo."
In
base alle indicate disposizioni può prescindersi dal riferimento operato
dall’ANCE che correla criticamente il requisito quantitativo richiesto dei
5400 ml. di galleria, (doppio rispetto alla quantità prevista nel bando), con
l'importo complessivo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio.
Per
quanto riguarda, invece, le referenze tecniche richieste dalle Ferrovie dello
Stato le disposizioni del bando si pongono in contrasto con il comma 6 dell'art.
6 sopra citato, secondo cui i requisiti da richiedere ai concorrenti ai fini
della partecipazione a gare d'appalto, relativi alla capacità tecnica -
economica e finanziaria, non possono assolutamente discostarsi da quelli
tassativamente fissati dalla norma di cui trattasi.
Va
messo in rilievo che la capacità tecnica dell'imprenditore è provata dalla
esecuzione a regola d'arte dei lavori e principalmente dall'importo degli stessi
eseguiti nell'ultimo quinquennio senza che abbiano rilievo le caratteristiche e
le modalità di esecuzione dei lavori. La richiesta, quindi, del requisito di
aver eseguito una quantità di lavori non inferiore ad un certo valore non è
basata su alcun elemento significativo, in quanto nulla cambia in relazione alle
modalità di esecuzione dell'opera, se un tratto di galleria si estende oltre
una certa lunghezza, trattandosi di categorie di lavoro analoghe e ripetitive di
quelle precedentemente eseguite.
Inoltre,
costituisce ulteriore e non previsto requisito, quello concernente la
disponibilità dell'attrezzatura e dei mezzi d'opera necessari per l'esecuzione
dei lavori, nella fattispecie la disponibilità della macchina per l'esecuzione
dello scavo meccanizzato, richiamata specificatamente nel bando. Ciò in quanto
la scelta delle modalità di esecuzione non è fatto che assume rilievo in sede
di gara e richiederlo può avere effetti negativi sul principio comunitario
della concorrenza e dell’accesso agli appalti.
Ai fini della
tutela sostanziale degli interessi dell’amministrazione possono soccorrere
prescrizioni progettuali di capitolato speciale che impongano
all’aggiudicatario le necessarie, particolari modalità di esecuzioni, ivi
compreso l’uso di apparecchiature speciali.
Il Segretario Il Presidente