ATTO DI REGOLAZIONE
n.
34
del
18 luglio 2000
“Project
financing – Piano economico-finanziario”
Il
Comune di Genova ha interessato l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici relativamente all’interpretazione ed all’applicazione di alcune
disposizioni della normativa in tema di project financing, istituto previsto
agli articoli 37bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni.
Stante
il rilievo che riveste la questione in oggetto ed il coinvolgimento di
molteplici interessi del settore degli appalti pubblici, in conformità a quanto
disposto nel Regolamento sul funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, secondo il quale ogni valutazione dei problemi e delle prassi
va condotta in base agli apporti delle Amministrazioni ed enti rappresentativi
di apparati e interessi del settore dei lavori pubblici, l’Autorità stessa ha
convocato un’audizione, che si è tenuta presso la propria sede in data 13
aprile 2000.
Alla
convocazione è stato allegato un documento base predisposto dall’Autorità
nel quale veniva prospettato il quadro complessivo della questione e venivano
poste le seguenti problematiche:
a)
se l’asseverazione da parte degli istituti di credito del piano
economico- finanziario presentato dal promotore sia da intendersi come impegno
della banca stessa a finanziare l’opera;
b)
se i soggetti che partecipano alla licitazione privata per
l’affidamento della concessione dovranno, come il promotore per la proposta,
presentare un piano finanziario asseverato da un istituto di credito, a supporto
della propria offerta;
c)
se, qualora il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario sia
assicurato dal concedente anche mediante la corresponsione di un prezzo,
quest’ultimo sia da corrispondere in conto lavori o in conto gestione, ai fini
del calcolo dell’IVA.
Conseguentemente
sono state acquisite memorie e documenti dei partecipanti all’audizione,
conservati presso gli uffici dell’Autorità, ed il Consiglio dell’Autorità
ha assunto la seguente deliberazione.
CONSIDERAZIONI
DELL’AUTORITA’
1)
Il fenomeno della finanza di progetto è un istituto di origine anglosassone,
che ha trovato inizialmente la propria applicazione in paesi di common law, ove
l’ordinamento giuridico presenta caratteristiche di flessibilità non comuni
alle basi strutturali di quello italiano.
La
caratteristica qualificante di tale istituto consiste essenzialmente nella
copertura finanziaria di importanti investimenti sulla base di un progetto in
quanto tale, prendendo in considerazione la sua validità, la sua corretta
gestione e quindi la sua capacità di produrre reddito per un determinato
periodo di tempo.
A
differenza del tradizionale finanziamento all’imprenditore, basato
sull’equilibrio finanziario ed economico del soggetto, il project financing si
basa, pertanto, sulle prospettive reddituali e sui flussi di cassa attesi da una
specifica iniziativa. Esso si applica, quindi, con particolare riferimento ai
progetti infrastrutturali nel settore delle opere pubbliche, a quelle iniziative
che risultano essere in grado di generare un cash flow di gestione e un adeguato
profitto in termini di capacità a soddisfare un bisogno reale diffuso.
Ne
consegue che il project financing non è uno strumento adatto a tutte le
iniziative che richiedono elevati investimenti, ma solo a quelle dotate di un
rapporto di leva tale da rendere l’iniziativa affidabile, prescindendo dalle
garanzie e dall’equilibrio economico-finanziario dei suoi promotori.
L’iniziativa viene, pertanto, valutata esclusivamente o prevalentemente sulla
base dei profitti che può generare.
Altro
elemento peculiare della finanza di progetto è la presenza di una singolare
strutturazione dei rapporti giuridici ed economici che si instaurano tra i
molteplici operatori pubblici e privati che vi partecipano. Si tratta cioè di
un fenomeno contrattuale globale, inteso come mezzo per gestire e ripartire il
rischio connesso al progetto fra i soggetti coinvolti nell’iniziativa.
L’istituto in questione non può essere letto quindi in chiave atomistica, cioè
come sommatoria dei singoli rapporti contrattuali che lo compongono, ma, al
contrario, va interpretato quale risultato del collegamento negoziale fra
molteplici rapporti giuridici in cui gli interessi, gli obblighi e le
responsabilità rendono difficile qualificare come “terzo” uno dei soggetti
partecipanti all’iniziativa rispetto alle prestazioni rese dagli altri
soggetti coinvolti.
Ne
consegue che le operazioni realizzate con lo strumento del project financing si
distinguono per una estrema contrattualizzazione dei rapporti giuridici
sottostanti e per il quasi totale isolamento del progetto (ring fence) da ogni
relazione esterna. Strettamente connessa ad una tale logica strutturale e
contrattuale è la presenza pervasiva dei soggetti finanziatori che entrano
nella vita del progetto sin dalla sua fase iniziale e ne determinano termini e
condizioni di operatività.
Le
banche, infatti, cessano di essere elemento esterno dell’iniziativa
imprenditoriale per assumere un ruolo di controllo dell’intera operazione in
modo assolutamente nuovo rispetto ai tradizionali interventi di finanziamento.
Nella
finanza di progetto esse sono chiamate ad un’attività di valutazione dei
progetti ed a strutturare le tecniche finanziarie al fine di incrementarne la
redditività, con ciò segnando il definitivo passaggio dal finanziamento di
impresa al finanziamento del progetto. Si tratta, cioè, di un investimento di
capitali da parte degli istituti di credito basato sull’analisi della capacità
della proposta di generare ricavi.
Con
l’introduzione della valutazione del merito di credito dall’impresa al
progetto e dalla valutazione della affidabilità patrimoniale
dell’imprenditore alla capacità del progetto di ripagare il debito e generare
reddito, il project financing modifica conseguentemente la prospettiva del confronto
tra imprese e banche.
Diverso
appare anche il rapporto tra gli istituti di credito e le stesse amministrazioni
pubbliche che necessitano di un sostegno da parte degli
intermediari finanziari non più
limitato alla provvista di
capitale
al concessionario per la realizzazione dell’opera, ma che si concretizza nella
necessaria assistenza specialistica al montaggio dei progetti, nell’attività
di ausilio alla stessa stazione appaltante ed al controllo continuo
dell’iniziativa.
A
livello internazionale, i servizi offerti dagli istituti di credito nelle
operazioni di project financing si possono classificare in due grandi categorie:
-
servizi di consulenza;
-
servizi di finanziamento.
I
primi sono finalizzati alla definizione del rischio connesso all’operazione,
dei tempi della stessa e della sua dimensione al fine di renderla
“bancabile”, cioè proponibile ai finanziatori.
Questo
tipo di attività, in linea teorica, può essere svolta anche da soggetti
diversi dagli istituti di credito, poiché si concretizza in una prestazione di
servizi di consulenza tecnica, legale e finanziaria che non richiedono la
disponibilità di notevoli mezzi finanziari. Tuttavia, nell’attività di
consulenza, il ricorso ad una banca è comunemente ritenuto indispensabile in
ragione della conoscenza del mercato da essa posseduta che influisce sulle
scelte progettuali allo scopo di rendere l’operazione realizzabile.
L’analisi dei costi e dei ricavi del progetto, la ripartizione dei rischi, il
modello economico finanziario di riferimento ed altri parametri finanziari che
rappresentano la valutazione della “bancabilità”
del progetto sono contenuti nell’information memorandum. Ad esso si accompagna
il documento chiamato “term sheet”, in cui vengono descritte le condizioni
ed i termini del finanziamento.
I
servizi di finanziamento, invece, consistono nella effettiva erogazione di
capitale, di rischio o di debito, sulla base degli studi predisposti dai
consulenti. Essendo necessaria una notevole disponibilità finanziaria si tratta
di un’attività di prevalente, se non di esclusivo, interesse degli
intermediari finanziari.
In
passato il ruolo del consulente finanziario terminava con la redazione dell’information
memorandum contenente anche il piano economico finanziario del progetto con i
flussi di cassa previsti, ponendo in essere una netta separazione tra la banca
che strutturava e garantiva il
piano e quella che lo finanziava.
La
separazione dei due ruoli di consulente e di finanziatore presenta il vantaggio
che il consulente, non fungendo anche da intermediario finanziario, può
assicurare quell’imparzialità di giudizio che garantisce il bilanciamento tra
gli interessi del promotore e dei finanziatori che interverranno
successivamente.
Tuttavia,
gli istituti di credito che intervengono successivamente nella fase del
finanziamento potrebbero mancare di punti di riferimento credibili e di
conseguenza potrebbe derivarne una difficoltà nel reperimento dei fondi e,
quindi, il rischio di rendere il progetto irrealizzabile.
A
ciò si aggiunga il pericolo di duplicazione dei costi derivante dalla
circostanza che il finanziatore vorrà comunque riesaminare l’insieme degli
aspetti legali, tecnici, fiscali ed amministrativi per accordare il
finanziamento.
E’
opportuno rilevare che a livello internazionale, proprio con particolare
riferimento alle operazioni di project financing, un numero sempre crescente di
banche opera secondo il cosiddetto modello integrato, ossia nella duplice veste
di consulente e di finanziatore. Ciò consente di offrire al promotore tutti i
vantaggi derivanti dall’avere un unico interlocutore che lo garantisce in
tutte le fasi di vita del progetto, evitando il rischio di porre in essere
attività che si possono parzialmente sovrapporre ed inutilmente duplicare,
influendo in tal modo sul costo complessivo del progetto e soprattutto limitando
i rischi di insuccesso nella fase di raccolta dei fondi.
Dalla
prassi nazionale ed internazionale in tema di project financing, si rileva che
di particolare importanza è il ruolo della banca cosiddetta “arranger” che
assume un ruolo preminente nell’organizzazione del prestito e che svolge
l’attività di reperire il finanziamento sul mercato, assicurando comunque la
sottoscrizione diretta di un certo ammontare. Nelle operazioni di project
financing è molto frequente che i promotori richiedano impegni di finanziamento
interamente sottoscritti (underwriting), che consistono in impegni legali
assunti sulla base di termini e condizioni negoziate e concordate tra le parti,
che formano il cosiddetto term-sheet. L’impegno è vincolante ed è soggetto
ad alcune condizioni sospensive specificatamente indicate.
Il
processo di underwriting (nelle differenti formulazioni del “fully
underwritten” e del “fully committed”), quindi, sposta sui sottoscrittori
il rischio di un insuccesso nella fase di reperimento dei capitali, poiché nel
caso che le altre banche rifiutino di finanziare il progetto gli
“underwriters” sono obbligati a contrarre, cioè legati all’impegno di
dover comunque provvedere al finanziamento a favore del promotore.
Nonostante
il costo per il promotore ed il rischio per le banche, il ricorso al processo di
underwriting può risultare determinante nello sviluppo di operazioni di project
financing. Il motivo principale è che la certezza dei finanziamenti crea
affidabilità del progetto, favorendo la stipula degli altri contratti
commerciali e consentendo un tempestivo avvio della realizzazione
dell’iniziativa.
A
ciò si aggiunga l’affidamento che l’operazione di cui trattasi genera
nell’amministrazione pubblica che può contare su un piano finanziario reso
ancor più solido, in quanto garantito direttamente dalle banche mediante un
impegno di sottoscrizione.
Detto
impegno, come detto, non equivale ad un effettivo finanziamento poiché sarà la
banca arranger a reperire gli altri finanziatori, anche mediante la creazione di
un pool di istituti di intermediazione finanziaria, ma getta le basi per
assicurare il passaggio da una mera ipotesi di investimento ad un progetto che
possiede tutte le potenzialità tecniche, legali ed economiche per essere
realizzato.
Dall’analisi
suesposta circa i principali meccanismi che caratterizzano le operazioni in
project financing a livello internazionale, occorre ora passare ad esaminare
come detto istituto è stato disciplinato dal legislatore nazionale.
Con
il dettato normativo contenuto nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni è stato in effetti introdotto nel nostro ordinamento giuridico,
in relazione al solo settore dei lavori pubblici, l’istituto della finanza di
progetto, disciplinando tuttavia solo alcuni aspetti del fenomeno.
Inteso
come un originale sistema di impulso per la realizzazione delle opere pubbliche,
esso rappresenta anche per gli enti pubblici uno strumento cui ricorrere quasi
necessariamente, stante il preoccupante divario esistente in termini finanziari
tra disponibilità del settore pubblico e fabbisogno per opere infrastrutturali
ad uso della collettività.
Tuttavia,
affinché un’operazione ad iniziativa del promotore possa raggiungere gli
obiettivi prefissati occorre un nuovo comportamento ed atteggiamento sia da
parte dei soggetti costituenti l’amministrazione pubblica sia da parte del
mondo finanziario e bancario e di quello imprenditoriale. Occorre ribadire,
infatti, che nel project financing muta radicalmente la prospettiva
dell’analisi che si deve effettuare: non più una valutazione
dell’equilibrio economico e finanziario del realizzatore, ma di quello del
progetto che si propone. E’ pertanto essenziale una corretta analisi dei
bisogni, soprattutto in termini del potenziale bacino d’utenza dell’opera
finita e di quantificazione dei costi di realizzazione, in quanto se essa sarà
esatta potrà garantire l’indispensabile cash flow.
L’istituto
della programmazione triennale gioca un importante ruolo nella applicazione
dello strumento di cui trattasi. Ogni anno infatti la pubblica amministrazione
nelle sue varie articolazioni individua i bisogni della collettività e le opere
da realizzare per rispondere a detti bisogni mediante un programma triennale
scorrevole articolato in elenchi annuali. La programmazione pertanto individua
anche le opere realizzabili mediante lo strumento della concessione basato sul
project financing, ossia con una procedura ad iniziativa di soggetti privati.
Infatti,
a differenza dell’istituto della concessione vera e propria che si basa
sull’iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice, l’istituto del
project financing prevede l’iniziativa del privato, pur nella considerazione
che entrambe le fattispecie in realtà prendono l’avvio da una scelta pubblica
effettuata nel programma triennale.
E’
importante sottolineare che la legge, infatti, non ha inteso sostituire le
scelte dell’amministrazione con quelle del privato: oltre al fatto che
l’opera deve essere già inserita in uno strumento di programmazione,
l’amministrazione è l’unico soggetto deputato a decidere quale sia il
momento più opportuno per partire con la realizzazione dell’opera stessa e
quali opere rivestano un carattere prioritario.
L’intento
del legislatore è dunque quello di rispettare le scelte di priorità degli
interventi effettuate dall’Amministrazione, nel cui ambito possono essere
avanzate proposte da parte del privato promotore.
Nella
procedura ad iniziativa dei privati, ai sensi dell’art. 37 bis della legge
109/94 e successive modificazioni, i promotori possono proporre entro il 30
giugno di ogni anno, termine da considerarsi perentorio, alle amministrazioni
competenti la realizzazione di infrastrutture aventi carattere imprenditoriale
già inserite nel programma triennale e negli strumenti urbanistici approvati.
Dette
proposte devono comprendere:
-
uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale;
-
uno studio di fattibilità;
-
un progetto preliminare;
-
una bozza di convenzione;
-
un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito;
-
una specificazione del servizio e della relativa gestione;
-
l’indicazione: dei parametri di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b)
della legge stessa, per la valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, basati sul piano economico-finanziario; delle garanzie offerte alla
amministrazione; delle spese sostenute per la predisposizione della proposta
entro i limiti previsti dalla norma stessa.
Uno
degli elementi costitutivi della proposta, quindi, è il piano economico
finanziario asseverato da un istituto di credito, che deve comprendere tutti gli
elementi atti a consentire all’amministrazione di compiere una propria
valutazione sull’iniziativa.
Il
piano economico finanziario è in sostanza l’insieme degli studi e delle
analisi che consentono una valutazione preventiva della fattibilità finanziaria
del progetto e il disegno di una ipotesi di modalità di reperimento dei fondi
necessari per il sostegno dell’iniziativa stessa.
Esso è orientato prevalentemente a definire il profilo di rischio dell’operazione, i relativi tempi di attuazione e la dimensione della stessa al fine di renderla proponibile alla comunità dei finanziatori. Con tale strumento viene valutata la sussistenza dell’equilibrio dell’investimento sotto il duplice profilo economico e finanziario, cioè sia con riguardo ai ricavi che si attendono mediante l’applicazione delle tariffe e che devono poter ripagare i costi di realizzazione dell’infrastruttura e di gestione del servizio, sia in relazione alle risorse finanziarie che devono far fronte agli esborsi monetari.
Il
legislatore ha disposto, inoltre, che il piano economico finanziario di cui
trattasi debba essere asseverato da
un istituto di credito.
Secondo
alcuni partecipanti all’audizione l’asseveramento consisterebbe nella sola
attestazione da parte della banca atta a comprovare che i flussi di entrate
previsti nello svolgimento del servizio, sulla base delle analisi svolte dal
promotore, saranno in grado di assicurare la copertura dei costi previsti ed il
reintegro dei finanziamenti acquisisti sul mercato. Ciò non dovrebbe implicare,
altresì, una valutazione approfondita da parte della banca del mercato
interessato, sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta, ed un
esame della struttura dei prezzi e delle tariffe praticabili, perché in tal
modo si duplicherebbero gli studi già compiuti dal promotore. Si tratterebbe,
quindi, solo di una verifica di massima, atta a dimostrare la credibilità
dell’iniziativa ossia che il prospetto finanziario del progetto abbia una
coerenza e una propria validità ai tassi di mercato.
L’Autorità
ritiene, invero, che la natura e la funzione che il legislatore ha inteso
riconoscere all’attività di asseveramento degli istituti di credito non
consente di poter ricondurre la stessa ad una mera verifica di massima del piano
economico finanziario. Detta attività è da intendersi in primo luogo come
esercizio di una funzione di rilevanza pubblicistica, che si sostanzia
nell’accertamento effettuato dall’istituto di credito, in luogo
dell’amministrazione stessa, su uno degli elementi costitutivi della proposta.
L’attività
di asseverazione è volta quindi ad un esame critico ed analitico del progetto,
in cui vengono valutati gli aspetti legati alla fattibilità dell’intervento,
alla sua remuneratività ed alla capacità di generare flussi di cassa positivi.
Essa risulta, pertanto, essere un elemento essenziale della proposta vista la
necessità di utilizzare il piano economico finanziario presentato dal promotore
per determinare il valore degli elementi mediante i quali valutare l’offerta
economicamente più vantaggiosa nella successiva gara propedeutica alla
procedura negoziata prevista dalla legge per l’affidamento della concessione.
Non
è sufficiente, quindi, che l’istituto di credito effettui una semplice
verifica di massima del piano economico finanziario presentato dal promotore, ma
sarà necessario che esso attesti la coerenza degli elementi che lo compongono,
con particolare riferimento a quelli previsti dall’art. 18, comma
3, e
dall’art. 85, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.
554.
In particolare, l’attività di asseverazione dovrà attestare che il piano economico finanziario è coerente ai fini della determinazione dei seguenti elementi:
a
a) l’eventuale prezzo massimo che l’amministrazione aggiudicatrice
intende corrispondere;
b
b) l’eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a
corrispondere per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
c
c) l’eventuale canone da corrispondere all’amministrazione
aggiudicatrice;
d
d) la percentuale dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi;
e
e) il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio
della gestione;
f)
f) la
durata massima della concessione;
g
g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle
relative modalità;
h
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare
all’utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.
L’asseveramento
deve altresì fornire indicazioni alla stazione appaltante circa
l’identificazione di eventuali ulteriori elementi specifici che saranno
inseriti nel contratto.
Infine,
l’asseveramento dovrà indicare utili elementi di valutazione per la stazione
appaltante perché la stessa preveda la facoltà o l’obbligo per il
concessionario di costituire la società di progetto prevista dall’articolo 37
quinquies della legge quadro.
L’istituto
di credito, in conclusione, è chiamato a svolgere la propria attività di
asseveramento per attestare, in particolare, il valore degli elementi suindicati
che verranno successivamente inseriti nel bando di gara dalla stazione
appaltante quali criteri per valutare l’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Da
ciò deriva che il mancato o incompleto asseveramento comporta la conseguente
inammissibilità della proposta, poiché viene a mancare una parte fondamentale
della stessa, esplicitamente prevista dal legislatore. Ciò in quanto la
proposta non potrà essere ritenuta di pubblico interesse e, di conseguenza,
approvata se la stessa non risulta completa in ogni sua parte, ivi compresa
l’asseverazione analitica da parte degli istituti di credito del valore degli
elementi sopra indicati.
Pertanto,
in presenza di un asseveramento incompleto o nel quale la coerenza del piano
economico finanziario in relazione agli elementi di cui agli articoli 18, comma
3, e 85, comma 1, del D.P.R. 554/99, non sia ritenuta sufficientemente e
chiaramente attestata, la stazione appaltante, durante l’attività valutativa
prevista all’art. 37 ter della legge 109/94 e successive modificazioni, sarà
tenuta a richiedere al promotore e all’istituto di credito asseverante le
necessarie integrazioni e/o chiarimenti, al fine di poter ritenere ammissibile
la proposta stessa. E ciò anche in riferimento alle proposte presentate entro
la data del 30 giugno 2000.
Stabilita
la natura e la funzione dell’attività di asseveramento che deve essere
compiuta dagli istituti di credito, bisogna ora esaminare se essa possa
intendersi anche come obbligo a contrarre da parte dell’istituto di credito,
cioè come impegno al successivo finanziamento a favore del promotore.
Pur
dovendo rilevare che nella legge quadro sui lavori pubblici, che rappresenta
solo una delle possibilità applicative della finanza di progetto, l’elemento
finanziario e quello tipicamente imprenditoriale sembrano a volte difficilmente
distinguibili e viene correttamente apprezzato dal legislatore il ruolo centrale
che la figura del finanziatore assume tipicamente in questo fenomeno, non può
tuttavia ritenersi che il legislatore abbia voluto imporre agli istituti di
credito asseveranti l’obbligo del successivo finanziamento.
Al
contrario, dal dettato normativo si può rilevare che il legislatore ha voluto
distinguere i due momenti dell’asseveramento e del finanziamento, considerando
il primo come attività svolta in luogo e nell’interesse
dell’amministrazione per attestare la validità degli elementi che compongono
il piano economico finanziario.
Non
ha rilievo in questa sede ma è problema di rapporti tra promotori ed istituti
di credito se l’asseveramento possa creare in capo al primo, legittime
aspettative di finanziamento e al limite l’ipotizzabilità di una
responsabilità di natura civilistica secondo il nostro ordinamento.
Infine,
nell’ottica della ripartizione del rischio tra tutti i soggetti coinvolti ed
in considerazione del richiamato collegamento negoziale che caratterizza le
operazioni di project financing a livello internazionale, si sottolinea
l’auspicio formulato in sede di audizione che il promotore e la stessa Amministrazione possano “contare” sulla proposta non solo in termini
di verifica della sostenibilità economica della stessa, ma anche come “bancabilità”,
cioè effettiva garanzia di erogazione dei finanziamenti necessari alla sua
realizzazione.
Ma,
al di là di questa prospettiva de jure condendo, allo stato è
fondamentale il ruolo svolto dalla pubblica amministrazione chiamata a dare
certezza alla programmazione delle opere ed alla pianificazione territoriale per
agevolare il capitale di rischio privato, così da rendere più agevole il
processo di finanziamento e di realizzazione delle grandi opere.
2)
Per quanto attiene, poi, al secondo quesito alcuni intervenuti hanno ritenuto
che i concorrenti partecipanti alla successiva gara, ai sensi dell’art. 37
quater della legge 109/94 e successive modificazioni, non debbano presentare un
piano economico-finanziaro asseverato, altrimenti ci si troverebbe dinanzi ad
una difformità di trattamento tra i concorrenti per una concessione su
iniziativa della pubblica amministrazione e quelli per una concessione su
iniziativa di un promotore privato.
A
tal fine occorre rilevare che se è pur vero che le proposte presentate dai
concorrenti alla successiva gara si basano sulla proposta del promotore, già
valutata dall’amministrazione e posta a base della gara stessa, va
opportunamente evidenziato che anche le offerte dei concorrenti debbono
consentire all’amministrazione una valutazione delle stesse in termini non
difformi da quanto è accaduto per la proposta del promotore.
E poiché l’attività di asseveramento è volta ad assicurare in primo luogo la coerenza del piano economico-finanziario in relazione agli elementi di cui all’art. 85, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ne consegue che sarà necessario che anche le proposte dei concorrenti siano corredate da un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito nei limiti in cui risultino modificati il valore degli elementi necessari per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3) Per quanto attiene, infine, al terzo quesito questa Autorità si riserva di far conoscere le proprie determinazioni avendo interessato della questione il Ministero delle Finanze, per quanto di competenza. [Si confronti la Risoluzione del ministero delle Finanze n. 161/E del 31/10/2000]
1)
L’attività di asseveramento degli istituti di credito non costituisce impegno
giuridico al successivo finanziamento.
Essa
è esercizio di una funzione di rilevanza pubblicistica mediante la quale si
accerta, in luogo dell’amministrazione, la coerenza del piano economico
finanziario con gli elementi di cui agli articoli 18, comma 3, e
85, comma 1,
del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
In
presenza di un mancato o incompleto asseveramento l’Amministrazione, al fine
di ritenere la proposta ammissibile e poterla compiutamente valutare, è tenuta
a richiedere le necessarie integrazioni al promotore ed all’istituto di
credito asseverante.
2)
Il piano economico-finanziario presentato dai concorrenti nella gara di cui
all’art. 37 quater, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni deve essere asseverato da un istituto di credito nei
limiti in cui il valore degli elementi necessari per la determinazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultino variati rispetto
all’indicazione fornita dal promotore con la sua proposta.