DETERMINAZIONE
n. 39/2000
del
27 luglio 2000
“Regole
di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di
attestazione alle S.O.A.”
Con
il presente atto si definiscono, a parziale integrazione di quanto disposto con
la determinazione n. 23/2000 del 7 aprile
2000, alcuni aspetti relativi al
procedimento di autorizzazione al fine di agevolare il rapido e sollecito
svolgimento del procedimento medesimo.
Con
riferimento alla documentazione che la S.O.A. deve allegare all’istanza di
autorizzazione si precisa che, al fine di consentire la verifica della
insussistenza dei fatti ostativi al rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 7, comma 7, del Regolamento 25 gennaio 2000, n.
34, la
dichiarazione del legale rappresentante va resa nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà , ai sensi e per gli effetti dell’art. 2,
commi 1 e 2, del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403, sottoscritta dal legale
rappresentante. Si precisa, altresì, che nella dichiarazione di cui
all’articolo 7, comma 7, lett.e) , oltre
alla eventuale sussistenza di casi di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, con riguardo agli
amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici , vanno anche indicate
le sentenze di cui all’art. 175 del codice di procedura penale. Le suddette
dichiarazioni devono essere rese anche se negative.
Sempre
con riferimento alla documentazione che la S.O.A. deve allegare alla istanza di
autorizzazione si precisa che, in mancanza di uno o più documenti o di una o più
dichiarazioni, l’Autorità dichiarerà improcedibile il procedimento con
conseguente necessità di ripresentare una nuova istanza. Parimenti l’Autorità
dichiarerà improcedibile il procedimento nell’ipotesi di mancata
sottoscrizione dell’istanza o di sottoscrizione da parte di persona fisica che
non ha la qualità di legale rappresentante della S.O.A. e nell’ipotesi di
mancata indicazione dell’oggetto dell’istanza.
Soltanto nel caso in cui i documenti e le dichiarazioni
allegati all’istanza presentino irregolarità di tipo formale sanabili,
l’Autorità provvederà a richiedere la loro regolarizzazione ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del Regolamento e dunque detta richiesta determinerà
le sospensione del decorso del termine per la conclusione del procedimento sino
all’avvenuta ricezione della documentazione regolarizzata.
Con
riferimento al termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione,
fissato nell’art. 10, comma 3,
del
Regolamento in 60 giorni, si precisa che il decorso del predetto termine avrà
inizio dal giorno di assunzione a protocollo dell’istanza di autorizzazione.
Tale operazione avverrà il giorno lavorativo successivo alla ricezione
materiale dell’istanza. La verifica circa l’avvenuta assunzione a protocollo
dell’istanza entro il suddetto giorno potrà essere agevolmente effettuata
dalla S.O.A. in quanto:
a)
la data della ricezione materiale dell’istanza sarà rilevabile, nella
ipotesi in cui l’istanza venga consegnata direttamente dalla S.O.A. presso la
sede dell’Autorità, dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata
dall’Ufficio competente e, nell’ipotesi in cui l’istanza venga fatta
pervenire attraverso spedizione postale, dalla ricevuta di ritorno;
b)
la data dell’avvenuta assunzione a protocollo sarà rilevabile dalla
comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 8, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che l’Autorità, in aggiunta agli elementi
informativi previsti dal suddetto articolo, provvederà in tale sede ad
indicarla.
Sempre
con riferimento al computo del termine per la conclusione del procedimento di
autorizzazione si precisa che il procedimento medesimo è da intendersi concluso
con l’adozione della delibera di autorizzazione o di diniego di autorizzazione
da parte dell’Autorità. Al fine di consentire il controllo sul rispetto del
termine per la conclusione del procedimento, nella comunicazione dell’avvenuto
rilascio dell’autorizzazione o del diniego dell’autorizzazione verrà
indicato il giorno di assunzione della predetta delibera quale risulta dal
relativo verbale.
Con
riferimento all’ipotesi in cui la S.O.A. abbia dichiarato nell’istanza di
autorizzazione di volersi avvalere della facoltà di presentare la
documentazione comprovante la stipula dei contratti di assunzione delle figure
professionali previste come costitutive dell’organico minimo della società,
così come previsto nella determinazione 7 aprile 2000, n.
23, si precisa che la
richiesta da parte dell’Autorità della predetta documentazione verrà fatta
ai sensi dell’art. 10, comma 3, del
Regolamento, e dunque detta richiesta
determinerà la sospensione del decorso del termine per la conclusione del
procedimento sino all’avvenuta ricezione della documentazione medesima.
Con
riferimento all’ipotesi in cui la S.O.A. abbia dichiarato nell’istanza di
autorizzazione di volersi avvalere della facoltà di presentare la
documentazione dell’attrezzatura informatica conforme al tipo definito
dall’Autorità, così come previsto nella determinazione 7 aprile 2000, n.
23,
si precisa che la richiesta da parte dell’Autorità della predetta
documentazione verrà fatta ai sensi dell’art. 10, comma 3, del
Regolamento, e
dunque detta richiesta determinerà la sospensione del decorso del termine per
la conclusione del procedimento sino all’avvenuta ricezione della
documentazione medesima.
Il
Segretario
Il Presidente