DETERMINAZIONE
N. 49/2000
del
26 ottobre 2000
Rimborsi
spese e compensi per il responsabile dei lavori
A
questa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, sono state segnalate una
serie di questioni concernenti il “rimborso spese” della Tariffa
professionale degli ingegneri ed architetti nonché il compenso da riservare
alla prestazione di “responsabile dei lavori” di cui al D.Lgs. n. 494/96.
Il
Consiglio dell’Autorità, ritenendo le questioni sollevate d’interesse, ha
approvato la seguente determinazione.
L’art.
4
della L. n. 143 del 2.3.1949 - testo unico della Tariffa per ingegneri ed
architetti - individua una serie di prestazioni professionali nelle quali il
tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, ed alle quali non si
adatterebbero le usuali tariffe “a percentuale”, “a quantità” o “a
discrezione”.
I
rilievi planoaltimetrici da porre a base della progettazione sono compresi nel
citato art. 4 lett. a).
Conseguentemente
l’attività relativa ai rilievi è da considerare un’attività accessoria
alla progettazione vera e propria. Detto carattere accessorio è poi confermato
dall’art. 17, comma 14-quinquies, della L.
n.109/94, che consente ad un certo
numero d’attività, tra cui appunto i rilevi planoaltimetrici, di essere
espletate mediante il subappalto; ciò in coerenza con il principio affermato
dalla giurisprudenza secondo cui il progettista è sempre tenuto ad eseguire
personalmente l’incarico, sia pure con l’ausilio degli operatori materiali (vedasi
in proposito la circolare. LL.PP. del
7.10.1996 n.4488/UL).
Dal
carattere di accessorietà discende il diritto al rimborso della spesa relativa,
in conformità all’art.13 della stessa Tariffa secondo cui al progettista
“… gli sono dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso
di cui agli artt. 4, 6 e 17.”
Si
può pertanto concludere che l’onere sostenuto dal progettista per
l’effettuazione dei rilievi, deve essere compensato ai sensi dell’art.4
della Tariffa ed in aggiunta agli onorari a percentuale della Tab. A.
Nondimeno,
si pone il problema di chiarire più in generale con quali “modalità” deve
essere esposta la spesa da parte del progettista, ossia se la stessa deve essere
ragguagliata ad una percentuale forfettaria degli onorari di cui alla Tab. A,
oppure analiticamente indicate e comprovate; modalità entrambe ammesse
dall’art. 13 della Tariffa.
Il
regolamento della legge quadro approvato con D.P.R. n.554 del 21.12.1999 ed in
vigore dal 28.7.2000, - all’art. 64, comma 1 lett. c), punto 1) a) - nel
descrivere le modalità di svolgimento delle gare per l’affidamento degli
incarichi di progettazione, fa esplicito riferimento ad una percentuale, al
netto del ribasso offerto, per il rimborso delle spese che figura nella
compilazione delle parcelle.
Conclusivamente,
ed estendendo il più recente principio enunciato dal regolamento, anche alle
specifiche professionali relative ad incarichi non conferiti mediante procedura
concorsuale, le parcelle professionali possono esporre, per ogni categoria di
opere nelle quali è stato disaggregato l’importo complessivo dei lavori, le
spese forfettariamente determinate.
E’
stata inoltre sollevata questione in ordine al rimborso per il “plottaggio dei
disegni”.
Si
osserva che questa è un’attività materiale del professionista - successiva
alla elaborazione dei disegni - sorta evidentemente dopo la Tariffa di cui alla
L. n.143/49; certamente, la stessa non può considerarsi un’attività
intellettuale del progettista e, come tale, non può considerarsi inclusa nel
compenso a percentuale di cui alla Tab. A. L’attività materiale di cui
trattasi rientra perciò nelle spese di cui all’art.6 della Tariffa che
prevede il rimborso “… di qualsiasi sussidio od opera necessaria
all’esecuzione di lavori fuori ufficio”.
Infine,
relativamente alla questione se sia dovuto il compenso per l’attività di
responsabile dei lavori, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione si sia
limitata a conferire, ai sensi del D. Lgs. n.494/96, il solo incarico di
responsabile dei lavori e non anche di coordinatore per la sicurezza nella fase
di progettazione, la risposta non può che essere negativa nel senso che spetta
il compenso per l’incarico di coordinatore della sicurezza, mentre, non spetta
per le funzioni del responsabile dei lavori, come delineate dal citato D.Lgs. n.494/96 per essere queste esplicitamente demandate dall’art. 8
comma 2 del
regolamento n.554 approvato con D.P.R. del 21.12.1999, al responsabile del
procedimento, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza, non può
spettare comunque alcuno.
Il Segretario Il Presidente