Con nota del 28 ottobre 1999, il Comune di Sovico (Mi) chiedeva l’avviso dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in merito alla immediata applicabilità dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed, in particolare, se l’elencazione delle categorie di soggetti che possono essere nominati componenti di Commissioni giudicatrici di appalto di lavori o di concessioni di lavori pubblici (comma 6) sia da considerarsi tassativa.
In relazione alla
suesposta richiesta, si ritiene che i comma 5,
6,
7 e
8 dell’art.
21 che
disciplinano la composizione e le incompatibilità dei membri delle
Commissioni sono immediatamente applicabili, non essendo previsto alcun
rinvio a disposizioni del Regolamento; né questa immediata applicabilità
è preclusa dal richiamo al Regolamento effettuato dal comma 4 dello
stesso articolo, che si riferisce unicamente alla determinazione delle
modalità di valutazione delle offerte da parte di Commissione
giudicatrice, una volta nominata.
Inoltre l’elencazione delle categorie indicate al comma 6 deve ritenersi tassativa e, pertanto, vincola l’Amministrazione nelle relative scelte; inoltre, ai sensi della chiara disposizione contenuta nel comma 5, i membri della Commissione, oltre che tecnici debbano essere esperti della specifica materia cui si riferiscono i lavori.