del
6 marzo 2002
Finanza di progetto: quesiti posti in materia di gara per la scelta dei
partecipanti alla procedura negoziata, di variazione della composizione del
promotore e di possibilità di impiego della procedura del promotore per il
“ciclo integrale delle acque
Con
nota del 30 gennaio 2002, l’ing. Enrico Brunori chiedeva a questa Autorità di
vigilanza di esprimere il proprio avviso in ordine ad alcune questioni
interpretative concernenti la procedura relativa all’affidamento della
realizzazione di opere pubbliche per mezzo della cosiddetta “finanza di
progetto”.
Premesso
che l’ANAS e l’azienda U.L.S.S. 12 veneziana avevano indetto due gare,
rispettivamente, per l’affidamento della progettazione, della costruzione e
della gestione del collegamento autostradale di connessione tra le città di
Brescia e Milano, e per l’affidamento della progettazione, della costruzione e
della gestione del nuovo ospedale di Mestre, il Brunori chiedeva di sapere se,
nelle gare indette ai sensi dell’art. 37
quater della legge 109/1994 e
successive modificazioni, prima della presentazione delle domande di
partecipazione, fosse possibile prendere visione, ed eventualmente entro quali
limiti, della documentazione posta a base delle gare medesime.
Tra
l’altro, il richiedente lamentava che i bandi concernenti le gare indicate non
riportavano il contenuto e le caratteristiche delle opere da realizzare,
limitandosi a fare rinvio alla proposta del promotore ed alla documentazione ad
essa allegata, senza consentirne l’immediata e piena conoscenza, nel
presupposto che nella licitazione privata, ritenuta applicabile al caso di
specie, la visione dei documenti è consentita ai soli concorrenti invitati alla
gara. In tal modo, secondo il richiedente risultavano disattesi i più
elementari principi di trasparenza e massima concorrenza.
Con riferimento alla prima delle gare indicate,
inoltre, la Brebemi s.p.a., premesso di avere assunto l’iniziativa
dell’opera, chiedeva, a sua volta, di sapere fino a quando avrebbe potuto
eventualmente associare altre imprese; e tanto nel presupposto che la
giurisprudenza amministrativa ammette la possibilità, entro determinati limiti,
di modificare la composizione del soggetto partecipante alla gara tra la fase di
prequalifica e quella relativa alla gara vera e propria.
Altro quesito, infine, concernente la “finanza di
progetto” veniva formulato dalla SOGESID s.p.a. che voleva, in particolare,
conoscere l’avviso dell’Autorità in merito all’utilizzo dell’istituto
ovvero, in alternativa, della concessione di costruzione e gestione con
riferimento ai singoli segmenti del ciclo idrico (adduzione, captazione,
depurazione ecc.).
I problemi interpretativi di cui agli indicati
quesiti si ricollegano alla questione concernente la individuazione della natura
della “gara” di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 37
quater
della legge 109/1994 e s.m. e sembrano scaturire dall’errato convincimento
delle stazioni appaltanti secondo cui l’aggiudicazione finale della
concessione, nell’ipotesi della cosiddetta “finanza di progetto”, debba
avvenire mediante licitazione privata e facendo applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al contrario, tale
aggiudicazione, in base all’esplicito disposto di cui al comma 1
dell’indicato art. 37 quater della legge 109/1994 e s.m., va fatta
“mediante procedura negoziata” rispetto alla quale “la gara”, di cui
alla lett. a) dello stesso comma, serve non già a selezionare
l’aggiudicatario della concessione bensì ad individuare i “soggetti
presentatori delle due migliori offerte”, (ovvero dell’unico soggetto
partecipante) con i quali instaurare la “procedura negoziata” assieme al
promotore.
Del resto, questa Autorità, già nella
determinazione 51 del 26 ottobre 2000, pur avendo rilevato come il legislatore
avesse scelto di introdurre il sistema della “finanza di progetto”
“innestandolo su quello proprio della concessione” aveva, tuttavia, aggiunto
che, nel caso del project financing, la concessione si aggiudica
“mediante una procedura negoziata da svolgere tra il promotore e i soggetti
presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lett. a); nel
caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata
si svolge tra il promotore e questo unico soggetto”.
Ciò premesso, al fine della soluzione dei quesiti
prospettati ed in mancanza di specifica ulteriore indicazione normativa circa le
modalità del relativo espletamento resta ugualmente il problema se detta gara,
intesa a selezionare i concorrenti da confrontare al promotore, debba consistere
in un pubblico incanto ovvero in una licitazione privata, ovvero ancora se non
si tratti di procedura anomala e particolare, che presenti caratterizzazioni
proprie.
Dato specifico della gara di cui all’art. 37
quater
della legge 109/1994 e s.m. è, infatti, la inapplicabilità della disposizione
contenuta nell’art. 76, comma 2, del DPR 554/1999 e s.m., secondo cui si fa
luogo alla licitazione privata nel caso in cui i soggetti prequalificati siano
inferiori a tre mentre nella gara di cui trattasi può essere presentata anche
una sola offerta.
Va rilevato che similare alla gara di cui trattasi è
quella prevista dall’art. 7 della direttiva comunitaria 93/37/CEE in base al
quale le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare gli appalti di lavori
mediante “procedura negoziata", dopo aver pubblicato un bando di gara e
selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e resi noti”.
Va ulteriormente osservato che, ai sensi dell’art. 37
quater
della legge 109/1994 e s.m., a base di tale gara deve essere
posto il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato
sulla base delle determinazioni delle amministrazioni, nonché i valori degli
elementi necessari per la determinazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal
promotore. Ed è di tale documentazione, pertanto, che la stazione appaltante ha
l’obbligo di assicurare la piena conoscibilità da parte dei soggetti
interessati alla relativa partecipazione, laddove, invece, va mantenuto
riservato il piano economico-finanziario proprio del promotore in quanto
afferente alle sue scelte imprenditoriali, alla sua organizzazione di impresa
(sotto il profilo finanziario e patrimoniale), alle sue strategie ed in generale
a quelle informazioni economiche che caratterizzano le ragioni e le valutazioni
stesse del promotore rispetto al mercato.
Sulla base delle medesime indicate considerazioni in
ordine allo svolgimento del procedimento di aggiudicazione della concessione
nella cosiddetta “finanza di progetto”, si può ritenere, inoltre,
consentito al promotore modificare la compagine sociale sino al momento
dell’indizione del sub-procedimento negoziato; dato che da tale momento che
prende vita il confronto concorrenziale finalizzato alla finale aggiudicazione.
In
merito, infine, all’utilizzo della “finanza di progetto” o, in
alternativa, dell’istituto della “concessione di costruzione e gestione”
per singoli segmenti del ciclo idrico (adduzione, captazione, depurazione,
ecc.), occorre innanzitutto rilevare che la disciplina del settore idrico
presenta delle specificità di assoluto rilievo, ricadendo, sotto il profilo
generale oggettivo, nel campo di applicazione del D.
Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 (art.
3), relativo ai c.d. settori speciali ex esclusi (acqua, energia,
trasporti e telecomunicazioni) e adottato in recepimento delle direttive
comunitarie 90/531/CEE e 93/38/CEE.
Tuttavia, come già
rilevato da questa Autorità con l’atto di regolazione n. 2/1999,
il disposto di cui all’articolo 2, comma 2, lett. b), della legge 109/1994 e
s.m., prevede l’applicabilità delle norme della legge quadro sui lavori
pubblici anche ai soggetti di cui al suddetto D.
Lgs. n. 158/1995 per lo
svolgimento di attività che riguardano i lavori individuati con D.P.C.M. n. 517/1997 e comunque i lavori concernenti rilevati
aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non
possono essere progettate ed appaltate separatamente in quanto strettamente
connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella generale
disciplina di cui al
decreto legislativo
158/1995. Da ciò consegue che, con riguardo ai soggetti
operanti nei settori dei trasporti, energia, acqua e telecomunicazioni, la
stazione appaltante potrà alternativamente, appaltare le opere di ingegneria
civile e quelle specialistiche con un unico appalto, applicando la disciplina di
cui alla legge 109/1994 e s.m., ovvero appaltare separatamente i lavori civili e
quelli specialistici, trovando così applicazione, rispettivamente, la
disciplina di cui alla legge 109/1994 e s.m. e quella relativa ai settori ex esclusi.
Queste
conclusioni contengono anche la soluzione in ordine alla possibilità di
impiegare per singoli segmenti del “ciclo integrale delle acque”, la tecnica
della “finanza di progetto”.
Va, inoltre, rilevato che i cosiddetti settori
ex
esclusi rappresentano un comparto nel quale può avere rilievo significativo
l’uso dell’istituto in questione, poiché a fronte dei considerevoli
investimenti iniziali si determina una relativa stabilità dei cash flows
generabili, vista l’ampia utilizzazione dei servizi offerti e la rigidità
della domanda. In particolare nel settore idrico esistono dati storici su cui
basarsi ed è piuttosto agevole individuare i contorni quantitativi di un
mercato di solito a domanda fortemente stabile o prevedibile. Con ciò si afferma il principio generale dell’utilizzabilità della
tecnica di finanza di progetto in ogni caso anche nel settore idrico, purché i
progetti rispondano a determinate caratteristiche, che consentano
all’operazione di autofinanziarsi mediante un flusso di cassa derivante dalla
gestione dell’opera.
A
detta conclusione peraltro è giunta anche la giurisprudenza amministrativa che
ha riconosciuto il suddetto inquadramento giuridico ai rapporti relativi ai
settori c.d. speciali o ex esclusi nei quali la controprestazione
consista prevalentemente nei proventi della gestione con la conseguenza che,
anche per detti rapporti, è utilizzabile il project financing anche se
non previsto esplicitamente dalle direttive di settore e dal decreto legislativo
di recepimento n. 158/1995.
Per
le considerazioni esposte, a parere dell’Autorità:
a. a base della gara di
cui all’art. 37 quater, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni deve essere posto il progetto
preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle
determinazioni delle amministrazioni, nonché i valori degli elementi necessari
per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella
misura prevista dal piano economico-finanziario presentato dal promotore
medesimo, il quale, come documento a se stante, resta riservato, e ad essa
documentazione deve essere consentito l’accesso a tutti i soggetti interessati
alla partecipazione alla gara;
b.
la stazione
appaltante è tenuta, in ogni caso, a consentire l’accesso alla documentazione
di cui alla precedente lett. a) a tutti i soggetti interessati alla
partecipazione alla gara;
c.
è consentito al
promotore procedere alla modificazione della compagine sociale sino all’inizio
della procedura negoziata con i soggetti (o con il soggetto) selezionati
nella gara preliminare.
Il Relatore Il Presidente