DETERMINAZIONE n. 56
del
13 dicembre 2000
Chiarimenti
in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di
attestazione) nella loro attività di attestazione della qualificazione
(Parte seconda)
17)
gli elementi p), r) ed a) della formula (allegato F al
D.P.R. 34/2000) relativa all’incremento convenzionale premiante (articolo
19, del D.P.R. 34/2000), sono determinati con riferimento alla cifra
d’affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata oppure a detta cifra
rideterminata (articolo 18, comma 15, del D.P.R.
34/2000), nel caso sia
stato necessario procedere a tale rideterminazione figurativa;
18)
la percentuale di incremento convenzionale premiante determinata
sulla base di quanto disposto al precedente punto 17 si applica:
a)
alla cifra d’affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata
oppure a detta cifra rideterminata (articolo 18, comma 15, del D.P.R.
34/2000) nel caso sia stato necessario procedere a tale rideterminazione
figurativa;
b)
agli importi dei certificati dei lavori eseguiti;
19)
i certificati dei
lavori eseguiti, rilasciati anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R.
34/2000, sono da ritenersi validi, ai fini della dimostrazione del possesso dei
requisiti relativi all’esecuzione dei lavori (articolo 18, comma 5, lettere b)
e c) del D.P.R. 34/2000), ancorché diversi dal modello di cui all’allegato D
al suddetto D.P.R.34/2000 nonchè privi dell’indicazione del responsabile
della condotta dei lavori;
20)
la rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti (articolo 21, comma 1,
del D.P.R. 34/2000) può essere effettuata, oltre che in base al dato ISTAT
conosciuto al momento della stipula del contratto con la SOA, anche in base al
dato ISTAT conosciuto alla data del rilascio dell’attestato purché esso si
riferisca, comunque, ad una data anteriore a quella di sottoscrizione del
contratto con la SOA;
21)
la presunzione dell’esecuzione dei lavori con avanzamento lineare (articolo 22, comma 5, del D.P.R.
34/2000) è da intendersi relativa e,
pertanto, qualora sulla base di documenti (eventuale documentazione integrativa
al certificato dei lavori di cui all’allegato D del suddetto D.P.R. 34/2000
oppure stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo, ecc.)
è dimostrato un diverso andamento nel tempo delle lavorazioni, appartenenti sia
alla categoria prevalente e sia alle altre categorie indicate nel certificato,
la individuazione dei lavori eseguiti nei cinque anni antecedenti la data di
stipula del contratto con la SOA è effettuata sulla base di tale andamento
effettivo;
22)
la certificazione di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7,
del D.P.R. 34/2000) il cui committente non sia tenuto all’applicazione delle
leggi sui lavori pubblici (articolo 25, comma 2, del
D.P.R.34/2000), può essere
anche diversa dal modello di cui all’allegato D al suddetto D.P.R.34/2000
purché contenga le stesse informazioni ivi contenute;
23)
la disposizione relativa al fatto che sono validi i certificati dei
lavori rilasciati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 (articolo 22, comma 7, ultimo periodo, del D.P.R.
34/2000) si applica anche ai
certificati dei lavori eseguiti all’estero (articolo 23 del D.P.R.
34/2000);
24)
il responsabile della condotta dei lavori indicato nell’allegato
D al D.P.R. 34/2000 è il soggetto che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
D.M. 145/2000, ha assunto la direzione del cantiere;
25)
il disposto dell’articolo 25, comma 6, del D.P.R.
34/2000, si applica
anche ai lavori sugli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali (articolo 24, comma 2, del D.P.R.
34/2000);
26)
gli importi dei lavori eseguiti in paesi esteri dalle imprese con sede
legale in Italia, qualora indicati nei contratti e nei certificati dei lavori in
valuta internazionale, sono determinati in euro sulla base dei fattori di
conversione in essere al momento della data di ultimazione dei lavori e sono
rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo
di costruzione di un edificio residenziale intervenute fra la data di
ultimazione degli stessi e la data di sottoscrizione dei contratti con la SOA;
27)
il costo delle opere di edilizia abitativa realizzate dall’impresa da
qualificare è determinato esclusivamente con le disposizione di cui
all’articolo 25, comma 4, del D.P.R.34/2000 e, pertanto, non può essere preso
in esame un costo diverso ancorché dimostrabile con contratti, fatture, ecc.;
28)
la direzione tecnica di
imprese - fermo restando la facoltà dei soggetti che, alla data di entrata in
vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di
una impresa, di conservare tale ruolo nella stessa impresa (articolo 26, comma
7, del D.P.R. 34/2000) - può essere costituita:
a)
qualora l’impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla
IV, da soggetti in possesso:
·
di diploma di geometra
oppure di equivalente titolo di studio tecnico quale il diploma di perito
tecnico industriale;
·
di requisito
professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle
costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque
anni;
·
di laurea in ingegneria o
in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi
dell’Unione Europea;
·
di diploma universitario
in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti
negli stati membri dell’Unione Europea;
b)
qualora l’impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia
superiore alla IV, esclusivamente da soggetti in possesso:
·
di diploma universitario
in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti
nei paesi dell’Unione Europea;
·
di laurea in ingegneria o
in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi
dell’Unione Europea;
29)
la direzione tecnica di imprese, qualora risultino rispettate le
condizioni di cui al punto 28, lettere a) e b), può comprendere altresì anche
laureati in geologia;
30)
la possibilità dei soggetti che, alla data dell’entrata in vigore del
D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa di
conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 26, comma
2, del suddetto D.P.R. 34/2000 (articolo 26, comma 7, del D.P.R.
34/2000), si
applica anche per la qualificazione in classifiche superiore alla IV e si
riferisce altresì ai direttori tecnici di imprese da qualificare in categorie
relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali nonché di scavi archeologici;
31)
il riferimento, per quanto riguarda la cifra d’affari in lavori
da inserire nel casellario informatico (articolo 27, comma 2, lettera f) del
D.P.R. 34/2000), al quinquennio precedente la data dell’ultima attestazione
deve essere inteso nel senso che i cinque anni sono quelli antecedenti la data
di sottoscrizione del contratto con la SOA in quanto è quello il periodo cui
fanno riferimento le norme sul rilascio dell’attestazione;
32)
la indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della determinazione n.
48 dell’Autorità - relativa al fatto che la disposizione in essa contenuta è
condizionata dalla esistenza nel bando di gara della specificazione che
l’intervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e
lavorazioni appartenenti ad altre categorie - deve intendersi riferita ai bandi
di gara indetti dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 e, pertanto, per
quelli indetti prima di tale data l’esecuzione delle lavorazioni nella
categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla
quarta alinea delle premesse all’allegato A del suddetto D.P.R. 34/2000, è
documentata dai certificati dei lavori nonché da altra adeguata documentazione
(stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo ecc) oppure
dalle verifiche effettuate dalle SOA;
33)
l’attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10,
OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16,
OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30,
in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell’elenco di
cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n.46, è condizionata dal possesso
da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge
46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;
34)
il possesso del requisito della attrezzatura tecnica è
documentato sulla base dei dati, riferiti a beni specificatamente destinati alla
esecuzione dei lavori, contenuti nella documentazione prevista dal D.P.R.
34/2000 e, pertanto, senza verificare se tali beni siano effettivamente ancora
presenti ed impiegati dall’impresa nei lavori in corso di esecuzione;
35)
può essere ricompreso nell’importo degli ammortamenti (articolo
18, comma 8, del D.P.R. 34/2000) anche quello relativo a brevetti e software
qualora questi siano impiegati nell’attività caratteristica dell’impresa;
36)
l’indicazione, contenuta nella determinazione dell’Autorità n. 50,
relativa alla possibilità che il corrispettivo previsto contrattualmente non
sia modificabile, non può comportare che il corrispettivo effettivamente pagato
risulti di importo inferiore al minimo previsto dall’allegato E del D.P.R.
34/2000 quale risulta determinato sulla base delle categorie e classifiche
previste nell’attestazione rilasciata, e, pertanto, nel contratto stipulato
deve essere inserita un’apposita clausola di adeguamento del corrispettivo
previsto, qualora questo risulti di importo inferiore a quello minimo come prima
specificato, ed, inoltre, nello stesso contratto non può essere previsto alcun
meccanismo di riduzione, ancorché non generalizzata, del detto corrispettivo
minimo.
Il
Segretario
Il Presidente