DETERMINAZIONE n. 56 

del 13 dicembre 2000

Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione della qualificazione   

(Parte seconda)

 

                  17)      gli elementi p), r) ed a) della formula (allegato F al D.P.R. 34/2000) relativa all’incremento convenzionale premiante (articolo 19, del D.P.R. 34/2000), sono determinati con riferimento alla cifra d’affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata oppure a detta cifra rideterminata (articolo 18, comma 15, del D.P.R. 34/2000), nel caso sia stato necessario procedere a tale rideterminazione figurativa; 

                 18)      la percentuale di incremento convenzionale premiante determinata sulla base di quanto disposto al precedente punto 17 si applica:

a)     alla cifra d’affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata oppure a detta cifra rideterminata (articolo 18, comma 15, del D.P.R. 34/2000) nel caso sia stato necessario procedere a tale rideterminazione figurativa;

b)    agli importi dei certificati dei lavori eseguiti

 

                19)     i certificati dei lavori eseguiti, rilasciati anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, sono da ritenersi validi, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti relativi all’esecuzione dei lavori (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 34/2000), ancorché diversi dal modello di cui all’allegato D al suddetto D.P.R.34/2000 nonchè privi dell’indicazione del responsabile della condotta dei lavori; 

                 20)      la rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti (articolo 21, comma 1, del D.P.R. 34/2000) può essere effettuata, oltre che in base al dato ISTAT conosciuto al momento della stipula del contratto con la SOA, anche in base al dato ISTAT conosciuto alla data del rilascio dell’attestato purché esso si riferisca, comunque, ad una data anteriore a quella di sottoscrizione del contratto con la SOA; 

                 21)      la presunzione dell’esecuzione dei lavori con avanzamento lineare (articolo 22, comma 5, del D.P.R. 34/2000) è da intendersi relativa e, pertanto, qualora sulla base di documenti (eventuale documentazione integrativa al certificato dei lavori di cui all’allegato D del suddetto D.P.R. 34/2000 oppure stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo, ecc.) è dimostrato un diverso andamento nel tempo delle lavorazioni, appartenenti sia alla categoria prevalente e sia alle altre categorie indicate nel certificato, la individuazione dei lavori eseguiti nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA è effettuata sulla base di tale andamento effettivo; 

                 22)      la certificazione di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7, del D.P.R. 34/2000) il cui committente non sia tenuto all’applicazione delle leggi sui lavori pubblici (articolo 25, comma 2, del D.P.R.34/2000), può essere anche diversa dal modello di cui all’allegato D al suddetto D.P.R.34/2000 purché contenga le stesse informazioni ivi contenute; 

                 23)      la disposizione relativa al fatto che sono validi i certificati dei lavori rilasciati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 (articolo 22, comma 7, ultimo periodo, del D.P.R. 34/2000) si applica anche ai certificati dei lavori eseguiti all’estero (articolo 23 del D.P.R. 34/2000); 

                 24)      il responsabile della condotta dei lavori indicato nell’allegato D al D.P.R. 34/2000 è il soggetto che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.M. 145/2000, ha assunto la direzione del cantiere; 

                 25)      il disposto dell’articolo 25, comma 6, del D.P.R. 34/2000, si applica anche ai lavori sugli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (articolo 24, comma 2, del D.P.R. 34/2000); 

                 26)      gli importi dei lavori eseguiti in paesi esteri dalle imprese con sede legale in Italia, qualora indicati nei contratti e nei certificati dei lavori in valuta internazionale, sono determinati in euro sulla base dei fattori di conversione in essere al momento della data di ultimazione dei lavori e sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale intervenute fra la data di ultimazione degli stessi e la data di sottoscrizione dei contratti con la SOA; 

                 27)      il costo delle opere di edilizia abitativa realizzate dall’impresa da qualificare è determinato esclusivamente con le disposizione di cui all’articolo 25, comma 4, del D.P.R.34/2000 e, pertanto, non può essere preso in esame un costo diverso ancorché dimostrabile con contratti, fatture, ecc.; 

                 28)      la direzione tecnica di imprese - fermo restando la facoltà dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, di conservare tale ruolo nella stessa impresa (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000) - può essere costituita:

a)     qualora l’impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da soggetti in possesso:

·        di diploma di geometra oppure di equivalente titolo di studio tecnico quale il diploma di perito tecnico industriale;

·        di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni;

·        di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea;

·        di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli stati membri dell’Unione Europea;

b)    qualora l’impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, esclusivamente da soggetti in possesso:

·        di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea;

·        di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; 

                 29)      la direzione tecnica di imprese, qualora risultino rispettate le condizioni di cui al punto 28, lettere a) e b), può comprendere altresì anche laureati in geologia; 

                 30)      la possibilità dei soggetti che, alla data dell’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 26, comma 2, del suddetto D.P.R. 34/2000 (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000), si applica anche per la qualificazione in classifiche superiore alla IV e si riferisce altresì ai direttori tecnici di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonché di scavi archeologici; 

                 31)      il riferimento, per quanto riguarda la cifra d’affari in lavori da inserire nel casellario informatico (articolo 27, comma 2, lettera f) del D.P.R. 34/2000), al quinquennio precedente la data dell’ultima attestazione deve essere inteso nel senso che i cinque anni sono quelli antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA in quanto è quello il periodo cui fanno riferimento le norme sul rilascio dell’attestazione; 

                 32)      la indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della determinazione n. 48 dell’Autorità - relativa al fatto che la disposizione in essa contenuta è condizionata dalla esistenza nel bando di gara della specificazione che l’intervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie - deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di tale data l’esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all’allegato A del suddetto D.P.R. 34/2000, è documentata dai certificati dei lavori nonché da altra adeguata documentazione (stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo ecc) oppure dalle verifiche effettuate dalle SOA; 

                 33)      l’attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n.46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA; 

                 34)      il possesso del requisito della attrezzatura tecnica è documentato sulla base dei dati, riferiti a beni specificatamente destinati alla esecuzione dei lavori, contenuti nella documentazione prevista dal D.P.R. 34/2000 e, pertanto, senza verificare se tali beni siano effettivamente ancora presenti ed impiegati dall’impresa nei lavori in corso di esecuzione; 

                 35)      può essere ricompreso nell’importo degli ammortamenti (articolo 18, comma 8, del D.P.R. 34/2000) anche quello relativo a brevetti e software qualora questi siano impiegati nell’attività caratteristica dell’impresa; 

                 36)      l’indicazione, contenuta nella determinazione dell’Autorità n. 50, relativa alla possibilità che il corrispettivo previsto contrattualmente non sia modificabile, non può comportare che il corrispettivo effettivamente pagato risulti di importo inferiore al minimo previsto dall’allegato E del D.P.R. 34/2000 quale risulta determinato sulla base delle categorie e classifiche previste nell’attestazione rilasciata, e, pertanto, nel contratto stipulato deve essere inserita un’apposita clausola di adeguamento del corrispettivo previsto, qualora questo risulti di importo inferiore a quello minimo come prima specificato, ed, inoltre, nello stesso contratto non può essere previsto alcun meccanismo di riduzione, ancorché non generalizzata, del detto corrispettivo minimo.

Il Segretario                                                  Il Presidente

Parte prima