Con nota del 18 novembre 1999, il comune di Uboldo
(VA) chiedeva l’avviso di questa Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici in merito ad alcune questioni interpretative relative agli
incentivi ed alle spese per la progettazione di lavori pubblici di cui
all’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni.
1.
Stante il generico riferimento alla manutenzione di opere ed impianti contenuto nell’art. 2,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni, l’incentivazione di cui all’art. 18
della legge stessa
concerne anche la manutenzione ordinaria, ancorché non prevista nella
programmazione triennale.
Della ordinarietà
della manutenzione e della conseguente scarsa entità e complessità
dell’opera da realizzare si deve tener conto, peraltro, nell’apposito
regolamento, di cui al comma 1 del detto articolo
18, al fine della determinazione dell’effettiva quota percentuale
della somma da ripartire e da assegnare al progettista.
2.
Per le stesse indicate considerazioni, ove ricorrano le condizioni
di cui all’articolo 17, comma
4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
può essere affidato all’esterno anche il servizio relativo alla
redazione di un progetto di manutenzione ordinaria.
3.
Il compenso incentivante di cui all’articolo
18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni, va determinato sulla base dell’importo posto a base di
gara e, pertanto, in analogia al criterio seguito in ordine alla
determinazione dell’importo dei lavori ai fini del calcolo delle
competenze professionali secondo tariffa al netto della prevista
incrementazione per IVA.