DETERMINAZIONE n. 8/99
dell'8 novembre 1999
Frazionamento degli incarichi di progettazione.
L'O.M.T. pubblicava tre distinti bandi di gara relativi all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva di servizi concernenti la realizzazione di nuovi reparti di ospedale. Piu' specificamente i bandi riguardavano gli "impianti termoidraulici e di condizionamento dell'area e affini"; "impianti elettrici ed affini"; "opere statiche e strutturali".
Con esposto in data 8 aprile 1999, l'OICE segnalava a questa Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici che il disposto frazionamento non era giustificato da evidenti motivazioni tecniche.
Ne era conseguito che, risultando in tal modo "sotto soglia", le singole gare non erano aperte alle societa' di ingegneria, ai sensi di quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo definitivo risultante dalle modifiche apportatevi dalla legge 18 novembre 1998, n. 415,.
Venivano assunte informazioni e chiarimenti da parte della stazione appaltante.
L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato con la legge 18 novembre 1998, n. 415, a differenza del testo precedente (che faceva riferimento anche alle relative "parti") non dispone esplicitamente in merito alla possibilita' o meno del frazionamento della progettazione.
Dall'insieme delle disposizioni contenute sembra, tuttavia, sottinteso il presupposto che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria; e tanto in considerazione del costante riferimento, che si evince dalle norme allorche' si parla di progetto, al complesso unitario dello stesso in relazione anche all'insieme delle relative fasi progettuali.
Peraltro, l'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della Direttiva CEE 92/50, dispone esplicitamente che "nessun insieme di servizi da appaltare puo' essere frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione" ed il 4° comma della stessa norma, con specifico riferimento agli incarichi di progettazione stabilisce, comunque, che nel caso di ripartizione del servizio in piu' lotti, ai fini della determinazione degli onorari, si deve tener conto "della somma del valore dei singoli lotti".
E' consentita deroga a questa prescrizione, solo allorche' il valore dei singoli lotti e' inferiore a 80.000 ECU ed il valore stimato complessivo dei lotti cosi' esentati dall'applicazione della disciplina comunitaria non supera il 20% del valore complessivo della progettazione.
In analogia all'indicato divieto, l'ultimo comma dell'art. 62 dello schema di regolamento generale in corso di approvazione stabilisce testualmente che "la progettazione di un intervento non puo' essere artificiosamente divisa in piu' parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio".
Alla luce di queste prescrizioni, puo' concludersi che, in caso di frazionamento dell'incarico, deve essere data adeguata motivazione della scelta adottata. E cio' tenuto conto che i diversi aspetti tecnici che sono coinvolti sempre da ciascun progetto richiedono una visione unitaria, tant'e' che il legislatore, nel caso che il progetto preveda piu' prestazioni professionali specialistiche, ha prescritto (art. 17, comma 8, legge 11 febbraio 1994, n. 109) che nell'offerta deve essere indicata "la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche".
Il Presidente