DETERMINAZIONE N. 9/2000
del 17 febbraio 2000
Affidamento incarichi esterni di progettazione, di direzione lavori e di supporto tecnico da parte delle aziende sanitarie
Con nota del 3
dicembre 1999, l’azienda sanitaria “Usl Modena” chiedeva il parere
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in merito al
coordinamento dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni e l’art. 3, comma 1-ter, del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n.229.
Al riguardo, va
rilevato che la norma per ultimo indicata stabilisce che le aziende
sanitarie agiscono mediante atti di diritto privato e che i contratti di
fornitura di beni e di servizi, il cui valore sia inferiore a quello
fissato dalla normativa comunitaria e da esse stipulati, sono appaltati o
contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate
nell’atto di organizzazione.
Va rilevato, inoltre, che l’art.17, commi
11 e 12, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni prevede invece una specifica disciplina
pubblicistica per l’affidamento all’esterno di incarichi di
progettazione, direzione lavori ed accessorie, anche se di importo
inferiore alla soglia comunitaria;
ed, infine, che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell’art. 1
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni le norme
di cui alla legge stessa non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non per dichiarazione espressa e con specifico riferimento a
singole disposizioni.
In base al
coordinato disposto delle norme indicate, può essere, anzitutto,
precisato che è dato oggettivo e logico che i servizi cui fa riferimento
la disciplina speciale relativa al settore sanitario, abbiano funzionali
pertinenze con l’attività di settore. Ciò consente di ritenere che l’art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229 debba essere interpretato nel senso che la previsione in
esso contenuta - concernente
la possibilità di appaltare o contrattare direttamente, secondo le norme
di diritto privato, i contratti di fornitura e di servizi - con
riferimento ai servizi, debba essere intesa come riguardante i servizi di
cui agli allegati 1) e 2) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157,
fatta eccezione per quelli di cui alla relativa categoria 12, per i quali trova, invece,
applicazione l’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in
precedenza indicata.
La conferma di
tale interpretazione è apportata dalla mancanza di una abrogazione
espressa delle disposizioni di cui all’art.
17, commi 11 e 12, della
legge-quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994 e successive
modificazioni, nonché da altre concordanti considerazioni.
Sotto
un primo profilo, concernente l’ambito soggettivo di applicazione della
legge 109, le USL, qualificate come organismi aventi personalità
giuridica pubblica, rientrano nell’ambito di applicazione del comma 2
lett. a) dell’art. 2 della legge stessa, dove sono elencate le
amministrazioni ed enti a cui si applica integralmente la legge stessa,
unitamente al Regolamento generale.
Inoltre, nello stesso art. 17 1° co. lett. b), le USL sono espressamente indicate tra i soggetti pubblici che possono costituire “uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori…” e quest’ultima disposizione sta a dimostrare che le USL – prima di affidare a soggetti esterni le attività previste dall’art. 17 – sono assoggettate ai vincoli fissate dal medesimo art. 17 e dall’art. 27 della legge quadro in materia di lavori pubblici.