Ministero delle Finanze
- Dipartimento delle Entrate 

RISOLUZIONE N. 161/E del 31 ottobre 2000

 

Oggetto: Aliquota IVA applicabile al contributo di cui all’art. 19, comma 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109.

 

Con nota Prot. 14049/00/PRE del 5 luglio 2000, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha chiesto di conoscere il trattamento, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, applicabile al contributo di cui all’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di concessioni di lavori pubblici; più specificatamente, il quesito concerne le concessioni previste nell’ambito del c.d. project financing, di cui agli articoli 37-bis e seguenti della stessa legge.

In particolare si chiede di conoscere se il contributo in esame, che nel testo di legge è definito come prezzo, sia da ritenersi corrisposto “in conto lavori”, assoggettato pertanto all’aliquota ridotta del 10 per cento a norma degli articoli 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – ovvero “in conto gestione”, con applicazione dell’aliquota di imposta ordinaria.

 

Normativa di riferimento.

 

La normativa in materia di project financing prevede che le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della programmazione pluriennale relativa alla realizzazione di opere pubbliche, possano valutare progetti proposti da operatori economici privati, al fine di individuare quelli di pubblico interesse ed aggiudicare, mediante gara, la realizzazione dell’opera pubblica; l’aggiudicatario della gara relativa alla realizzazione dell’opera la riceverà poi in concessione per una durata, a norma dell’art. 19, comma 2-bis, non superiore a trenta anni.

Con la procedura sopra descritta il legislatore della legge 109/94 e successive modificazioni ha pertanto introdotto nell’ordinamento giuridico una nuova fattispecie, denominata dall’articolo 19, comma 2 “concessione di lavori pubblici”.

A differenza della nozione di diritto amministrativo, che inquadra la concessione tra i provvedimenti, il citato art.19, c.2, definisce le concessioni di lavori pubblici come “contratti conclusi tra imprenditori e amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione, l’esecuzione e la gestione funzionale ed economica dei lavori pubblici o di pubblica utilità, e dei lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati”.

In sostanza, si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive stipulato tra amministrazione aggiudicatrice ed una controparte privata, scelta mediante procedura ad evidenza pubblica. La prestazione del privato consiste nella progettazione, l’esecuzione e la gestione funzionale ed economica dei lavori pubblici o di pubblica utilità, e dei lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica; il corrispettivo consiste “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati” per un periodo non superiore a trenta anni.

L’interesse economico che il contraente privato trae dal contratto in esame consiste pertanto nei maggiori ricavi conseguiti con la gestione dell’opera rispetto ai costi sostenuti per la realizzazione e la gestione della stessa.

L’Amministrazione aggiudicatrice, nell’affidare la gestione dell’opera, può fissare delle tariffe amministrate, al fine di non far gravare sugli utenti in maniera eccessiva il costo della stessa; un simile provvedimento limita la remuneratività dell’investimento per il privato, e potrebbe disincentivare la propensione all’utilizzo del contratto in esame.

Per evitare tale rischio, lo stesso comma 2 dell’art. 19, dispone che, qualora nella gestione dell’opera “siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in unica rata o più rate annuali.”

 

Interpretazione.

 

Il contributo in esame si inserisce nel contratto di concessione di opere pubbliche sopra descritto, quale specifica clausola contrattuale a contenuto sinallagmatico.

Tale clausola prevede l’impegno per l’amministrazione concedente a corrispondere un “prezzo” al concessionario a fronte dall’applicazione nella gestione dell’opera di prezzi o tariffe amministrati, con la funzione di integrare i minori ricavi che da tale circostanza derivano.

Il limite del 50 per cento dell’importo dei lavori, quale limite massimo per la commisurazione del contributo, deve intendersi fissato esclusivamente per contenere ab origine entro un tetto fissato il maggiore impegno finanziario che il concedente deve sostenere per compensare il concessionario dei minori proventi di gestione; in tale ottica, si fa riferimento all’importo dei lavori in quanto tale valore è determinato al momento della conclusione del contratto.

Occorre osservare inoltre che la determinazione anticipata del “prezzo”, e la sua corresponsione al collaudo in unica soluzione o in più rate annuali, è finalizzata, nell’ambito del project financing, a valutare, già in fase di progettazione dell’opera, le condizioni di equilibrio economico-finanziario da perseguire sia in fase di realizzazione che di gestione dell’opera.

Infatti, anche se corrisposto anticipatamente ed in unica soluzione, il “prezzo” in questione potrà subire variazioni, dando luogo a integrazioni o conguagli, qualora i prezzi o le tariffe amministrate in base alle quali era stato determinato subiscano delle variazioni, per la volontà dell’amministrazione aggiudicatrice o per effetto di disposizioni normative sopravvenute, che alterino l’equilibrio economico-finanziario programmato.

In merito il comma 2-bis, dell’art. 19, della legge n. 109/94, prevede che le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice ai presupposti e alle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, “nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione”.

Pertanto, poiché il “prezzo” che l’amministrazione concedente si impegna a corrispondere, in base al comma 2 dell’art. 19 citato, trova la sua controprestazione, a carico del concessionario, nell’applicazione, nella fase di gestione dell’opera, di prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, si ritiene che detto contributo entri a far parte della base imponibile dell’IVA, costituita, ai sensi del comma 1, dell’art. 13, del DPR 633/72, “dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali (…), aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.

Infatti, come più volte chiarito in passato dalla scrivente e da ultimo con la risoluzione n.34, del 16 marzo 2000, i contributi corrisposti da enti ed organismi pubblici concorrono alla base imponibile dell’IVA, qualora esista “un rapporto sinallagmatico tra le parti, che li vincola a determinate prestazioni e controprestazioni e le somme dovute – dall’ente – assumono le caratteristiche di una integrazione  del corrispettivo” delle concessioni di beni o prestazioni di servizi oggetto del rapporto.

Si deve pertanto concludere che il contributo di cui al comma 2 dell’art. 19 della legge n. 109/94 rappresenta la controprestazione cui è obbligata l’amministrazione concedente a fronte dell’obbligo assunto dal concessionario di praticare prezzi o tariffe amministrati.

Pertanto, costituendo integrazione del corrispettivo spettante al concessionario per le operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi oggetto della concessione effettuate successivamente alla realizzazione dell’opera, il contributo non rientra nella previsione di cui agli articoli 127-quinquies, 127-sexies, e 127-septies della citata tabella A, allegata al DPR 633 del 1972; di conseguenza, deve essere assoggettato all’aliquota di imposta applicabile alle operazioni di gestione per le quali costituisce integrazione del corrispettivo.
[Per un analogo quesito dopo le modifiche apportate dalla Merloni quater, si veda la risoluzione 395/2002]

 

IL DIRETTORE CENTRALE

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