Ministero dei
lavori pubblici - Decreto 21 giugno 2000
Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'articolo
14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni
(G.U. n. 148 del 27 giugno 2000)
Il presente decreto è ora sostituito dal DM
22 giugno 2004
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo 14, comma 11, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima:
- le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo;
- gli Enti pubblici, compresi quelli economici;
- gli Enti e le Amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi;
- gli organismi di diritto pubblico,
sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed approvare, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, un "programma triennale" ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all’"elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso";
considerato che il comma
11 del medesimo articolo impegna il Ministro dei lavori pubblici a definire,
con proprio decreto, gli "schemi-tipo" sulla base dei quali i soggetti
di cui all’art. 2 comma 2 lettera a)
della legge sopra individuati, redigono ed adottano il programma triennale, i
suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;
visto il titolo III capo I del Regolamento di
esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 recante "Ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali" [vedi ora
la Parte II del Testo Unico Enti locali];
considerato che i suddetti "schemi-tipo" debbono conformarsi,
(precisandole ove necessario), alle disposizioni procedurali ed ai criteri di
redazione contenuti negli articoli 14 e 15
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, nonché, agli artt. 11, 12, 13 e 14
del citato Regolamento;
considerato altresì che, ai sensi dell'art.
14 comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed
integrazioni, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi
annuali dei lavori, dopo l'adozione, debbono essere trasmessi all'Osservatorio
dei lavori pubblici;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’art. 4 la cui
rubrica reca "studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e
progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali";
sentiti i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM e del CINSEDO
appositamente convocati;
tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell’art. 14, comma
11, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni,
DECRETA
Art. 1.
Redazione del
Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei
lavori
1. I soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e delle relative note esplicative.
Art. 2.
Redazione ed approvazione
del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale
dei lavori
1. Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno. Ciascuna Amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della legge n. 241/90 e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco annuale. Il responsabile del procedimento, di cui all'art. 7 della legge n.109/94 e successive modificazioni, formula proposte e fornisce dati ed informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.
2. Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione di cui al successivo articolo 10 del presente decreto, sono adottati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
3. Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento le Amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento definitivo del Programma unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del Programma stesso, denominato elenco annuale (art. 13, comma 3, d.P.R. n. 554/99). Gli altri soggetti di cui al precedente art. 1, deliberano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante (art. 14, comma 9, Legge n. 109/94 e art.13, comma 1, d.P.R. n. 554/99).
4. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio dei lavori pubblici sulla base delle schede tipo allegate al presente decreto (art.14, comma 1, d.P.R. n. 554/99). Le Amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale inviano entro il 30 aprile di ciascun anno i programmi approvati al C.I.P.E. (art. 14, comma 2, d.P.R. n. 554/99).
Art. 3.
Attività preliminari alla
redazione del programma
1. Per la predisposizione del Programma i
soggetti di cui all’art. 1 del presente decreto analizzano, identificano e
quantificano il quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze,
individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento (art. 11, comma 1,
d.P.R. n. 554/99).
Tale analisi è schematizzata in quadri di sintesi predisposti secondo la scheda
1, nella quale sono indicate, per le tipologie di intervento e le categorie
di opere di cui alle tabelle 1 e 2, le finalità degli
interventi ed i risultati attesi dalla loro realizzazione, il fabbisogno
finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie, la quota di
stanziamento assegnata, il grado stimato di soddisfacimento della domanda,
indicato in valori percentuali.
2. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica (art. 14, comma 2, Legge n. 109/94), e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione (art.19, comma 5-ter, Legge n.109/94), il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 2, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all’attuazione del programma nonché gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da circostanziate previsioni. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art.14, comma 4, della Legge n. 109/94.
3. Per l’inserimento nel Programma di ciascun intervento di importo inferiore a 20 miliardi di lire i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono a redigere sintetici studi (art.11, comma 2, d.P.R. n. 554/99) nei quali sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, dell’intervento stesso, corredati dall’analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche (art. 14, comma 2, Legge n. 109/94), salvo gli interventi di manutenzione per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 4. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati, in rapporto alla effettiva natura dell’intervento di cui si prevede la realizzazione.
4. Per gli interventi di importo superiore a
lire 20 miliardi i soggetti di cui al precedente articolo 1 provvedono alla
redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall’art. 4 della
legge 17 marzo 1999 n. 144.
I soggetti di cui al precedente art. 1 possono comunque inserire nel programma
triennale i relativi interventi, ove dispongano della progettazione preliminare
redatta ai sensi dell’art. 16 comma 3 della Legge n.
109/94.
Art. 4.
Interventi di
manutenzione
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori di cui alla Tabella 2. In relazione all’entità del programma ed agli impegni finanziari connessi, gli interventi di manutenzione sono anche riepilogati in un apposito piano. Nell’elenco annuale gli interventi di importo superiore a 150.000 Euro sono indicati singolarmente, mentre vengono aggregati quelli di importo inferiore. In entrambi i casi viene indicata la stima sommaria dei costi (art. 14, comma 6, Legge n. 109/94).
2. In fase di prima applicazione del presente decreto, nell’ambito dell’aggiornamento per il 2002 del piano di cui al comma 1 i soggetti di cui al precedente art. 1 riepilogano e classificano gli interventi di manutenzione ordinaria di maggior rilievo eseguiti nel corso dell’anno e avviano la programmazione di quelli da eseguire su fondi per spese di investimento.
Art. 5.
Modalità di redazione del
Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei
lavori.
1. Il programma triennale ovvero i suoi
aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base:
- dei documenti di programmazione finanziaria che sono negli obblighi
dell'amministrazione, quali ad esempio: il bilancio di previsione e il bilancio
pluriennale;
- degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.
2. Nella redazione del programma triennale è
indicato l’ordine di priorità, in conformità dell’art.
14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
- per categoria di lavori (attribuendo specifiche quote delle risorse
complessivamente disponibili alle singole categorie);
- per tipologia di intervento, all'interno di ogni categoria, tenuto presente
che, ai sensi dell’art.14, commi 2 e 3, della Legge
n.109/94, sono prioritarie
ope legis le seguenti tipologie: manutenzione, recupero del patrimonio
esistente, completamento dei lavori già iniziati, interventi per i quali
ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
Art. 6.
Contenuti del Programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi
aggiornamenti vengono indicati gli elementi richiesti nelle schede
3, 4, 5 e 6. In particolare nella scheda
5 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati,
le azioni da intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e
paesistici nonché le relazioni con le indicazioni legislative ed attuative
della pianificazione di settore.
Nelle schede sono anche indicati:
- la localizzazione degli interventi;
- l'ordine di priorità come definito dall'art.14, comma 3, della legge
n.109/94;
- la codifica dell'intervento, secondo lo schema riportato nella scheda
3A, che comprende anche la classificazione dei soggetti (utilizzata ai fini
del presente decreto per l'individuazione della stazione appaltante), recata
nelle tabelle 1a/1b/1c della comunicazione dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 Febbraio 2000 –
supplemento ordinario n. 33;
- stima del costo complessivo, per ciascun intervento, e relativa copertura
finanziaria, nonché dell'andamento della spesa nell'arco del triennio;
- stime dei tempi, della durata degli adempimenti amministrativi di
realizzazione delle opere, del collaudo;
2. Nell’elenco annuale dei lavori, redatto
secondo la scheda
7 è contenuta la distinta dei lavori da realizzare nell’anno cui
l’elenco si riferisce.
Sono inoltre indicati:
- il responsabile del procedimento, l’ammontare delle risorse destinate
all’esecuzione dei lavori, il trimestre e l’anno dell’effettivo utilizzo
dell’opera;
3. Gli oneri indicati nell’art. 16, comma 7 della legge n. 109/94 rientrano nelle somme a disposizione della stazione appaltante.
1. Il quadro delle disponibilità finanziarie
del programma tiene conto degli accantonamenti per far fronte alle seguenti
esigenze finanziarie:
- per accordi bonari di cui all’art. 12 del Regolamento emanato con d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554;
- per l’esecuzione dei lavori urgenti di cui agli artt. 146 e 147 del
Regolamento emanato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ove non sia prevista
una riserva da altre poste di bilancio;
- per l’esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre
l’aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale.
Art. 8.
Adeguamento dell’elenco
annuale a flussi di spesa
1. Ove necessario l’elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
2. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell’elenco annuale procedono all’adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del Programma Triennale.
3. Le operazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate nell’osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni
Art. 9.
Redazione dell'elenco dei
lavori da realizzare nell’anno
1. Salvo quanto previsto al precedente articolo 4, l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione della progettazione preliminare.
2. La formulazione dell'elenco annuale è
riepilogata nella scheda
7, avendo cura che:
- un lavoro o un tronco di lavoro a rete sia inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o più lotti, purché, con riferimento all'intero lavoro,
sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero
lavoro. In questo caso l'amministrazione deve nominare, nell'ambito del proprio
personale, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e
fattibilità di ciascun lotto (art. 14, comma 7, della legge n.
109/94);
- i progetti dei lavori degli enti locali siano conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati (art. 14, comma 8, della legge n.
109/94);
- l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici contenga
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei
rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili mediante
alienazione di beni immobili (art.14, comma 9, della legge n.
109/94);
- siano inseriti nell’elenco annuale tutti i lavori che l’amministrazione
ritiene di dover realizzare nel primo anno di riferimento del Programma
triennale, poiché, ai sensi dell'art. 14, comma 9, delle legge n. 109/94 un
lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste
disponibili tra ì mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della
formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a
seguito di ribassi d'asta o di economie.
Art. 10.
Pubblicità del Programma
Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori da
realizzare nell’anno stesso.
1. Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, prima dell’approvazione, sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, nella sede dell'Amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui al precedente articolo 2, comma 2.
2. Quando il programma dell’Amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.
3. Gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla loro adozione, sono trasmessi all’Osservatorio dei Lavori Pubblici nelle sue articolazioni organizzative (art. 4, comma 14, Legge n. 109/94).
1. Dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il presente decreto è reso accessibile a chiunque ne abbia interesse sul sito web del Ministero dei lavori pubblici www.llpp.it avendo cura che il relativo file possa essere utilizzato dagli utenti del sito.
Art. 12.
Applicazione semplificata
e aggiornamento
1. In sede di prima applicazione della normativa in parola, la programmazione triennale e l'elenco annuale per il 2001 possono essere elaborati in via semplificata, compilando solo le schede n. 3, 4, 5 e 7.
2. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui al precedente articolo 1 inviano, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato Contratti, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro dei lavori pubblici, ove ne ravvisi l’esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai sensi dell’art. 14, comma 11 della Legge n. 109/94 le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere i Programmi triennali, i loro aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, a partire dai documenti da approvarsi per il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 2001. Per le Amministrazioni dello Stato tale obbligo va rispettato in sede di predisposizione dei documenti allegati alla legge di bilancio per il medesimo esercizio finanziario da approvarsi dal Parlamento.
TABELLA 1 -
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
| Codice | DESCRIZIONE |
| 01 | Nuova costruzione |
| 02 | Demolizione |
| 03 | Recupero |
| 04 | Ristrutturazione |
| 05 | Restauro |
| 06 | Manutenzione ordinaria |
| 07 | Manutenzione straordinaria |
| 08 | Completamento |
| 09 | Ampliamento |
| 99 | Altro |
TABELLA 2 -
CATEGORIE DI OPERE
| Codice | DESCRIZIONE |
| 01 | Stradali |
| 02 | Aeroportuali |
| 03 | Ferroviarie |
| 04 | Marittime, lacuale e fluviali |
| 88 | Altre modalità di trasporto |
| 05 | Difesa del suolo |
| 11 | Opere di protezione dell'ambiente |
| 15 | Risorse idriche |
| 06 | Produzione e distribuzione di energia elettrica |
| 16 | Produzione e distribuzione di energia non elettrica |
| 07 | Telecomunicazioni e tecnologie informatiche |
| 13 | Infrastrutture per l'agricoltura |
| 14 | Infrastrutture per la pesca |
| 39 | Infrastrutture per attività industriali |
| 40 | Annona, commercio e artigianato |
| 31 | Culto |
| 32 | Difesa |
| 33 | Direzionale e amministrativo |
| 34 | Giudiziario e penitenziario |
| 35 | Igienico sanitario |
| 36 | Pubblica sicurezza |
| 37 | Turistico |
| 08 | Edilizia sociale e scolastica |
| 09 | Altra edilizia pubblica |
| 10 | Edilizia abitativa |
| 11 | Beni culturali |
| 12 | Sport e spettacolo |
| 30 | Edilizia sanitaria |
| 90 | Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate |
| 40 | Studi e progettazioni |
| 41 | Assistenza e consulenza |
| 99 | Altro |
NOTA ESPLICATIVA ALLA SCHEDA 2
Attraverso una ricognizione delle “disponibilità finanziarie” nel triennio, l'Amministrazione determina la quantificazione della capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale necessarie al perseguimento degli obiettivi che intende darsi.
In particolare la ricognizione deve riguardare, in relazione alla specificità di ciascuno dei soggetti individuati dall’art. 2 della legge:
1) le entrate aventi destinazione vincolata per
legge - ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei
rispettivi stati di previsione o bilanci.
Per i lavori finanziati con risorse aventi destinazione vincolata per legge, la
percentuale prevista dall'art.
31-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti;
2) le entrate acquisite o acquisibili mediante
contrazione di mutuo - le spese iscritte nel bilancio di previsione sulla base
del programma, finanziate con l'assunzione di prestiti si considerano impegnate
per l'ammontare dei prestiti stessi.
Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti la percentuale prevista dall'art.
31-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti;
3) le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati - individuazione delle opere suscettibili di gestione economica., le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing [artt. da 37-bis (Promotore) a 37 quinquies (Società di progetto) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni];
4) le entrate acquisite o acquisibili mediante
trasferimento di immobili ex art.
19, comma 5-ter della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche
ed integrazioni, nonché quelle acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.
Nel programma triennale debbono essere elencati tutti i beni immobili pubblici,
suscettibili - previo esperimento di una gara - di diretta alienazione, anche
del solo diritto di superficie.
5) Stanziamenti di bilancio.
Le somme iscritte nel bilancio di previsione annuale sulla base del programma si
considerano vincolate per l'intero arco temporale previsto per l'attuazione dei
singoli interventi.
6) Altre disponibilità finanziarie non comprese nei precedenti casi (ad esempio: rientri da economie sugli stanziamenti non vincolati, rientri derivanti da residui dell'anno precedente).
7) Le quote da accantonare per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 31-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori, sono pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma (art.12 d.P.R. n. 554 del 1999). Possono altresì essere previste, tra gli accantonamenti, le eventuali quote di riserva per gli interventi di urgenza e per la esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale. Per gli enti pubblici economici, gli accantonamenti costituiscono fondo rischi ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, cui si applica l'art. 73 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.