Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412
Regolamento recante disposizioni integrative del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 concernente il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici. (G.U. 16 gennaio 2001, n. 12)
L'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 è sostituito dal seguente:
"Art. 52
(Esclusione dalle gare)
1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento
dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi
contratti i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g)
della Legge che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, così come da ultimo modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 che disciplina gli affidamenti di servizi.
2. Costituiscono errore grave ai sensi dell'art. 12,
comma 1 lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 gli errori o le
omissioni di progettazioni di cui all’articolo 25, comma 5-bis, della Legge,
se hanno comportato un aumento superiore al 10% dell’importo originario del
contratto. In tal caso l’esclusione non può essere disposta decorsi 18 mesi
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento
dell’errore o dell’omissione di progettazione, ovvero decorsi 9 mesi dalla
data della comunicazione del responsabile del procedimento prevista
dall’articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge se il professionista non vi
si è opposto nel termine di trenta giorni".
[Questo comma non è stato ammesso al visto della Corte dei Conti]
L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 è sostituito dal seguente:
"Art. 75
(Cause di esclusione dalle gare)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se
si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è
stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Le
disposizioni di cui alla presente lettera, nei limiti in cui innovano nella
materia, si applicano in relazione a pronunce di condanna emesse successivamente
all'entrata in vigore del presente regolamento
[Questa frase non è
stata ammessa al visto della Corte dei Conti].
Resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 678 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2,
del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo
17 della legge 10 marzo 1990, n.55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei lavori pubblici.
2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l’inesistenza delle
situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f) e g) e h) e dimostrano
mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi
pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere
b) e c).
3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è
rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea, costituisce prova sufficiente
una dichiarazione giurata rilasciata dall’interessato innanzi a un’autorità
giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale
autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati
dell’Unione Europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una
dichiarazione solenne".