Decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici 2 novembre 1999, n. 555
Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1
dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni
(G.U. n. 108 del 11 maggio 2000)
[Regolamento abrogato dal D.M.
17 marzo 2008, n. 84]
Art. 1.
Il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, inerente la progettazione dei lavori, é riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive. Il personale destinatario del compenso é individuato dall'articolo 13, comma 4, punto 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5%, é stabilita dal presente regolamento in base a delle classi di importo ed é incrementabile, per talune di esse in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare.
Art. 2.
La ripartizione del fondo é operata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa individuazione in sede di contrattazione decentrata di secondo livello, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite dal presente regolamento e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera.
Art. 3.
Per progetti di importo fino a euro 154.937,07 (pari a L. 300.000.000) il fondo é attribuito in ragione dell'1,5%, secondo la seguente ripartizione:
1. responsabile unico del procedimento, dall'1% al 5%;
2. tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza; incaricati della direzione lavori, dal 55% al 74%;
3. collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli assumono, la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale), dal 20% al 39%;
4. altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 5% al 10%.
Art. 4.
Per progetti di importo compreso tra euro 154.937,07 (pari a L. 300.000.000) e euro 774.685,35 (pari a L 1.500.000.000) il fondo é attribuito in ragione dell'1,4%, secondo la seguente ripartizione:
1. responsabile unico del procedimento, dall'1%
al 5%;
2. tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle
competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la
responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici
incaricati della redazione del piano della sicurezza; incaricati della direzione
lavori e del collaudo, dal 55% al 74%;
3. collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti
parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e
che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni,
misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo
professionale), dal 20% al 39%;
4. altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur
non sottoscrivendone gli elaborati, dal 5% al 10%.
Art. 5.
Per progetti di importo compreso tra euro 774.685,35 (pari a L. 1.500.000.000) e euro 4.999.302,79 (pari a L. 9.680.000.000) il fondo é attribuito in ragione dell'1,2%, secondo la seguente ripartizione:
1. responsabile unico del procedimento, dall'1%
al 5%;
2. tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle
competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la
responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici
incaricati della redazione del piano della sicurezza; incaricati della direzione
lavori e del collaudo, dal 55% al 74%;
3. collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti
parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e
che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni,
misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo
professionale) dal 20% al 39%;
4. altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur
non sottoscrivendone gli elaborati dal 5% al 10%.
Art. 6.
Per progetti di importo compreso tra euro 4.999.302,79 (pari a L. 9.680.000.000) e euro 24.996.513,92 (pari a L. 48.400.000.000) il fondo é attribuito in ragione dell'1,1%, secondo la seguente ripartizione:
1. responsabile unico del procedimento, dall'1%
al 5%;
2. tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle
competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la
responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici
incaricati della redazione del piano della sicurezza; incaricati della direzione
lavori e del collaudo, dal 55% al 74%;
3. collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti
parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e
che, fir-mandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni,
misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo
professionale), dal 20% al 39%;
4. altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur
non sottoscrivendone gli elaborati, dal 5% al 10%.
Art. 7.
Per progetti di importo superiore a euro 24.996.513,92 (pari a L. 48.400.000.000) il fondo é attribuito in ragione dell'1,0%, secondo la seguente ripartizione:
1. responsabile unico del procedimento, dall'1%
al 5%;
2. tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle
competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la
responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici
incaricati della redazione del piano della sicurezza; incaricati della direzione
lavori e del collaudo, dal 55% al 74%;
3. collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti
parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e
che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni,
misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo
professionale), dal 20% al 39%;
4. altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur
non sottoscrivendone gli elaborati, dal 5% al 10%.
Art. 8.
Per progetti i cui importi sono indicati negli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento é possibile attribuire una maggiorazione fino ad un massimo dell'1,5%, qualora si ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate:
a. multidisciplinarità del progetto: ipotesi
in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e
se quindi lo stesso é costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti
- strutture - studi - prove);
b. accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e
completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono
quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e
logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti
sopralluogo;
c. soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali
che hanno richiesto studie/o articolazioni più o meno originali o impiego di
materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati
effettuati studi o sperimentazioni;
d. progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di
stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle
calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
Art. 9.
Il presente regolamento sostituisce quello adottato con decreto ministeriale 7 aprile 1998, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1998. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.