IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo del 30
luglio 1999, n. 300 e in particolare l'articolo 3 in base al quale, tra
l'altro, il Ministero per le politiche agricole assume la denominazione di
Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica n. 450 del 28 marzo 2000 concernente il
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
Visto l'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n.
155: «Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente
del Corpo Forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto l'articolo 18, comma 1 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109,come modificato dal comma 4, dell'articolo 13
della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili;
Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 15
ottobre 2002 e in data 18 febbraio 2003 in sede di contrattazione decentrata
con i quali sono stati stabilite le modalità' ed i criteri di
ripartizione del predetto incentivo economico;
Visto l'articolo 17, comma
3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25 della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27
gennaio 2003;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 4566 in data 13
marzo 2003 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
1. La somma di cui al comma 1, dell'articolo 18
della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, e' ripartita dal
dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa individuazione, in
sede di contrattazione decentrata, delle percentuali definitive, nel rispetto
dei limiti stabiliti dal presente regolamento, tenuto conto delle
responsabilità delle
singole figure professionali e del carico di lavoro dei
soggetti aventi diritto.
2. Il personale destinatario della somma di cui
al comma 1 e' individuato, in base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della
legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del
procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra
i loro collaboratori. La somma di cui al comma 1 e' calcolata sommando
le
aliquote di cui ai seguenti punti a) e b):
a) aliquota percentuale relativa all'entità' dell'opera,
determinata come di seguito:
1) 0,75% per progetti
di importo fino a euro 150.000;
2) 0,70% per progetti di importo compreso tra
euro 150.000 e euro 750.000;
3) 0,65% per progetti di importo compreso tra
euro 750.000 e euro 5.000.000;
4) 0,60% per progetti di importo compreso
tra euro 5.000.000 e euro 25.000.000;
5) 0,50% per progetti di importo
superiore a euro 25.000.000;
b) aliquota percentuale relativa alla
complessità dell'opera
determinata come di seguito:
1) 0,75% per progetti
riguardanti nuove opere, ristrutturazioni;
2) 0,65% per progetti di
manutenzione straordinaria, restauri e risanamento conservativo;
3) 0,50%
per progetti di manutenzione ordinaria.
3. Allorquando il progetto e'
costituito da più sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per
stralci funzionali, le aliquote percentuali di cui alle precedenti lettere a)
e b) saranno riferite all'importo del sottoprogetto o dello stralcio
funzionale, fermo restando che gli incentivi saranno erogati in relazione
alle parti del progetto effettivamente realizzate .
1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente
articolo 1, e'
ripartita tra il personale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1
in base
alle seguenti percentuali:
a) responsabile unico del procedimento e
collaboratori: dal 5 al 10%;
b) incaricati della redazione del progetto e
collaboratori:
1) progettazione preliminare: dal 5 al 10%;
2)
progettazione definitiva : dal 5 al 30%;
3) progettazione esecutiva: dal 5 al
28%;
c) incaricato del coordinamento in fase di progettazione e
della redazione del piano di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e
collaboratori:
dal 5 al 10%;
d) l'aliquota di cui alla precedente lettera c) e' addizionata
a quella di cui alla lettera b), in ragione del 50% agli incaricati
del progetto definitivo e collaboratori e del 50% agli incaricati
del progetto esecutivo e collaboratori, qualora il piano di sicurezza e di
coordinamento, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
14 agosto 1996,
n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituito ai sensi
dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera b) della
legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modifiche ed
integrazioni;
e) coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e collaboratori: dal 5
al 12%;
f) l'aliquota di cui alla precedente lettera e) e' addizionata
a quella di cui alla successiva lettera g), qualora non sia necessaria la
nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi all'articolo 3, comma
4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e
successive modifiche ed integrazioni.
g) incaricati della direzione dei
lavori e collaboratori: dal 5 al 28%;
h) incaricati del collaudo, anche in
corso d'opera, e collaboratori: dal 5 al 13 %;
i) altri collaboratori che
hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati: dal 5
al 10%.
2. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui
al precedente comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione
del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento
all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi
la percentuale riferita a tale importo.
3. L'aliquota di cui al precedente
comma 1, lettera h) e' addizionata a quella di cui al punto g) del medesimo
comma, nei casi in cui il certificato di collaudo e' sostituito con quello
di regolare esecuzione.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione del
precedente articolo 1 e del presente articolo e spettanti al personale di cui
al precedente comma 1, lettere da a) ad h) sono ripartiti tra responsabile
unico del procedimento, progettista, coordinatori per la sicurezza, direttore
lavori, collaudatore e i rispettivi collaboratori, ove presenti, attribuendo
ai predetti collaboratori
una quota parte non superiore al 30% degli importi
stessi.
5. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte
da
personale esterno all'organico dell'amministrazione
costituiscono
economie.
6. La liquidazione degli incentivi per la
progettazione e'
effettuata ad avvenuta approvazione del certificato di
regolare
esecuzione o degli atti di collaudo.
1. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e loro collaboratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non e' conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione dell'intervento, varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, previa comunicazione agli interessati ai fini del contraddittorio.
1. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di eventuali atti di pianificazione comunque denominati e' ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto, con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per
la determinazione degli incentivi relativi alle attività
svolte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 17
maggio 1999, n. 144, con riferimento a tutti i lavori il cui collaudo
o certificato di regolare esecuzione risulti approvato dopo la
suddetta data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 13 marzo 2003