Decreto 16 aprile 2002, n.125
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive
modificazioni;
Visto il C.C.N.L. del personale dipendente del comparto Ministeri,
sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 febbraio 1999 valido per il quadriennio 1998-2001;
Visto l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dal comma 4 dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
Visto l'articolo 1, comma 1, e la tabella B6 del decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici del 4 aprile 2001;
Visti il verbale dell'accordo raggiunto in data 25 maggio 2001, in
sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale
sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione del predetto
incentivo economico;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n.
127;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2002;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 002/414 in data
18 marzo 2002 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n.
400;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La somma di cui al comma 1 dell'articolo
18, legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, e' ripartita dal dirigente
dell'ufficio di livello dirigenziale generale che attua l'intervento in base al presente regolamento.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 e'
individuato, in base all'articolo 18, comma
1, della citata legge n.
109 del 1994, e successive modificazioni, tra il responsabile unico
del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo,
nonché tra i loro collaboratori.
3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico per
la realizzazione di un'opera o un lavoro nei casi in cui l'onere non
sia interamente a carico dello Stato, per determinare la somma di cui
al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al
comma 2, e' data
dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente
punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:
1) 0,75 per cento per progetti il cui importo a base di gara non ecceda euro 150.000;
2) 0,70 per cento per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000;
3) 0,65 per cento per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra euro 750.001 ed euro 5.000.000;
4) 0,60 per cento per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000;
5) 0,50 per cento per progetti il cui importo a base di gara supera 25.000.000 di euro;
b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell'opera determinata come di seguito:
1) 0,75 per cento per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2) 0,65 per cento per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,50 per cento per progetti di manutenzione ordinaria.
4. L'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura massima dell'1,5 per cento nei seguenti casi:
a) progetti costituiti da più sottoprogetti specialistici;
b) progetti realizzati per stralci funzionali.
Art. 2.
1. La somma, determinata con i criteri di cui all'articolo 1, e'
ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo
1, in base a quanto segue:
a) responsabile del procedimento: 13 per cento;
b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori:50 per cento;
c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 5 per cento;
d) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici collaboratori: 18 percento;
e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10 per cento;
f) altri componenti dell'ufficio che hanno collaborato alla predisposizione degli atti pur non sottoscrivendone i relativi
elaborati: 4 per cento.
2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui
la redazione di un progetto richieda l'apporto di una pluralità di
competenze tecniche, può nominare un coordinatore della
progettazione.
3. L'aliquota di cui al punto c) del comma 1 e' addizionata a
quella di cui al punto b), del medesimo comma, qualora il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, sia
sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma
1-bis, lettera b) della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
4. L'aliquota di cui al punto e), comma 1, e' addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato
di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione.
Art. 3.
1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e
2 del
presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo
2,
comma 1, lettere b), c), d), e) sono ripartiti tra gli stessi secondo
la seguente formula:
ove: Pi indica la somma per ciascun progetto da ripartire ai
tecnici di cui ai punti b), c), d), e);
Mj indica il coefficiente di compenso professionale di cui al
comma 2;
Nj indica il coefficiente di prestazione di cui al comma 3.
2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle
competenze assunte nell'ambito del progetto, e' cosi' fissato:
a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50;
b) collaboratore tecnico che partecipa direttamente alla
redazione degli elaborati: 0,30;
c) altri collaboratori: 0,15.
3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale
partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale
coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e) non e' totale, e'
fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in
proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore
all'unita'.
4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si
renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il
compenso e' ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che
ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.
5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f)
e' ripartita in parti uguali.
6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione
del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento
all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a
questi la percentuale di tale importo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.