Ministero degli affari esteri 

 Decreto 16 aprile 2002, n.125

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il C.C.N.L. del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1999 valido per il quadriennio 1998-2001;
Visto l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'articolo 1, comma 1, e la tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 4 aprile 2001;
Visti il verbale dell'accordo raggiunto in data 25 maggio 2001, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2002;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 002/414 in data 18 marzo 2002 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a il seguente regolamento:


Art. 1.
1. La somma di cui al comma 1 dell'articolo 18, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' ripartita dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale che attua l'intervento in base al presente regolamento.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 e' individuato, in base all'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico per la realizzazione di un'opera o un lavoro nei casi in cui l'onere non sia interamente a carico dello Stato, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, e' data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:
1) 0,75 per cento per progetti il cui importo a base di gara non ecceda euro 150.000;
2) 0,70 per cento per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000;
3) 0,65 per cento per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra euro 750.001 ed euro 5.000.000;
4) 0,60 per cento per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000;
5) 0,50 per cento per progetti il cui importo a base di gara supera 25.000.000 di euro;
b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell'opera determinata come di seguito:
1) 0,75 per cento per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2) 0,65 per cento per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,50 per cento per progetti di manutenzione ordinaria.
4. L'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura massima dell'1,5 per cento nei seguenti casi:
a) progetti costituiti da più sottoprogetti specialistici;
b) progetti realizzati per stralci funzionali.


Art. 2.
1. La somma, determinata con i criteri di cui all'articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'
articolo 1, in base a quanto segue:
a) responsabile del procedimento: 13 per cento;
b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori:50 per cento;
c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 5 per cento;
d) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici collaboratori: 18 percento;
e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10 per cento;
f) altri componenti dell'ufficio che hanno collaborato alla predisposizione degli atti pur non sottoscrivendone i relativi elaborati: 4 per cento.
2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richieda l'apporto di una pluralità di competenze tecniche, può nominare un coordinatore della progettazione.
3. L'aliquota di cui al punto c) del comma 1 e' addizionata a quella di cui al punto b), del medesimo comma, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, sia sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
4. L'aliquota di cui al punto e), comma 1, e' addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione.

Art. 3.
1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula:

ove: Pi indica la somma per ciascun progetto da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d), e);
Mj indica il coefficiente di compenso professionale di cui al comma 2;
Nj indica il coefficiente di prestazione di cui al comma 3.
2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle
competenze assunte nell'ambito del progetto, e' cosi' fissato:
a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50;
b) collaboratore tecnico che partecipa direttamente alla
redazione degli elaborati: 0,30;
c) altri collaboratori: 0,15.
3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e) non e' totale, e' fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore all'unita'.
4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso e' ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.
5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) e' ripartita in parti uguali.
6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

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