Visto l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia
di finanza di progetto;
Visto, in particolare, il comma 2-bis del citato art. 37-bis, introdotto
dall'art. 7, comma 1, lettera aa) della legge 1° agosto 2002, n. 166, il
quale disciplina le modalità di pubblicazione dell'avviso indicativo degli
interventi realizzabili mediante capitali privati;
Visto l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria
2004) «Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge
quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia
di appalti pubblici di servizi, al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della
legge n. 109 del 1994 e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in
materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale»;
Visto, pertanto, l'ultimo periodo del comma 2-bis dell'art. 37-bis della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 24 della legge 18 aprile
2005, n. 62, secondo il quale con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti delle nuove
disposizioni sulle procedure in corso, non ancora chiuse a seguito di
aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi
indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano
l'indicazione espressa del diritto a favore del promotore ad essere
preferito ai soggetti previsti dall'art. 37-quater, comma 1, lettera b),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ove lo stesso intenda adeguare il
proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate
dai predetti soggetti offerenti;
Preso atto che e' necessario, al fine di disciplinare gli effetti delle nuove
disposizioni sulle procedure in corso, definire le modalità con le quali le
amministrazioni aggiudicatici precedono a rendere noto il diritto di
prelazione a favore del promotore con riferimento allo stato di
avanzamento della procedura per l'aggiudicazione della concessione;
Diritto di prelazione - Modalità di pubblicità
1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono a rendere noto il diritto di
prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati
prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione
espressa del diritto di prelazione, secondo le modalità alternativamente
specificate ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ove alla data di pubblicazione del presente decreto non sia stato
pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 37-quater, comma 1,
lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni aggiudicatici inseriscono,
al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di
prelazione a favore del promotore.
3. Ove alla data di pubblicazione del presente decreto sia stato
pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 37-quater, comma 1,
lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni aggiudicatrici, nel corso della
successiva procedura negoziata prevista dall'art. 37-quater, comma 1,
lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
ed integrazioni, inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa
del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai
soggetti partecipanti alla procedura negoziata.