DECRETO MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI
25 ottobre 2005
  Visto  l'art.  37-bis  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia
 di finanza di progetto;
  Visto, in particolare, il  comma  2-bis  del citato art. 37-bis, introdotto 
dall'art.  7,  comma 1, lettera aa) della legge 1° agosto 2002,  n.  166,  il
 quale  disciplina  le modalità di pubblicazione dell'avviso indicativo degli 
interventi  realizzabili  mediante capitali privati;
  Visto   l'art.   24  della  legge  18 aprile  2005,  n.  62  (legge comunitaria
 2004) «Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante  legge 
quadro  in  materia  di  lavori  pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 
1995,  n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE  in  materia
 di appalti pubblici di servizi, al decreto del Presidente   della  Repubblica  
21 dicembre  1999,  n.  554,  recante regolamento  di  attuazione  della 
legge n. 109 del 1994 e al decreto legislativo  20 agosto  2002,  n. 190, in
 materia di  infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse
 nazionale»;
  Visto,  pertanto, l'ultimo periodo del comma 2-bis dell'art. 37-bis della 
 legge  11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 24 della legge 18 aprile
2005,  n.  62,  secondo  il  quale  con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti delle nuove 
disposizioni sulle procedure in corso, non ancora chiuse a seguito di 
aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto,  i  cui  avvisi 
 indicativi  pubblicati prima della data del 31 gennaio  2005  non contengano
 l'indicazione espressa del diritto a favore  del  promotore  ad  essere  
preferito  ai  soggetti  previsti dall'art.  37-quater,  comma 1,  lettera  b), 
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ove lo stesso intenda adeguare il 
proprio progetto alle offerte  economicamente  più  vantaggiose  presentate
  dai  predetti soggetti offerenti;
  Preso  atto  che e' necessario, al fine di disciplinare gli effetti delle  nuove 
 disposizioni  sulle  procedure  in  corso,  definire le modalità  con  le quali le 
amministrazioni aggiudicatici precedono a rendere  noto  il  diritto  di  
prelazione a favore del promotore con riferimento   allo   stato   di   
avanzamento   della  procedura  per l'aggiudicazione della concessione;
                              Decreta:

                           Articolo unico
          Diritto di prelazione - Modalità di pubblicità

  1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici procedono a rendere noto il diritto di
prelazione  a  favore  del promotore, nel caso di avvisi indicativi  pubblicati 
prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano  l'indicazione 
espressa del diritto di prelazione, secondo le  modalità  alternativamente 
specificate ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
  2.  Ove  alla  data  di  pubblicazione del presente decreto non sia stato
pubblicato  il bando per la gara prevista dall'art. 37-quater, comma 1, 
lettera a),  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e successive 
modificazioni   ed   integrazioni,   le  amministrazioni aggiudicatici  inseriscono,
al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di 
prelazione a favore del promotore.
  3.  Ove  alla  data di pubblicazione del presente decreto sia stato 
pubblicato  il  bando per la gara prevista dall'art. 37-quater, comma 1,
  lettera  a),  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni aggiudicatrici, nel corso della
   successiva  procedura  negoziata  prevista  dall'art. 37-quater, comma 1,
 lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e  successive  modificazioni
  ed  integrazioni, inviano comunicazione formale, con  l'indicazione  espressa
  del  diritto  di prelazione a favore  del  promotore,  unicamente  ai  
soggetti  partecipanti  alla procedura negoziata.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 ottobre 

 


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