MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 21 dicembre 2007, n.272

Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri, modalità
e  procedure  per  la  verifica dei certificati dei lavori pubblici e
delle  fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle
SOA  dal  1° marzo  2000  alla  data di entrata in vigore del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006).
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
  Sentita  l'Autorità  per  la  vigilanza  sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  Visto  l'articolo  253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n. 163, che prevede l'individuazione, con decreto ministeriale
emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n. 400, dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei
certificati  dei  lavori  pubblici e delle fatture utilizzate ai fini
del rilascio delle attestazioni SOA;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n.   34,   recante  il  regolamento  che  istituisce  il  sistema  di
qualificazione  per  gli  esecutori  di  lavori  pubblici,  ai  sensi
dell'articolo  8  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito con la
legge  17 luglio  2006,  n.  233,  recante  «Disposizioni  urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri e dei Ministeri», in particolare l'articolo 1, comma 4,
che  istituisce  il  Ministero  delle  infrastrutture, trasferendogli
parte   delle   funzioni   già   attribuite   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Sentita  l'Autorità  per  la  vigilanza  sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi, reso nella adunanza dell'8 ottobre 2007;
  Espletata la procedura di comunicazione del presente regolamento al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto  che  le  procedure  di  verifica di cui all'articolo 253,
comma  21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardano
i certificati di lavori pubblici di cui all'articolo 22, comma 7, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, i
certificati pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata
in  vigore  dello  stesso  decreto  del  Presidente  della Repubblica
25 gennaio  2000,  n. 34, nonché le fatture presentate dalle imprese
per  comprovare  i  lavori  privati  di cui all'articolo 25, comma 5,
lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
n.  15961  del  10 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;


                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                   Ambito applicativo

  Il  Ministero  delle  infrastrutture e l'Autorità per la vigilanza
sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture (di seguito
denominata «Autorità») sottopongono a verifica, secondo i criteri, le
modalità  e  le  procedure  stabilite  dal  presente  regolamento, i
seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni
di qualificazione rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio
2006:
    a) i  certificati  di  lavori  pubblici,  di cui all'articolo 22,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n.  34, nonché i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati
prima  della  data  di  entrata  in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
    b) le fatture presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 25,
comma  5,  lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34.

      
                               Art. 2.
                   Adempimenti a carico delle SOA

  1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente
regolamento, l'Autorità approva e comunica simultaneamente alle SOA,
i  modelli informatici da utilizzare per trasmettere i dati, previsti
dall'articolo  4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di
cui   all'articolo  1.  La  comunicazione  deve  essere  accompagnata
dall'attestazione  dell'avvenuta  ricezione.  Tali  modelli,  i quali
devono  contenere i dati elencati dall'articolo 4, comma 1, numeri da
1)  a  8)  delle  lettere  a)  e  c),  in  modo  da  consentire  alle
amministrazioni  aggiudicatrici  ed  ai  provveditorati  regionali ed
interregionali  per  le  opere pubbliche di apporre una dichiarazione
sintetica  di  conferma/non  conferma  e,  in  caso  di  non conferma
parziale,  di  indicare sinteticamente gli elementi non confermati, a
tutela  della  riservatezza dei dati in essi contenuti, devono essere
predisposti in modo da consentire un accesso selettivo ai soggetti di
cui   al  successivo  articolo 4.  Il  modello  informatico  base  di
trasmissione viene pubblicato sul sito informatico dell'Autorità.
  2.  Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le
SOA  trasmettono  all'Osservatorio  presso  l'Autorità,  di  seguito
denominato  «Osservatorio», i dati previsti dall'articolo 4, comma 1,
relativi  ai  certificati  ed  alle  fatture  di  cui all'articolo 1,
utilizzando i predetti modelli informatici di comunicazione.
  3.  Per  le attività previste dal presente regolamento, le SOA non
possono  ricorrere  a  prestazioni  di  soggetti  esterni  alla  loro
organizzazione aziendale.

      
                               Art. 3.
                     Sanzioni a carico delle SOA

  1. Le SOA che, senza giustificato motivo, non trasmettano, in tutto
o in parte, i dati relativi ai certificati ed alle fatture nei modi e
tempi  previsti  dall'articolo  2,  ovvero  che  trasmettano dati non
veritieri,  sono  sottoposte alle sanzioni pecuniarie ed interdittive
previste  dagli  articoli 6, comma 11, e 40, comma 4, lettera g), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  2. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma
1  e'  iniziato  d'ufficio dall'Autorità, la quale contesta alla SOA
gli  addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed
eventuale  documentazione entro un termine perentorio non superiore a
trenta   giorni,   e  adotta  il  pertinente  provvedimento  entro  i
successivi  novanta  giorni.  In  via  istruttoria  l'Autorità  puo'
disporre  audizioni  ed  acquisizioni  documentali  nonche' eseguire,
senza preavviso, ispezioni presso la SOA. In tal caso, il termine per
l'adozione  del  provvedimento da parte dell'Autorità rimane sospeso
per il tempo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.
  3.  In  caso  di  inadempimento da parte delle SOA agli obblighi di
trasmissione  previsti  dal comma 1, l'Autorità acquisisce i dati ai
sensi  dell'articolo 6,  comma  9,  del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.

      
                               Art. 4.
               Adempimenti a carico di altri soggetti

  1.  I  modelli  informatici compilati ed inviati dalle SOA ai sensi
dell'articolo 2, sono trasmessi dall'Osservatorio, entro dieci giorni
dalla ricezione, e comunque non oltre dieci giorni dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 2, comma 2:
    a) alle  amministrazioni  aggiudicatrici competenti, le quali, in
relazione  a  ciascun  certificato  di  lavori  pubblici,  compresi i
certificati  di  lavori  pubblici  rilasciati  ai  sensi  della legge
10 febbraio  1962,  n.  57, verificano e attestano la veridicità dei
seguenti dati:
      1) data del contratto di appalto;
      2)  oggetto  del  contratto  di  appalto  con  riferimento alle
categorie   di  cui  alla  tabella  corrispondenze  nuove  e  vecchie
categorie,  allegato  A  del  decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34;
      3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;
      4) inizio e ultimazione lavori;
      5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;
      6)  importi contrattuali dell'appalto e di eventuali perizie di
variante o suppletive delle opere eseguite;
      7) buon esito delle opere;
      8)   nominativo   del   responsabile  del  procedimento  o  del
funzionario che ha rilasciato il certificato;
    b) al  Nucleo  di  Polizia  tributaria  della  Guardia di finanza
competente  per  territorio,  il  quale,  in  relazione  alle fatture
presentate  dalle imprese ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera
c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, verifica la veridicità dei seguenti dati:
      1) denominazione del soggetto intestatario delle fatture;
      2) oggetto dei lavori;
      3) data dell'emissione delle fatture e relativo numero;
      4) importo al netto di IVA;
    c) ai  provveditorati  regionali  ed  interregionali per le opere
pubbliche   del   Ministero   delle   infrastrutture  competenti  per
territorio,  i  quali,  in relazione ai certificati di lavori privati
rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e secondo il
modello  di  cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 9 marzo 1989,
n. 172, verificano e attestano la veridicità dei seguenti dati:
      1) data del contratto di appalto;
      2)  oggetto  del  contratto  di  appalto  con  riferimento alle
categorie   di  cui  alla  tabella  corrispondenze  nuove  e  vecchie
categorie,  allegato  A  del  decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34;
      3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;
      4) inizio e ultimazione dei lavori;
      5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;
      6)  importi contrattuali dell'appalto e di eventuali perizie di
variante o suppletive delle opere eseguite;
      7) buon esito delle opere;
      8) nominativo del funzionario che ha rilasciato o confermato il
certificato  ai  sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962,
n. 57.
  2.   Entro   centocinquanta   giorni  dall'invio  dei  modelli,  le
amministrazioni  aggiudicatrici, i Nuclei di Polizia tributaria della
Guardia  di  finanza  ed i provveditorati regionali ed interregionali
per  le opere pubbliche provvedono alla trasmissione all'Osservatorio
dei dati di cui al comma 1.
  3.  Le amministrazioni aggiudicatrici ed i provveditorati regionali
ed  interregionali  per  le  opere  pubbliche che, senza giustificato
motivo,   non  adempiono  a  quanto  disposto  dal  comma  2,  ovvero
forniscono  informazioni  od esibiscono documenti non veritieri, sono
assoggettati  alle sanzioni rispettivamente previste dall'articolo 6,
comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

      
                               Art. 5.
     Compiti del Ministero delle infrastrutture e dell'Autorità

  1.  L'Autorità,  tramite  gli  uffici interni da essa individuati,
nonché  il  Ministero delle infrastrutture, che accede anche per via
telematica ai dati pervenuti all'Osservatorio, compiuti gli eventuali
ulteriori accertamenti istruttori, individuano i dati non confermati,
e  li  segnalano  al  consiglio  dell'Autorità, man mano che vengono
individuati, e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni
dalla  scadenza  del  termine  di  cui  all'articolo 4,  comma  2. Il
Ministero   delle   infrastrutture   e  il  consiglio  dell'Autorità
concordano  i  criteri  di  distribuzione degli affari tra uffici del
Ministero e uffici dell'Autorità.
  2.  L'Autorità,  nei successivi quarantacinque giorni, anche sulla
base delle segnalazioni pervenute dal Ministero delle infrastrutture,
può procedere alla sospensione in via cautelare dell'attestazione ai
sensi  dell'articolo 6,  comma 7, lettera m), del decreto legislativo
12 aprile  2006,  n.  163.  Può,  inoltre,  richiedere  alla  SOA di
procedere  alla revoca dell'attestazione di qualificazione rilasciata
sulla base di dati risultati non veritieri.
  3.  Entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  dell'Autorità, la SOA
procede   alla   revoca  dell'attestazione  tenendo  conto  dei  dati
risultati non veritieri
  4.  Nel  caso  di inadempimento delle SOA nel termine stabilito dal
comma  3,  l'Autorità  può esercitare i poteri sostitutivi previsti
dall'articolo  6,  comma  7,  lettera  m),  del  decreto  legislativo
12 aprile    2006,   n.   163,   nonché   provvedere   alla   revoca
dell'autorizzazione  ai  sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 21 dicembre 2007

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