Ministero delle Infrastrutture
Decreto 27 maggio 2005
Qualificazione dei contraenti generali
- Modalità tecniche e procedurali di presentazione della domanda
e dei documenti
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.
675, recante norme a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la legge del 21 dicembre 2001, n.
443, recante delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività
produttive;
VISTO il decreto legislativo del 20 agosto 2002 n. 190, recante
"Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale";
VISTO il decreto legislativo del 10 gennaio 2005, n. 9, recante
integrazioni al predetto decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei
contraenti generali delle opere strategiche e di preminente
interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio
2000, n. 34, recante istituzione del sistema di qualificazione per
gli esecutori dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001,
n. 320, recante organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n. 356 del 10 febbraio 2003, con il quale è stata costituita la
struttura tecnica di missione di cui all’articolo 2,comma 3
,lettera a ), del citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190;
CONSIDERATO che è necessario definire le modalità tecniche e
procedurali di presentazione delle domande , e dell’occorrente
documentazione del possesso dei requisiti richiesti, da parte
delle imprese di cui all'art. 20 bis, comma 1, del
decreto
legislativo 20 agosto 2002 n. 190 così come integrato dal decreto legislativo
10 gennaio 2005, n. 9, che intendono ottenere la qualificazione a
contraente generale per le classifiche di cui al comma 3 del
medesimo articolo, che deve essere attestata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ;
VISTI gli articoli 43 e 48 del Trattato consolidato che ha
costituito l’Unione Europea, per i quali deve essere previsto
che la qualificazione possa essere richiesta ed ottenuta dalle
imprese stabilite negli Stati appartenenti all’Unione che ne
abbiano i requisiti, così come deve essere garantita ai cittadini
degli Stati membri libertà di stabilimento nell’ambito degli
stessi;
CONSIDERATO che la detta qualificazione può essere richiesta, ai
sensi delle disposizioni recate dal menzionato decreto legislativo
del 10 gennaio 2005, n. 9, da imprese stabilite anche in altri
Stati, a condizione di reciprocità, e che possono essere
stabiliti nel territorio della Repubblica italiana cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione Europea, nell’osservanza
delle norme che regolano la materia;
VISTO il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,
emesso dalla quinta sezione in data 11 maggio 2005, con voto n.
98;
DECRETA
Articolo 1
Responsabilità del procedimento di qualificazione
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del decreto ministeriale n.
356 del 10 febbraio 2003 di cui alle premesse è inserito il
seguente comma:
“1 bis .La Struttura tecnica di missione provvede allo
espletamento delle attività necessarie per la qualificazione dei
contraenti generali delle opere strategiche e di preminente
interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 così come
integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, anche
avvalendosi dell’apporto di cui al successivo articolo 6, comma
1. Le dette attività costituiscono autonomo Progetto , ai sensi
del comma precedente”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto è
inserito il seguente comma :
“ 2 bis. Il responsabile del procedimento di attestazione e di
rinnovo della qualifica di contraente generale è designato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra i dirigenti di
prima fascia di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, ed opera
nell’ambito della dotazione organica di cui al successivo
articolo 4. Nell’assolvimento del compito assegnato, ai sensi
dei commi precedenti, è direttamente responsabile degli
adempimenti di competenza del Ministero nell’ambito del sistema
di qualificazione dei contraenti generali, procede all’adozione
dei provvedimenti di attestazione, ovvero di motivato diniego
dell’attestazione, e cura, in particolare, l’osservanza dei
criteri e delle procedure indicati dall’articolo 12, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, in quanto applicabili. Con provvedimenti ministeriali, sentito
il Capo della Struttura tecnica di missione, è assicurata, per
l’espletamento delle specifiche attività, nell’ambito della
dotazione organica di cui all’articolo 4, la disponibilità di
personale, in numero e qualità corrispondenti all’organico
minimo previsto dall’articolo 9, comma 1, del menzionato
decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ”.
Articolo 2
Presentazione e documentazione della domanda di qualificazione.
Verifica e comunicazioni preliminari.
1. Le imprese di cui all'art. 20 bis, comma 1, del decreto
legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, incluse quelle a totale
capitale pubblico, controllate e /o partecipate da capitale
pubblico, anche in forma di agenzia, società pubbliche di
progetto e simili, che intendono ottenere la qualificazione a
contraente generale per le classifiche di cui al comma 3 del
medesimo articolo, presentano la relativa domanda inviandola,
unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la
classifica di qualificazione richiesta, descritta dall'art. 5 e
seguenti, esclusivamente a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento, al seguente indirizzo: Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Sistema di qualificazione dei contraenti
generali – Via Nomentana 2, 00161 Roma (Italia). La domanda deve
essere compilata su modello conforme all'Allegato A (composto da
fax simile domanda e autocertificazione) al presente decreto, ed
assume contestualmente, ai fini di semplificazione del conseguente
procedimento amministrativo, valore di dichiarazione resa ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Deve,
perciò, essere datata e recare la sottoscrizione del legale
rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il
legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria
responsabilità i documenti allegati, specificando per ciascuno di
essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna
delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale
rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla è
stata apposta. Il responsabile del procedimento effettua i
controlli di cui all'art. 71 del citato decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e provvede, nel
caso di dichiarazioni mendaci, agli adempimenti di cui all'art. 76
del medesimo decreto. Il termine di tre mesi di cui all'art. 20
nonies , comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190
così come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n.
9, decorre dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva
l'ipotesi di incompletezza di cui al comma successivo.
2. Ricevuta la domanda, il citato responsabile procede a
verificare la completezza della medesima, e della documentazione
allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della
domanda e della allegata documentazione, all'impresa viene data
comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con
indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dei
dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell'ufficio,
numero telefonico, numero di telefax e indirizzo di posta
elettronica). Il termine di tre mesi di cui all'art. 20 nonies,
comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 così come
integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, decorre,
in caso di verifica positiva, dalla data di ricevimento della
domanda di qualificazione. Nel caso di incompletezza della domanda
e/o della documentazione il responsabile del procedimento ne da'
comunicazione all'impresa, ai fini dell'integrazione. In tal caso,
il termine di tre mesi decorre dalla data di ricevimento delle
integrazioni richieste.
3. I dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di
qualificazione del contraente generale sono trattati
esclusivamente nell'ambito dell'ufficio, e conservati nel rispetto
del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di
sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.
Articolo 3
Procedimento e rilascio della attestazione. Monitoraggio delle
imprese attestate. Verifiche a campione.
1. Il responsabile del procedimento accerta il possesso, da parte
dell'impresa richiedente, dei sottoindicati requisiti:
a) sistema qualità aziendale, di cui all'art. 20 ter, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 così
come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9;
b) requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17 del
decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. La
dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale non è
richiesta alle imprese che documentano il possesso di
qualificazione, rilasciata ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, in corso di validità;
c) requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 20 quinquies
del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 così come integrato
dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, e precisamente:
a . adeguata capacità economica e finanziaria;
b. adeguata idoneità tecnica ed organizzativa. Per le
qualificazioni richieste o rinnovate entro il 31 dicembre
2013,detto requisito è dimostrato dal possesso delle attestazioni
SOA, previste dal comma 5, del citato articolo 20 quinquies;
c. adeguato organico tecnico e dirigenziale.
Nei casi di cui ai precedenti punti b . e c. , lettera c), la
validità dell’attestazione rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti non può essere superiore a quella
dell’attestazione SOA esibita a documentazione, fatto salvo
tempestivo rinnovo della stessa, che l’impresa interessata
provvede a comunicare al responsabile del procedimento. In tal
caso l’attestazione rilasciata dal Ministero prosegue nella sua
validità sino alla scadenza prevista dalle norme vigenti .
2. Ove il responsabile del procedimento rilevi la necessità, ai
fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni e/o altra
documentazione integrativa, ne fa motivata richiesta alla impresa.
La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione
dei chiarimenti, delle precisazioni e/o della documentazione
integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto.
3. Il responsabile del procedimento, conclusa la fase istruttoria,
in un termine comunque non superiore a due mesi dall’avvio del
procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del presente
decreto, fatta salva l’eventuale interruzione del termine di cui
al comma 2, trasmette, con propria relazione, gli atti assunti, ai
fini di riscontro tecnico, al Servizio tecnico centrale del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine
improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il
responsabile del procedimento procede, nei quindici giorni
successivi, all’adozione del provvedimento di attestazione,
ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di
“contraente generale” da parte dell’impresa .
Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è
comunicato all’impresa interessata ed all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici. Del rilascio dell’attestazione
viene altresì dato avviso sul sito informatico
www.infrastrutturetrasporti.it del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti .
4. Il responsabile del procedimento provvede successivamente, ai
fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento
del possesso dei requisiti richiesti da parte delle imprese
attestate, acquisendo le informazioni necessarie dalle imprese
medesime, o d’ufficio In assenza di riscontro da parte delle
imprese alle richieste di informazione nel termine di trenta
giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata,
imponendo all’impresa attestata l’ulteriore termine perentorio
di quindici giorni per fornire le informazioni richieste.
Trascorso inutilmente anche il detto termine, l’attestazione
rilasciata cessa di avere validità. L’attestazione, rilasciata
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque
di avere validità ove l’impresa cui è stata rilasciata venga a
perdere anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati
per la qualificazione. Il responsabile del procedimento cura le
conseguenti comunicazioni all’impresa interessata, all’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, e si assicura, altresì, che
venga dato avviso sul sito informatico di cui al comma 3.
5. Nel caso l’impresa già qualificata intenda richiedere la
variazione della classifica attestata, la medesima può presentare
la relativa domanda intesa ad attivare, ai sensi dell’articolo
2, un nuovo procedimento di rilascio dell’attestazione per la
nuova classifica .
6. Nei casi di cessazione automatica della validità
dell’attestazione, l’impresa interessata può attivare un
nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa
classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti
richiesti
Articolo 4
Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità
della attestazione di cui all'articolo 3, il contraente generale
deve presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della
attestazione, con le modalità di cui all'articolo 2 del presente
decreto.
2. Il procedimento di rinnovo della attestazione viene svolto
secondo le modalità di cui all'articolo 3 . Ai fini dell'avvio
del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 .
3. Qualora, per esigenze esclusivamente dell’Amministrazione,
fatta salva l’interruzione di cui all’articolo 3, comma 2, la
fase istruttoria avesse a protrarsi oltre il termine di efficacia
dell’attestazione in rinnovo, detta efficacia è protratta fino
all’adozione del provvedimento finale del procedimento.
Articolo 5
Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma
di società commerciale o cooperativa stabilita nella
Repubblica italiana
1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al
presente decreto, alla domanda deve essere unita la seguente
documentazione:
a) Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO
9001/2000, ovvero per il periodo di validità residua UNI EN
9001/1994;
b) Per i requisiti di ordine generale:
b. 1) Documenti relativi alla società:
- Certificato di iscrizione dell'impresa al registro unico delle
imprese, di cui agli articoli 2188 e ss. del Codice Civile,
istituito presso le Camere di Commercio, completo di attestazione
antimafia.
- Certificato della cancelleria fallimentare, attestante
l'insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di
cessazione dell'attività e l'inesistenza di procedure di
fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di amministrazione straordinaria.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli
articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal legale rappresentante
circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
secondo la legislazione italiana, di inesistenza di irregolarità
in materia di contribuzioni sociali, di inesistenza di errore
grave nell'esecuzione di lavori pubblici, nonché di false
dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione
di qualificazioni, di cui alle lett. d), e), i), l) ed m) del
comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000.
b.2) Documenti relativi ai soggetti (legali rappresentanti,
amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici,
responsabili di cantiere e responsabili di progetto):
- certificato di cittadinanza italiana, o di altro Stato
appartenente all’Unione Europea, o dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Nel caso di soggetti
che abbiano cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione
Europea, al certificato deve essere unita , a cura del soggetto
interessato, la traduzione in lingua italiana. Nel caso di
soggetti che abbiano la cittadinanza di Stati non appartenenti
all’Unione Europea, il soggetto interessato deve provvedere in
modo analogo, unendo inoltre copia della documentazione
comprovante la regolarità della presenza nel territorio nazionale
ai fini della prestazione lavorativa;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli
articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, concernente l'assenza di procedimento in
corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31
maggio 1965, n. 575;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli
articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, concernente l'inesistenza a proprio
carico di sentenze definitive di condanna passate in giudicato,
ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, o di sentenze
definitive di condanna passate in giudicato a pena , anche nel
caso di sussistenza del beneficio della non menzione. In ogni caso
vanno indicate le eventuali condanne riportate, la data della
sentenza e l'Autorità giudiziaria che le ha emesse, segnalando se
è stata concessa amnistia, condono giudiziale, indulto, non
menzione, anche se nulla risulta sul casellario giudiziario. Nel
caso di soggetti aventi cittadinanza di altro Stato, la
dichiarazione deve concernere anche l’inesistenza o la eventuale
esistenza di analoghe delibazioni da parte della locale
giurisdizione penale, o autorità corrispondente.
2. Per la qualificazione delle società commerciali, delle
cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese
artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui al comma 1,
lettera b2) , si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci
se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico
e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in
accomandita semplice; al direttore tecnico ed agli amministratori
muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società
o di consorzio.
3. In caso di possesso, da parte del richiedente, della
attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata
da meno di cinque anni dalla data della domanda, la dimostrazione
del possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti può essere
soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta
attestazione SOA, nei limiti indicati dall’articolo 3, comma 1 .
4. Per i requisiti di ordine speciale devono essere allegati i
seguenti documenti:
c 1) Adeguata capacità economica e finanziaria:
- Bilanci consolidati relativi agli ultimi 3 anni, in copia
autentica. Ai bilanci deve essere unita una analisi di commento,
rilasciata nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da società
di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti
disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale,
che assumono responsabilità solidale con il legale rappresentante
dell’impresa, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 20 quinquies, comma 2, lettere a) e b), del
decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190 così come integrato dal
decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9;
c 2) Adeguata idoneità tecnica ed organizzativa:
- Il possesso di detta idoneità è dimostrato dalla presentazione
di certificati lavori redatti in conformità del modello allegato
al decreto legislativo n. 9 del 2005, sino alla copertura del
requisito richiesto all'art. 20 quinquies, comma 3 del decreto
legislativo. Sino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di
attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare
l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle
attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui
all’articolo 3, comma 1, secondo quanto prescritto dall'art.
20 quinquies, comma 5, del
decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190
come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9 ;
c 3) Adeguato organico tecnico e dirigenziale:
- estratto autentico del libro matricola, attestante la presenza
in organico, con riferimento alla qualificazione richiesta, dei
dirigenti dell'impresa, dei direttori tecnici e dei responsabili
di cantiere o di progetto. Per i responsabili di cantiere o di
progetto non presenti in organico, deve essere esibita copia
autentica del contratto di incarico professionale in atto;
- per la dimostrazione dell'esperienza e professionalità tecnica
acquisita dai soggetti interessati (direttori tecnici,
responsabili di cantiere e responsabili di progetto), certificati
lavori attestanti il soggetto preposto, ovvero, in mancanza,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - ai sensi degli
articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 - resa dagli interessati, attestante le
esperienze acquisite in qualità di responsabile di cantiere o di
progetto, come da modello in Allegato B;
- certificato del titolo di studio dei Direttori Tecnici in
conformità all'articolo 26, comma 2, del
decreto del Presidente
della Repubblica n. 34 del 2000. Nel caso di cittadini di altro
Stato, deve essere unita la documentazione comprovante il possesso
del titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente nella
Repubblica italiana;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dai
direttori tecnici, responsabili di cantiere o di progetto, ai
sensi degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'unicità
dell'incarico.
Articolo 6
Documentazione della domanda nel caso di consorzio stabile
stabilito nella Repubblica italiana
1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al
presente decreto, in caso di consorzio stabile stabilito nella
Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente
documentazione:
a) certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO
9001/2000, ovvero per il periodo di validità residua UNI EN
9001/1994 del Consorzio; qualora non posseduta dal Consorzio, deve
essere posseduta da ciascuno dei consorziati che concorrono ai
requisiti per la qualificazione.
b) il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art.
20 quater del decreto legislativo, deve essere dimostrato sia dal
Consorzio che da ciascuna delle consorziate mediante la
presentazione dei documenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere
dimostrato mediante la presentazione da parte del consorzio e/o di
ciascuna delle consorziate, individuate per la qualificazione, ai
sensi dell'art. 20 sexies del
decreto legislativo n. 190/2002 come
integrato dal decreto legislativo n. 9/2005, dei documenti di cui
all'articolo 5, comma 4.
2. In caso di possesso, da parte del consorzio e da parte delle
imprese consorziate, della attestazione SOA per qualsiasi
categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque armi dalla
data della domanda, la documentazione del possesso dei requisiti
di ordine generale può essere soddisfatta tramite la produzione
di copia conforme di detta attestazione SOA., nei limiti di
validità di cui all’articolo 3, comma 1.
Articolo 7
Documentazione della domanda nel caso di Consorzio di Cooperative
stabilito nella Repubblica italiana
1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al
presente decreto, in caso di consorzio di cooperative stabilito
nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la
seguente documentazione:
a) certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO
9001/2000, ovvero per il periodo di validità residua UNI EN
9001/1994 del consorzio ;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art.
20 quater del decreto legislativo deve essere dimostrato dal
consorzio mediante la presentazione dei documenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 ;
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere
dimostrato mediante la presentazione da parte del consorzio dei
documenti di cui all'articolo 5, comma 4, punto c1 e c 2, e da
parte del consorzio e/o delle consorziate dei documenti di cui
all'articolo 5, comma 4, punto c3 .
2. In caso di possesso, da parte del consorzio, di attestazione
SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di
cinque anni dalla data della domanda, la documentazione del
possesso dei requisiti di ordine generale può essere soddisfatta
tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA
, nei limiti di validità di cui all’articolo 3, comma 1
.
Articolo 8
Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
1. Nel caso di imprese stabilite negli altri Stati di cui all'art.
20 septies, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2002 come
integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, la
qualificazione di cui citato decreto legislativo ed al presente
decreto, non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla
gara .
2. Le imprese di cui al comma 1 si qualificano alla singola gara
producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i
requisiti prescritti per la qualificazione al sistema e la
partecipazione per le imprese italiane alle gare.
3. Nel caso le imprese di cui al presente articolo intendano
richiedere la qualificazione di contraente generale secondo
l'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, devono presentare la domanda nelle
forme prescritte dall'articolo 2, ed allegare la documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente
ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale ,
che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
Articolo 9
Ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione
1. I ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione
o di diniego dell’attestazione, devono essere presentati entro
il trentesimo giorno dalla comunicazione di cui all'articolo 3,
comma 3.
2. La decisione in ordine al ricorso viene adottata con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base
delle risultanze dell’esame compiuto dalla Commissione di cui
all'art. 20 nonies del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
così come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n.
9.
Il presente decreto ed i relativi allegati, che ne costituiscono
parte integrante, sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.