IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 18, comma
1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, che prevede la ripartizione di una somma non
superiore all'1,5 percento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di
un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della
redazione del progetto del piano della sicurezza della direzione dei lavori,
del collaudo nonché tra i loro collaboratori;
Visto in particolare l'articolo 7, comma
2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni il quale prevede che l'Amministrazione della difesa in
considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici in luogo
di un unico responsabile del procedimento può' nominare un responsabile
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione;
Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n.
365, concernente il regolamento per i lavori
del genio militare;
Vista la legge 2 marzo 1949, n.
143, e successive
modificazioni recante approvazione della tariffa professionale degli
ingegneri ed architetti;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, recante l'attuazione della direttiva 92/57 CE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto il 24 ottobre
2001 in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale
sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione
del predetto fondo;
Considerato che il Consiglio centrale della
rappresentanza militare non ha espresso il proprio parere nel termine
previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4
novembre 1979, n. 691;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio
2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400
(nota protocollo n. 8/59907/D.VIII6 dell'11 dicembre 2002);
A d o t t
a il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) responsabile del
procedimento o responsabili dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 7, comma
2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ufficiali del genio nominati ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il
responsabile del procedimento della fase di affidamento può' essere un
ufficiale, un dirigente o un funzionario civile appartenente alla
carriera direttiva amministrativa. I responsabili del procedimento per la
fase di progettazione e di esecuzione sono anche, nell'ambito delle
rispettive fasi,
responsabili dei lavori ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
b) coordinatori per la
sicurezza i soggetti nominati dal responsabile del procedimento ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni;
c)
progettisti i soggetti nominati dal responsabile del procedimento,
appartenenti ai ruoli tecnici ed in possesso del titolo di studio adeguato
alla tipologia dell'intervento da progettare ed all'incarico singolarmente
assegnato;
d) direttore dei lavori e assistenti, i soggetti designati
ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109,
dell'articolo 1 e dell'articolo 56 del regio decreto 17 marzo
1932, n. 365,
regolamento per i lavori del genio militare, e successive
modificazioni;
e) collaudatori i soggetti nominati ai sensi dell'articolo
28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dell'articolo 81
del regio decreto 17 marzo 1932, n.
365, regolamento per i lavori
del
genio militare, e successive modificazioni, nonché dell'articolo
1 della legge 26 giugno 1965, n. 812.
Art. 2.
Quantificazione del fondo e criteri applicativi
1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma
1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, e' riferito ai soli lavori effettivamente
appaltati ed e' determinato sulla base dell'importo lordo posto a base di
gara, in misura pari all'l,5% per i lavori delle classi e categorie I c), I
d), I e), I f), I g), II b), III a), III b), III c), IV c), VIII, IX a), IX
b) e all'l% per i lavori delle classi e categorie I a), I b), VI a), VI b),
previsti dall'articolo 14 del testo unico della tariffa degli onorari per
le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, di cui alla
legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni, di
seguito definito
"testo unico". Eventuali varianti suppletive ai lavori appaltati non
comportano aumento del fondo stesso.
2. Il personale destinatario del
compenso e' individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito
alle attività di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei
lavori.
3. L'effettivo coinvolgimento del personale destinatario
del compenso e' comprovato con atti o documenti firmati dagli
interessati e vistati dall'Amministrazione appaltante, dai quali si evince
il tipo di attività svolta.
4. La misura del compenso di cui all'articolo
2 della legge 26 giugno 1965, n. 812, è aggiornata secondo le modalità e
criteri del presente regolamento.
1. Il fondo di cui all'articolo 2 e' attribuito, secondo la
seguente
ripartizione in relazione alle funzioni espletate:
a) 6% al responsabile del
procedimento per la fase di progettazione e suoi collaboratori;
b) 50% ai
progettisti incaricati della progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva;
c) 6% al coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e
successive modificazioni;
d) 6% al responsabile del procedimento per la
fase di affidamento ed ai suoi collaboratori;
e) 6% al responsabile del
procedimento per la fase di esecuzione ed ai suoi collaboratori;
f) 21% al
direttore dei lavori ed ai suoi assistenti, inclusa la
quota del 6% a favore
del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, di cui al
decreto legislativo 14 agosto 1996,
n.
494, e successive modificazioni;
g)
5% ai collaudatori.
2. La ripartizione delle quote di fondo di cui al comma
1, lettere a), d), e), f), e' operata dai responsabili dei procedimenti,
ovvero dal direttore dei lavori, in maniera tale che tutti i collaboratori
e assistenti percepiscano un'identica somma e quella percepita
dal responsabile del procedimento o direttore dei lavori non superi,
in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche del progetto,
il doppio di quella percepita da ciascuno di essi,
garantendo l'informazione.
3. La ripartizione della quota di fondo di cui
al comma 1, lettera b), e' effettuata dal responsabile del procedimento, per
la fase di progettazione, sulla base di criteri stabiliti ai sensi del
testo unico, in funzione del contributo professionale apportato
nella suddetta fase. Quando le tipologie degli impianti progettati non
sono esplicitamente indicate nel testo unico, il calcolo dei compensi
e' effettuato per analogia alle fattispecie tecnologicamente
affini, individuate nel testo unico. 4. Ai fini dell'applicazione del
testo unico, si intende:
a) per progettazione preliminare, l'insieme delle
prestazioni di cui alle lettere a) e b) della tabella B annessa al testo
unico;
b) per progettazione definitiva, la prestazione di cui alla lettera
c) della tabella B annessa al testo unico;
c) per progettazione esecutiva,
l'insieme delle prestazioni di cui alle lettere d), e) ed f) della tabella B
annessa al testo unico.
Art. 4.
Modalità di corresponsione dei compensi
1. L'attribuzione dei compensi spettanti e' effettuata con le
seguenti modalità:
a) per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a),
b), c) e d): il 70% al momento dell'appalto dei lavori ed il 30%
al momento dell'emissione del verbale di compimento dei lavori;
b) per i
compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f): il 90% sulla base
degli stati d'avanzamento dei lavori ed il 10% in seguito all'approvazione
del collaudo definitivo;
c) per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera g):
fino al 90% sulla base di stati d'avanzamento dei lavori per
i collaudi in corso d'opera ed il residuo 10% in seguito all'approvazione
del collaudo definitivo.
2. I compensi di cui al comma 1, sono attribuiti
solo nel caso in cui il progetto sia approvato e appaltato. I compensi stessi
sono recuperati, secondo le vigenti disposizioni e previa
comunicazione agli interessati ai fini del contraddittorio, qualora nel corso
dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti derivanti da
errori di progettazione che comportino ulteriori impegni economici in misura
superiore al 10% dell'importo dell'appalto.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro: Martino
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ministeri istituzionali,
registro n. 3, foglio n. 280