Ministero della Giustizia
Decreto 20 aprile 2000, n.134
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al
comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed
integrazioni.
(G.U. 25 maggio 2000, n. 120)
- IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
-
- Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre
1990, n. 395;
-
- Visto il decreto legislativo del 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
-
- Visto il C.C.N.L. del personale dipendente
del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1999, valido per il quadriennio
1998/2001;
-
- Visto l'articolo 18 della legge 11 febbraio
1994, n.109, come modificato dal comma 4, dell'articolo 13 della legge 17
maggio 1999, n.144;
-
- Visti i verbali degli accordi raggiunti in
data 23 dicembre 1999 e in data 26 gennaio 2000, in sede di contrattazione
decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalita'
ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
-
- Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
-
- Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15
maggio 1997, n. 127;
-
- Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 3
aprile 2000;
-
- Vista la comunicazione effettuata con nota n.
615248 in data 11 aprile 2000 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
-
- A d o t t a
- il seguente regolamento:
-
- Art. 1.
- 1. La somma di cui al comma 1, dell'articolo
18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, e' ripartita dal dirigente dell'ufficio attuatore
dell'intervento.
- 2. Il personale destinatario della somma di
cui al comma 1 e' individuato, in base
all'articolo 13, comma 4, punto 1)
della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del
procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro
collaboratori.
- 3. La percentuale, da applicare all'importo
posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di
cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al
comma 2, e' data
dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a)
e di una di quelle di cui al seguente punto b):
- a) aliquota percentuale relativa all'entità
dell'opera determinata come di seguito:
- 1) 0,75% per progetti il cui importo posto a
base di gara non ecceda L. 300.000.000 (e 154.937,07);
- 2) 0,70% per progetti il cui importo posto a
base di gara e compreso tra L. 300.000.000 (e 154.937.07) e L. 1.500.000.000
(e 774.685,35);
- 3) 0,65% per progetti il cui importo posto a
base di gara e' compreso tra L. 1.500.000.000 (e 774.685,35) e L.
10.000.000.000 (e 5.164.568,99);
- 4) 0,60% per progetti il cui importo posto a
base di gara e' compreso tra L. 10.000.000.000 (e 5.164.568,99) lire
50.000.000.000 (e 25.822.844,95);
- 5) 0,50% per progetti il cui importo posto a
base di gara supera L. 50.000.000.000 (e 25.822.844,95);
- b) aliquota percentuale relativa alla
complessità dell'opera determinata come di seguito:
- 1) 0,75% per progetti riguardanti nuove
opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
- 2) 0,65% per progetti di manutenzione
straordinaria;
- 3) 0,50% per progetti di manutenzione
ordinaria.
- 4. Allorquando il progetto e' costituito da
più sotto-progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci
funzionali, l'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura
massima dell'1,5% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera
o di un lavoro.
-
- Art. 2.
- 1. La somma, determinata con i criteri di cui
al precedente articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 2
dell'articolo 1, in base a quanto segue:
- a) responsabile unico del procedimento: 7%;
- b) incaricati della progettazione e loro
tecnici collaboratori: 52%;
- c) incaricati della redazione del piano di
sicurezza e loro tecnici collaboratori: 6%;
- d) incaricati della direzione dei lavori e
loro tecnici collaboratori: 20%;
- e) incaricati del collaudo e loro tecnici
collaboratori: 10%;
- f) altri componenti dell'ufficio che hanno
contribuito al progetto pur non sottoscrivendone i relativi elaborati: 5%.
- 2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma
1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una
pluralità di competenze tecniche, puo' nominare un coordinatore della
progettazione.
- 3. L'aliquota di cui al punto c), del comma 1
e' addizionata a quella di cui al punto b) del medesimo comma, qualora il
piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 12
del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni,
e' sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma
1-bis, lettera b) della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
- 4. L'aliquota di cui al punto e) comma 1 e'
addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui
il certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione.
-
- Art. 3.
- 1. Gli importi derivanti dall'applicazione
degli articoli 1 e 2 del presente regolamento e spettanti al personale di
cui all'articolo 2, comma 1, punti b), c), d) ed e) sono ripartite tra gli
stessi secondo la seguente formula:
|
S
|
|
| Qi= |
---------------------
|
X (Ci X Di) |
|
-
N
- å i=1 (Ci X Di)
|
|
- ove: "S" indica il compenso per
ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui ai punti b),
c), d) ed e); "N" il numero di tali tecnici; "i" un
generico tecnico; "Ci" e "Di" rispettivamente il
coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2 ed il
coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3.
- 2. Il coefficiente di compenso professionale,
che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto e' cosi'
fissato:
- a) progettista, direttore lavori,
collaudatore: 0,50;
- b) collaboratore capo tecnico: 0,35;
- c) collaboratore assistente tecnico: 0,30;
- d) collaboratore disegnatore: 0,15.
- 3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1
nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore.
Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) d) ed e) non e' totale, e' fissato
dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al
lavoro svolto, e, comunque, con valore inferiore all'unita'.
- 4. Qualora nella redazione di un progetto o
fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili
professionali, il compenso e' ripartito esclusivamente tra il personale
dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.
- 5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo
2, comma 1, punto f) e' ripartita in parti uguali.
- 6. Per l'attribuzione del compenso agli
incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono
nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento
all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi
la percentuale di tale importo.
-
- Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
-
- Roma, 20 aprile 2000
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