Ministero della Giustizia
Decreto 20 aprile 2000, n.134


Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 25 maggio 2000, n. 120)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
 
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
 
Visto il C.C.N.L. del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1999, valido per il quadriennio 1998/2001;
 
Visto l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, come modificato dal comma 4, dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n.144;
 
Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 23 dicembre 1999 e in data 26 gennaio 2000, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
 
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 3 aprile 2000;
 
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 615248 in data 11 aprile 2000 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
 
A d o t t a
il seguente regolamento:
 
Art. 1.
1. La somma di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, e' ripartita dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1  e' individuato, in base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, e' data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:
1) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda L. 300.000.000 (e 154.937,07);
2) 0,70% per progetti il cui importo posto a base di gara e compreso tra L. 300.000.000 (e 154.937.07) e L. 1.500.000.000 (e 774.685,35);
3) 0,65% per progetti il cui importo posto a base di gara e' compreso tra L. 1.500.000.000 (e 774.685,35) e L. 10.000.000.000 (e 5.164.568,99);
4) 0,60% per progetti il cui importo posto a base di gara e' compreso tra L. 10.000.000.000 (e 5.164.568,99) lire 50.000.000.000 (e 25.822.844,95);
5) 0,50% per progetti il cui importo posto a base di gara supera L. 50.000.000.000 (e 25.822.844,95);
b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:
1) 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2) 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria.
4. Allorquando il progetto e' costituito da più sotto-progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura massima dell'1,5% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
 
Art. 2.
1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base a quanto segue:
a) responsabile unico del procedimento: 7%;
b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 52%;
c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 6%;
d) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici collaboratori: 20%;
e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%;
f) altri componenti dell'ufficio che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone i relativi elaborati: 5%.
2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralità di competenze tecniche, puo' nominare un coordinatore della progettazione.
3. L'aliquota di cui al punto c), del comma 1 e' addizionata a quella di cui al punto b) del medesimo comma, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'aliquota di cui al punto e) comma 1 e' addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione.
 
Art. 3.
1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2, comma 1, punti b), c), d) ed e) sono ripartite tra gli stessi secondo la seguente formula:

S

Qi=

---------------------

X (Ci X Di)
              N
å i=1 (Ci X Di)

 

ove: "S" indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e); "N" il numero di tali tecnici; "i" un generico tecnico; "Ci" e "Di" rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3.
2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto e' cosi' fissato:
a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50;
b) collaboratore capo tecnico: 0,35;
c) collaboratore assistente tecnico: 0,30;
d) collaboratore disegnatore: 0,15.
3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) d) ed e) non e' totale, e' fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto, e, comunque, con valore inferiore all'unita'.
4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso e' ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.
5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) e' ripartita in parti uguali.
6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Roma, 20 aprile 2000
 

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