Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 4 agosto 2000


Interpretazione autentica del D.M. 5374/21/65 del 21 giugno 2000,
pubblicato sulla G.U. del 27 giugno 2000

(G.U. n.228 del  29 settembre 2000)

Visto l'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65 recante modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori ai sensi dell'articolo 14 comma 11 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni;

Viste le richieste di chiarimenti rappresentate in relazione alle difficoltà operative delle stazioni appaltanti nell'applicazione del predetto decreto ministeriale, con riguardo, tra l'altro, alla procedura di adeguamento degli strumenti urbanistici e alle modalità di formazione delle voci di bilancio destinate alle opere pubbliche e alla attività di progettazione delle stesse;

Considerato che tali difficoltà sono state rappresentate anche nel corso della Conferenza Unificata del 3 agosto 2000;

Ritenuta la necessità di emanare un atto di interpretazione autentica del decreto ministeriale 21 giugno 2000 atteso che risulta opportuno formalizzare i chiarimenti forniti nelle vie brevi alle regioni e agli enti locali;

Ferma restando la piena operatività a partire dalla programmazione per l'anno 2001 delle disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale, secondo quanto ivi previsto;
 

DECRETA

  Articolo unico

1. La condizione di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge n.109/94, affinché un intervento possa essere incluso nel programma annuale (approvazione di una progettazione preliminare), deve essere verificata nel momento in cui l'elenco stesso viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi, ove richiesto, unitamente ai documenti di bilancio.

2. In fase di prima applicazione, la conformità agli strumenti urbanistici dei progetti dei lavori degli enti locali compresi nell'elenco annuale, di cui al comma 8 del citato articolo 14, ove non sussistente al momento dell'approvazione del bilancio, dovrà essere verificata nel corso dell'anno cui si riferisce la programmazione stessa e, comunque, prima dell'avvio della fase di attuazione del programma stesso.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 21 giugno 2000, gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano di norma di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei competenti organi.

4. La formazione in più fasi del programma annuale, ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2000, comporta che l'assolvimento, a carico dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, degli oneri di informazione o referto previsti dalla stessa legge n. 109/94 nei confronti dell'Osservatorio dei lavori pubblici e di altre amministrazioni non possa avvenire prima che gli atti stessi abbiano assunto carattere di definitività.

5. Resta fermo che le integrazioni all'elenco annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge.