Dirett. Pres. Cons. Min. 22/10/2004
Indirizzi in materia di protezione civile in relazione
all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario.
(Gazzetta ufficiale 21/12/2004 n. 298)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, che prevede che possano essere
adottate direttive necessarie per assicurare l'imparzialità e il
buon andamento degli Uffici pubblici promuovendone le necessarie
verifiche;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, che mantiene, tra l'altro, in capo allo Stato la funzione di assicurare
l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal trattato sull'Unione europea;
Rilevato che la Commissione europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano talune procedure d'infrazione sul presupposto che
alcune ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 avrebbero violato le norme comunitarie in materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture;
Rilevato, in particolare, che, a parere della Commissione, la violazione della normativa comunitaria deriverebbe, tra l'altro,
dalla circostanza che le ordinanze di protezione civile, in taluni casi, non sarebbero supportate da una situazione di estrema urgenza
in grado di giustificare il ricorso a procedure in deroga alla normativa comunitaria;
Considerato, inoltre, che, secondo la Commissione, in alcune delle situazioni emergenziali o di «grande evento» dichiarate dal Governo
potrebbero non rinvenirsi i presupposti dell'imprevedibilità e della non
imputabilità allo Stato membro, la sussistenza dei quali sarebbe da considerarsi requisito indefettibile ai fini del legittimo ricorso
a procedure di gara difformi da quelle previste dalla normativa comunitaria;
Ravvisata, quindi, la necessità di disporre affinché le iniziative di carattere negoziale, straordinarie ed urgenti, da porre
in essere per il superamento dei contesti emergenziali per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza o di
«grande evento» ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n.
225/1992, siano condotte in armonia con la normativa comunitaria nelle predette materie, utilizzando, ove necessario, le procedure
acceleratorie ivi previste, nella ricorrenza delle condizioni di urgenza stabilite per legge;
Tenuto conto che allo stato di sviluppo delle situazioni d'emergenza o di «grande evento»
già dichiarati é possibile dispiegare un'azione correttiva rispetto alle
attività comunque da intraprendere per il superamento degli stessi contesti emergenziali,
e che e' altrettanto possibile impartire apposite cogenti disposizioni volte ad assicurare che le future situazioni d'emergenza
o di «grande evento» che dovessero essere dichiarate siano affrontate alla stregua di una normativa d'emergenza il
più possibile coerente con i principi dell'ordinamento comunitario;
Preso atto delle molteplici misure già assunte dal Dipartimento della protezione civile per contenere la durata delle situazioni di
emergenza e per assicurare il maggiore rispetto dell'ordinamento giuridico comunitario, anche attraverso l'emanazione della direttiva della Presidenza del Consiglio del Ministri del 15 gennaio
2004, inviata ai Presidenti delle Regioni per imprimere ogni possibile accelerazione agli interventi emergenziali, la costituzione di
appositi comitati di rientro nell'ordinario, l'adozione di ordinanze di protezione civile particolarmente rigorose nel limitare gli ambiti
derogatori della normativa di rilievo comunitario, nonché le iniziative di monitoraggio, d'impulso e sollecitatorie assunte dal
Capo del Dipartimento della protezione civile, e ciò con riferimento, soprattutto, a contesti emergenziali assai risalenti nel
tempo;
Ravvisata, peraltro, la necessità di impartire ulteriori direttive agli uffici ed enti istituzionalmente competenti per le
attività istruttorie e di predisposizione di provvedimenti emergenziali di protezione civile, per conformarne l'azione in un'ottica di
superamento dell'emergenza nel rispetto dell'ordinamento giuridico comunitario in materia di appalti di lavori, di forniture e di
servizi, anche attraverso l'assunzione di cogenti determinazioni finalizzate ad assicurare ogni possibile contrazione della durata
degli stati di emergenza;
A d o t t a
la seguente direttiva:
Art. 1.
1. Per il pieno conseguimento delle finalità di cui alla presente direttiva la durata degli stati di emergenza, o di «grande evento»
dichiarati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n.
225/1992, é definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la
realizzazione dei primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di eventuali proroghe possa essere giustificata da
situazioni di inerzia o da ritardi, comunque determinatisi, nella realizzazione degli adempimenti necessari.
2. Le ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, per quanto citato in premessa, non
devono contenere deroghe alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie.
Art. 2.
1. Le ordinanze di protezione civile previste dal l'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, laddove ineriscano a situazioni di
emergenza ed a «grandi eventi» ancora in atto, sono modificate nel senso di assicurare il rigoroso rispetto delle norme comunitarie in
materia di appalti pubblici di lavori di servizi e di forniture, sulla base di apposita ordinanza di protezione civile che deve essere
emessa entro dieci giorni dalla data di adozione della presente direttiva.
Art. 3.
1. Nel caso di ricorrenza di situazioni di urgenza e di necessità aventi carattere di assoluta
imperiosità, le ordinanze di protezione civile previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 potranno prevedere la deroga alle disposizioni della legge nazionale
nella materia degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilevo comunitario di cui in premessa, nel rispetto,
comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive
comunitarie.
Art. 4.
1. Nell'ipotesi di assoluta eccezionalità dell'emergenza, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione
dell'integrità della vita umana, il Capo del Dipartimento della protezione civile
può essere motivatamente autorizzato a procedere ad affidamenti diretti in materia di appalti pubblici di lavori, di
servizi e di forniture di rilievo comunitario di cui in premessa, sempreché non sia possibile provvedere altrimenti, in termini di
rigorosa proporzionalità, e soltanto per periodi di tempo prestabiliti, limitati alla adozione del primi indispensabili
interventi.
Art. 5.
1. I commissari delegati nominati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n.
225/1992, per l'attuazione degli interventi previsti, provvedono alle aggiudicazioni necessarie per il superamento delle
predette situazioni d'emergenza, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture,
sulla base di ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, recanti la definizione
puntuale della tipologia degli interventi e delle iniziative da adottarsi in deroga all'ordinamento giuridico vigente,
nonché la specificazione di termini temporali e modalità di realizzazione.
Art. 6.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede ad assicurare la puntuale ed urgente attuazione della presente direttiva
diffondendone la conoscenza agli enti pubblici territoriali
interessati.
Roma, 22 ottobre 2004
Il Presidente: Berlusconi